PDL 1582

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1582

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARBONARO, LATTANZIO

Istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo

Presentata il 7 febbraio 2019

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Onorevoli Colleghi! — Il settore dello spettacolo dal vivo rappresenta una grande risorsa per il nostro Paese, sia in termini occupazionali sia dal punto di vista della crescita culturale dei cittadini. Tuttavia, ad oggi, il quadro normativo di riferimento appare incompleto e privo di alcuni fondamentali strumenti di analisi e di coordinamento delle politiche pubbliche. Tra questi vi è certamente l'osservatorio dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, che nel tempo è stato largamente sottoutilizzato rispetto alle proprie finalità istitutive ed è, ad oggi, uno strumento obsoleto rispetto ai metodi di analisi più moderni.
Inoltre, le riforme sulla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni che si sono succedute nel tempo hanno frammentato ulteriormente il quadro, determinando l'istituzione di osservatori regionali del tutto slegati tra loro e rispetto all'osservatorio dello spettacolo.
Tutto ciò ha determinato forti disparità tra le regioni e una mancanza strutturale di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti, che rende vano ogni tentativo di giungere a un quadro omogeneo di acquisizione e analisi dei dati necessario per elaborare le politiche di sviluppo del settore. In questo senso, va sottolineata l'importanza di considerare gli osservatori come strumenti a sostegno dell'azione di governo, sedi di raccolta ed elaborazione dei dati, di analisi e di ricerca, al fine di valutare l'andamento del settore e consentire una programmazione più efficace degli interventi pubblici, nonché la previsione di nuove strategie e politiche adeguate.
La presente proposta di legge nasce, dunque, dall'esigenza di mettere a sistema le risorse disponibili per razionalizzare gli interventi in funzione di una maggiore efficacia della spesa, anche attraverso il monitoraggio dell'offerta culturale del territorio e dell'impatto economico, sociale e occupazionale, nonché lo scambio reciproco di conoscenze e informazioni.
Dunque, con la presente proposta di legge viene istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, allo scopo di favorire il dialogo e la cooperazione con l'osservatorio dello spettacolo, a partire dalla comune progettazione delle attività, in una logica di qualificazione delle iniziative e di reciproca valorizzazione e utilità. In tal modo, gli osservatori regionali vengono modellati sulla base delle esigenze degli enti regionali e locali, ma nel quadro di un progetto unitario e di coordinamento degli interventi nel territorio nazionale.
Conseguentemente, la proposta di legge interviene sull'attuale assetto dell'osservatorio dello spettacolo, ampliandone le competenze e la possibilità di collaborazione con il sistema universitario nazionale, con gli istituti di statistica, i centri di ricerca e documentazione, le banche dati delle organizzazioni rappresentative degli operatori del settore, con i centri di formazione artistica e professionale per lo spettacolo dal vivo e con altri soggetti pubblici e privati la cui attività, direttamente o indirettamente, si riferisca allo spettacolo dal vivo.
Tra le competenze attribuite al Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo spiccano, per carattere innovativo, l'orientamento, l'informazione e la consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere un'attività di spettacolo dal vivo, in particolare in merito all'accesso ai finanziamenti (locali, regionali, statali e dell'Unione europea) e ai servizi di supporto e tutoraggio, rivolti sia alle istituzioni che agli operatori, anche attraverso l'utilizzo di specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale.
Al fine di rendere omogeneo il frastagliato panorama degli osservatori regionali dello spettacolo, la proposta di legge reca misure di indirizzo alle regioni affinché istituiscano, ove mancanti, gli osservatori regionali dello spettacolo e adeguino alle disposizioni della presente legge le normative regionali in materia, ove presenti.
Dopo avere delineato i contorni istituzionali, le finalità, le competenze e le funzioni del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo e disciplinato le modalità di funzionamento delle sue articolazioni centrali e periferiche, la proposta di legge introduce disposizioni riguardanti i livelli essenziali di prestazione dello spettacolo, in attuazione del dettato costituzionale che stabilisce che la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Si tratta di un elemento fortemente innovativo, orientato a sancire il principio di uniformità territoriale rispetto all'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti, come quello alla fruizione del patrimonio culturale.
Al fine di dotare il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo di una banca dati unitaria, viene istituito il Sistema informativo nazionale dello spettacolo, che si avvale di poli territoriali costituiti dagli osservatori regionali, cui concorrono tutti i sistemi informativi esistenti alla data di entrata in vigore della legge.
Per la realizzazione delle finalità della legge – ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 4, alle quali si fa fronte mediante le risorse del Fondo unico per lo spettacolo – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Qualora le amministrazioni pubbliche interessate, a seguito di specifiche valutazioni tecniche e di fabbisogno di organico, esperite e comunicate al legislatore anche durante l’iter parlamentare della legge, riscontrassero la necessità di finanziamenti per l'ampliamento della dotazione organica e per la formazione professionale, le Commissioni parlamentari competenti valuteranno l'opportunità di apportare le opportune modifiche al testo in esame.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali)

