PDL 1589

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1589

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FERRAIOLI, SCANU, NOVELLI, ROSSELLO, FITZGERALD NISSOLI, RUFFINO, PITTALIS, MARIA TRIPODI, PETTARIN, SACCANI JOTTI, CASINO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

Presentata il 12 febbraio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende modificare alcune disposizioni introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, istitutiva del reato di «omicidio stradale». Una locuzione, questa, di nuovo conio che già, di per sé, denuncia responsabilità penali ben più gravi delle responsabilità che possono desumersi dalla diversa formula «omicidio colposo».
L'onda emotiva alimentata da fatti assurti agli onori della cronaca (si vedano: il caso Borraccetti, tribunale di Milano 21 aprile 2004; il caso Braidac, Corte cassazione 24 luglio 2008; il caso Lucidi, Corte di cassazione 24 marzo 2010; il caso Ignatiuc, Corte di cassazione 1° febbraio 2011; il caso Boduc, Corte di cassazione 10 febbraio 2009; il caso Beti, Corte di cassazione 30 maggio 2012) non poteva non imporre risposte punitive esemplari.
La normativa che si vuole modificare si inscrive in un'evidente ottica emergenziale di accentuato rigore che incide sulla disciplina penale sostanziale, ma non mancano significativi interventi sulla disciplina processuale e sulla normativa dettata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. Le innovazioni della legge 23 marzo 2016, n. 41.

La legge n. 41 del 2016 ha introdotto gli articoli 589-bis e 590-bis, relativi, rispettivamente, ai reati di «Omicidio stradale» e di «Lesioni stradali gravi o gravissime».
Sono state aggiunte, alle ipotesi base (l'aver cagionato per colpa la morte o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), plurime fattispecie aggravate: «stato di ebbrezza alcolica», «alterazione da sostanze stupefacenti», «gravi violazioni della disciplina stradale» e «fuga del conducente». Un'aggravante, quest'ultima, a effetto speciale, che preclude, in presenza di eventuali e concorrenti circostanze attenuanti, il giudizio di equivalenza e il giudizio di prevalenza (articoli 589-ter e 590-ter del codice penale). Fanno eccezione a questa regola solo le attenuanti collegate alla minore età e alla minima partecipazione nei reati a concorso eventuale.
I termini di prescrizione per il reato di omicidio stradale sono raddoppiati.

1.1. Sul fronte processuale.

La riforma ha anche rivisto il contesto normativo, con riferimento: ai prelievi coattivi, sia in caso di perizia (articolo 224-bis del codice di procedura penale) sia in caso di accertamenti tecnici disposti dal magistrato del pubblico ministero nel corso delle indagini (articoli 359-bis del codice di procedura penale); all'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza di reato (articoli 380 e 381 del codice di procedura penale); alla proroga dei termini di durata delle indagini (articolo 406 del codice di procedura penale) e dei tempi di fissazione dell'udienza preliminare e dibattimentale (articoli 416, 429, 550 e 552 del codice di procedura penale).
Una significativa modifica è stata apportata all'articolo 189, comma 8, del codice della strada, in materia di arresto del conducente che non presti assistenza alle persone che hanno subìto danni e non si metta a disposizione della polizia giudiziaria.
Altre modifiche hanno interessato la disciplina della revoca e della sospensione della patente.

