PDL 1595

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1595

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRATE, DAVIDE AIELLO, CATALDI, DE GIROLAMO, DEL MONACO, GALANTINO, GIANNONE, IOVINO, MANZO, PARENTELA, ROMANIELLO, GIOVANNI RUSSO, VILLANI

Delega al Governo per la riforma dell'inquadramento,
delle funzioni e dello status del personale dei corpi di polizia locale

Presentata il 13 febbraio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La normativa vigente per i corpi di polizia locale è, ancora oggi, la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale). Tale legge, in ragione dei compiti e delle funzioni attualmente attribuiti agli agenti e agli ufficiali dei corpi di polizia locale, nonché alla luce dei recenti interventi in materia di sicurezza urbana, risulta oramai inadeguata e anacronistica. La presente proposta di legge delega il Governo ad adeguare l'ordinamento in materia, in particolare per quanto riguarda le funzioni e lo status giuridico degli agenti dei corpi di polizia locale.
La giurisprudenza, negli anni, ha esteso le attribuzioni conferite alla polizia locale, riconoscendole la funzione di pubblica sicurezza. Inoltre, su impulso della Corte di cassazione (sezione V, sentenza n. 89 del 1993; sezione I, sentenza n. 1193 del 1994), è stato affermato il principio della competenza della polizia locale in materia di polizia giudiziaria, potendo essa perseguire ogni tipo di reato e non unicamente le condotte illecite depenalizzate o amministrative. La competenza dei corpi di polizia locale è invece riferita a qualunque violazione della legge penale che integri un delitto o una contravvenzione.
A fronte di un mutato contesto sociale – anche in forza delle attività di prevenzione e di contrasto al terrorismo – si è consolidato il coinvolgimento della polizia locale in specifiche operazioni di ordine pubblico pianificate da altre forze di polizia, quali: il controllo del decoro urbano; l'intervento nei casi di occupazione di immobili; la vigilanza sui pubblici servizi; la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole; il controllo dei locali pubblici; la repressione del commercio ambulante illegale e della prostituzione.
Invero, in applicazione dei princìpi e delle finalità che sono alla base delle politiche integrate per la sicurezza, il Ministero dell'interno ha avviato, da oltre un decennio, un programma di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, mediante accordi meglio noti come «patti per la sicurezza», che prevede azioni congiunte nelle materie inerenti la pubblica sicurezza, sulla base di una visione strategica e complessiva della sicurezza integrata.
Un siffatto mutamento del ruolo della polizia locale si è tradotto in un progressivo e potenziale aumento delle condizioni operativamente rischiose per gli agenti. Tuttavia, tale evoluzione dei doveri e delle responsabilità, indispensabile nell'ottica di una rinnovata sinergia strategica tra gli operatori della sicurezza, non ha trovato un opportuno e puntuale riscontro in sede normativa. Infatti, l'inquadramento degli agenti dei corpi di polizia locale nel comparto delle regioni e degli enti locali, ovverosia in un contratto nazionale di lavoro adeguato per i dipendenti amministrativi, i tecnici e il personale delle scuole, presenta evidenti e oggettive problematicità.
Benché regolata da una legge dello Stato, dal codice di procedura penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, la polizia locale è soggetta a un contratto di lavoro di diritto privato, che determina forti contraddizioni. Basti pensare alla dotazione dell'armamento, regolamentata dal decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, che lascia la facoltà ai consigli comunali di decidere in merito. Né sono da tralasciare significative sperequazioni circa i livelli di trattamento economico, di tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale, di sicurezza e di formazione.
In seguito alla privatizzazione del pubblico impiego (articolo 73, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, attualmente articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001), l'indennità di pubblica sicurezza non viene riconosciuta agli agenti dei corpi di polizia locale, che pure esercitano funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza alla pari delle varie Forze di polizia dello Stato.
Il tema di una ridefinizione funzionale e giuridica della polizia locale ha interessato il dibattito parlamentare nelle precedenti legislature. Nella seduta del 18 aprile 2012 della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati, in risposta all'interrogazione n. 5-06616 riguardante la disciplina della polizia locale, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio sottolineava «l'esigenza di un approfondimento di tutti i temi legati al futuro assetto della polizia locale, in modo da conferire ad essa uno status giuridico ed economico corrispondente al ruolo ormai assunto nel Paese, in linea con il principio di sussidiarietà che dovrà ispirare anche l'attività delle Forze di polizia sul territorio nella prospettiva della sicurezza partecipata».
Nonostante la confluenza di diversi progetti di legge in un testo unificato che dettava norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale (atti Senato nn. 272, 278, 308, 344, 760 e 1039 della XVI legislatura) il quadro normativo vigente non è stato novellato.
In assenza di un intervento normativo da parte del legislatore, un impulso significativo viene offerto dall'Unione europea. Con il plico diplomatico del 1° febbraio 2018 (trasmesso al Ministero dell'interno per il tramite dell'ambasciatore per la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea), il Presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo, in risposta alle petizioni n. 0696/2016, n. 0093/2017 e n. 0624/2017, esaminate nella seduta del 28 novembre 2017, riscontrava: «La situazione degli agenti e ufficiali della polizia locale, dislocati in tutti i comuni d'Italia, è gravemente discriminatoria e può comportare pregiudizio anche al mantenimento dell'ordine pubblico nell'interesse di tutta quanta la collettività nazionale. Infatti, pur svolgendo tutte le funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e stradale, tali forze, oltre ad essere prive di ogni tutela in quanto sforniti di adeguati strumenti di protezione personale, nonché di formazione al corretto espletamento dei compiti di prevenzione e lotta contro la criminalità e il terrorismo, sono equiparati economicamente e giuridicamente ai dipendenti amministrativi delle regioni e dei comuni d'Italia. Per questo motivo La prego di intervenire presso le competenti autorità ministeriali dell'interno affinché vengano adottati provvedimenti e misure tempestive, anche sul piano legislativo, per una soluzione equa e soddisfacente».
Si auspica, pertanto, una rapida approvazione della proposta di legge in esame.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare l'inquadramento, le funzioni e lo status del personale dei corpi di polizia locale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) inquadramento dei corpi di polizia locale come Forza di polizia a ordinamento civile;

b) applicazione al personale dei corpi di polizia locale del contratto di lavoro pubblico del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;

c) superamento dei limiti connessi all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e all'espletamento dei compiti di servizio nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria;

d) equiparazione, sotto i profili previdenziale e assistenziale, del personale dei corpi di polizia locale al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile;

e) armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture dei corpi di polizia locale con quelli dei corpi delle Forze di polizia a ordinamento civile, con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti già previsti dai patti per la sicurezza;

f) istituzione del Coordinamento centrale nazionale della polizia locale, il cui presidente partecipa al Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

g) riordino della dirigenza dei corpi di polizia locale in base alla normativa vigente per le Forze di polizia a ordinamento civile, in particolare prevedendo l'inapplicabilità ai corpi di polizia locale delle disposizioni relative all'assunzione di dirigenti provenienti da altre amministrazioni a tempo determinato ovvero a contratto.

Art. 2.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termite, il Governo può comunque emanare i citati decreti.
2. Gli schemi dei decreti di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

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