2. Il reato di «Omicidio stradale».

La principale novità è costituita, senza dubbio, dal nuovo articolo 589-bis del codice penale, rubricato «Omicidio stradale».
La pena «base» (da due a sette anni di reclusione) è rimasta immutata rispetto alla previgente disciplina – come integrata, nel tempo, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 102, e dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 – e si è ancora in presenza di limiti edittali che consentono sia l'arresto facoltativo in flagranza (articolo 381 del codice di procedura penale) sia il fermo di indiziato di delitto (articolo 384 del codice di procedura penale) sia la custodia cautelare in carcere (articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale).
Una nuova aggravante, ad effetto speciale, aumenta la pena da otto a dodici anni (articolo 589-bis, secondo comma, del codice penale) se l'omicidio stradale sia stato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica, nei cui confronti sia stato accertato il superamento del tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro (g/l) (articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada) o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Un trattamento sanzionatorio elevato, dunque, pure a fronte di un addebito colposo, che induce a riflettere sulla possibilità di configurare una responsabilità dolosa in casi di omicidio (o lesioni) dovuto a gravi violazioni della disciplina stradale o in casi di incidenti stradali con esiti mortali ascrivibili a conducenti in condizioni psico-fisiche alterate, per abuso di alcool o di droga.
Una strada, in passato, percorsa, con non pochi ostacoli, dalla giurisprudenza che correttamente ha reso più ardua la prova del dolo eventuale: il richiamo è ai più recenti arresti giurisprudenziali e, tra questi, alla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione nella vicenda Thyssenkrupp.
Che la legge n. 41 del 2016 abbia inteso comporre ogni contrasto prevedendo pene di entità tale da giustificare la repressione di forme di responsabilità dolosa, pur mantenendo le fattispecie nell'ambito della responsabilità colposa?
Una punizione a titolo di colpa, con pene che, però, evocano il dolo?
O si sia deciso di punire fatti commessi in presenza di un elemento soggettivo intermedio tra dolo e colpa, ragionando in termini di irragionevolezza del rischio, spesso indicato con il termine «sconsideratezza», sulla falsariga dell'affine istituto della mise en danger délibérée o di quello spagnolo del consciente desprecio por la vida de los damas?
Figure, queste, tutte destinate ad acquisire rilievo nei casi in cui, pur non sussistendo il requisito della volizione dell'evento, si registri uno spiccato disvalore della condotta o, se si vuole, nei casi in cui si crei volontariamente una situazione di elevato rischio.
L'imprudenza avventata, il cosciente disprezzo e la temerarietà sono figure capaci di oltrepassare il rigido schema dualistico costituito dal tradizionale binomio dolo/colpa, non sempre in grado di delineare gli esatti contorni di quella vasta area fondata sulla responsabilità da rischio.
Ma si attagliano queste considerazioni a tutte le fattispecie di omicidio o di lesioni stradali?
L'omicidio stradale commesso da un conducente «professionista», cioè da chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, che risulti in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l non è, di certo, rapportabile, quanto a soglia di attenzione nella guida, al caso di un conducente non professionista e in stato di ebbrezza (0,8 g/l) che superi il limite di rilevanza penale della guida.
Lo stesso si deve osservare per le ulteriori ipotesi, qualificate dall'avere il conducente commesso talune gravi violazioni del codice della strada e, in dettaglio:

a) il superamento di specifici limiti di velocità, cioè velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 chilometri orari (km/h) in un centro urbano o superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita su strade extraurbane;

b) l'attraversamento delle intersezioni semaforiche disposte al rosso o la circolazione contromano;

c) l'effettuazione di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;

d) l'effettuazione di sorpassi azzardati, cioè del sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.

In ciascuno dei suddetti casi non si può, di certo, ipotizzare la volontaria creazione di un rischio sconsiderato, ben potendo il rischio derivare da mera trascuratezza o disattenzione nella condotta di guida.
Nulla esclude che possa prospettarsi anche una responsabilità per dolo eventuale. Ma occorrerebbe, pur sempre, rispettare i limiti posti dalle sezioni unite della Corte di cassazione nel caso Thyssenkrupp, che impongono: a) la sussistenza della chiara rappresentazione della significativa possibilità di verificazione dell'evento; b) la determinazione ad agire, anche a costo di causare l'evento lesivo, dopo aver soppesato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare.

3. Le sanzioni amministrative accessorie.

L'introduzione del reato di omicidio colposo stradale (articolo 589-bis del codice penale) e del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 590-bis del codice penale) ha comportato anche la modifica del sistema delle sanzioni amministrative accessorie.
Nell'articolo 222, comma 2, del codice della strada, è stato inserito un quarto periodo, volto ad asserire che: «Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida».
Sono stati, poi, introdotti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
In particolare, il comma 3-bis prevede che, in caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non potrà conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, comma 5, non sarà possibile avere una nuova patente prima di dieci anni dalla revoca. Il termine è elevato a venti anni se l'interessato sia stato, in precedenza, condannato per i reati di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine è di trenta anni se l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza da prestare in caso di incidente e si sia dato alla fuga.
Il comma 3-ter stabilisce, invece, che, nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano passati cinque anni dalla revoca. Il termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine aumenta poi fino a dodici anni se l'interessato non abbia tenuto un comportamento in linea con gli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del codice della strada e si sia dato alla fuga.
Ma il disporre sempre e comunque la revoca della patente di guida per condotte ontologicamente e strutturalmente diverse e disomogenee (quanto ad evento – morte o lesioni personali gravi o gravissime- ma anche quanto a modalità della condotta) non viola palesemente i princìpi costituzionali di proporzionalità e di ragionevolezza?
Si pensi ai casi – di cui agli articoli 589-bis, secondo comma, e 590-bis, secondo comma, del codice penale – di chi si ponga alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o di chi guidi in modo del tutto sconsiderato e a chi assuma condotte di guida differenti. E si pensi alla diversa gravità dell'evento morte (o delle lesioni personali gravi o gravissime).
Un trattamento indifferenziato per condotte disomogenee non si concilia con le regole del codice della strada, volte a stabilire che le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida sono sempre commisurate, pur in presenza di danni alle persone e pur in presenza di ipotesi di reato, al tipo di condotte tenute dal conducente e alla gravità dell'infrazione delle norme relative alla circolazione stradale.

4. L'arresto in flagranza di reato.

La nuova legge ha previsto l'arresto obbligatorio in flagranza se l'omicidio stradale sia aggravato dallo stato di ebbrezza o dall'uso di sostanze stupefacenti.
È questo l'unico caso di arresto obbligatorio per un delitto colposo e ciò conferma che, davvero, ci si trova in presenza di una responsabilità colposa sanzionata con pene e perseguita con strumenti processuali previsti per fattispecie dolose.
L'arresto facoltativo è, invece, consentito per l'ipotesi base di omicidio stradale, stanti i limiti edittali di pena, e per il reato di lesioni colpose stradali gravi o gravissime (articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis, commi secondo, terzo, quarto e quinto, del codice penale e articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), del codice di procedura penale).
La disciplina deve essere coordinata con quanto previsto dall'articolo 189, comma 8, del codice della strada, inteso a prescrivere la non assoggettabilità ad arresto in flagranza del conducente che si fermi, che presti la doverosa assistenza e che si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.
La normativa ha confermato questa scelta ma solo nei casi di lesioni personali colpose. Il comportamento resipiscente e collaborativo del trasgressore non ha alcun rilievo e non «neutralizza» l'arresto in flagranza se si tratta di omicidio stradale. Dunque, il conducente, in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti, che ha provocato l'incidente mortale dovrà essere obbligatoriamente arrestato anche se si fermi, presti assistenza e si metta a disposizione dell'autorità di polizia. Lo impone la flagranza del reato, configurabile in ragione della presenza di cose o tracce dalle quali appaia che il conducente abbia commesso il reato immediatamente prima.
Se, invece, il conducente si dà alla fuga, lo stato di flagranza non si configura: le sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, la quasi flagranza (inseguimento subito dopo il reato) non autorizza l'arresto, essendo la flagranza non argomentabile dalle informazioni della vittima o di terzi, fornite nella immediatezza del fatto (sentenza n. 39131 del 21 settembre 2016).
È necessaria una percezione diretta del fatto da parte degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. In carenza di percezione, la flagranza sussisterà solo se la persona, una volta raggiunta, venga sorpresa con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato.
Si potrà, dunque, procedere all'arresto obbligatorio del conducente (in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti) che si è dato alla fuga:

a) in caso di percezione diretta del fatto da parte da parte degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria;

b) se l'autore del fatto venga identificato e trovato con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.

In carenza delle suddette condizioni, si potrà procedere solo all'arresto facoltativo (articolo 189, comma 6, del codice della strada). L'arresto è precluso – ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo – se il conducente che non si è fermato si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria entro le ventiquattro ore successive al fatto.
La normativa testé commentata penalizza il conducente che si fermi e che presti assistenza: questi dovrà essere arrestato, se in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti.
Chi si dà alla fuga sarà arrestato solo se si riesca a configurare la flagranza del reato di omicidio stradale.
Una disciplina processuale - che pare, quindi, incoraggiare la fuga - alla quale pone rimedio un'aggravante che aumenta la pena «da un terzo a due terzi» e, comunque, non inferiore a cinque anni, in caso di omicidio, e a tre anni, in caso di lesioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589-bis:

1) al secondo comma, le parole: «da otto a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni»;

2) al terzo comma, le parole: «La stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena da tre a otto anni»;

3) al quarto comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

4) l'ottavo comma è abrogato;

b) all'articolo 590-bis:

1) al secondo comma, le parole da: «tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni per le lesioni gravi e da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravissime»;

2) al quarto comma, le parole: «da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a due anni per le lesioni gravi e da un anno e sei mesi a due anni per le lesioni gravissime»;

3) l'ottavo comma è abrogato;

c) all'articolo 590-ter, le parole: «inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiori a due anni»;

d) l'articolo 590-quater è abrogato.

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, la lettera m-quater) è abrogata;

b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-quinquies) è abrogata.

Art. 3.
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-ter dell'articolo 219 è sostituito dal seguente:

«3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato»;

b) all'articolo 222:

1) al comma 2, dopo le parole: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale» sono inserite le seguenti: «ove l'autore, successivamente al fatto, si sia dato alla fuga»;

2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che sia decorso un periodo di tempo pari alla pena principale, anche se condizionalmente sospesa»;

3) il comma 3-ter è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 223 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di cinque anni».

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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