1. La Repubblica riconosce il ruolo primario dello spettacolo dal vivo nella crescita culturale, sociale, civile e morale dei cittadini e del Paese e a tale fine adotta azioni positive volte a garantire pari opportunità nella produzione e nella fruizione dello spettacolo dal vivo.
2. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale libera espressione del pensiero artistico, parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico della nazione, elemento di coesione e identità nazionale, strumento di diffusione della cultura italiana in Europa e all'estero, nonché di integrazione culturale nel rispetto delle diversità nazionali e regionali e di integrazione multietnica. La Repubblica riconosce, altresì, il valore economico dello spettacolo dal vivo quale strumento di promozione dell'economia nazionale e locale.
3. La Repubblica, in conformità agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, promuove la produzione, la distribuzione e l'esercizio dello spettacolo dal vivo, con particolare attenzione alla contemporaneità e alle attività di sperimentazione e di ricerca, in particolare da parte delle giovani generazioni; promuove e tutela la salvaguardia delle tradizioni locali dello spettacolo dal vivo; tutela e valorizza i teatri storici e le strutture per lo spettacolo e il materiale documentario aventi valore di beni culturali. La Repubblica sostiene gli autori, gli artisti interpreti e gli operatori dello spettacolo dal vivo e ne tutela la libertà espressiva e la proprietà intellettuale.
4. La Repubblica favorisce una diffusione omogenea, per qualità e per quantità, dell'offerta di spettacolo dal vivo nel territorio nazionale e adotta azioni positive volte a sviluppare il mercato, anche in termini di domanda e di infrastrutture, prestando particolare attenzione ai territori più svantaggiati.
5. La Repubblica promuove la formazione professionale e universitaria nell'ambito dello spettacolo dal vivo e l'educazione ai diversi linguaggi artistici ed espressivi nelle scuole di ogni ordine e grado.
6. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo dal vivo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

a) le attività teatrali;

b) le attività liriche, concertistiche e corali;

c) le attività musicali popolari contemporanee;

d) le attività di danza classica e contemporanea;

e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante;

f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;

g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

7. La Repubblica riconosce altresì:

a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, compresi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;

b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;

c) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;

d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;

e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani ed extraurbani;

f) l'attività dei centri di sperimentazione, di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

8. Le regioni adeguano la propria legislazione in materia alle disposizioni della presente legge, ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Finalità)

1. La presente legge ha il fine di:

a) prevedere una programmazione nazionale degli interventi, degli obiettivi e delle priorità, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nonché l'adozione di strumenti di verifica e di valutazione degli interventi realizzati, anche con riferimento all'efficacia della spesa, utilizzando i dati raccolti a livello territoriale;

b) promuovere il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, volto ad assicurare un supporto tecnico e scientifico, un sostegno alla formazione del personale e la predisposizione di protocolli comuni per lo svolgimento dell'attività;

c) sostenere l'attuazione di economie di scala, attraverso l'introduzione di metodologie e di strumenti di analisi comuni, ottimizzando i costi relativi alla loro progettazione e gestione e a quelli relativi alla rilevazione e alla elaborazione dei dati;

d) rafforzare l'impegno, anche finanziario, delle istituzioni nazionali e territoriali;

e) promuovere relazioni e collaborazioni con altri organismi, quali istituti di ricerca, di statistica, di rilevazione e di elaborazione dei dati, che operano nel settore.

Art. 3.
(Sistema nazionale a rete
degli osservatori dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva e di supporto pubblico al settore dello spettacolo dal vivo è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e gli osservatori regionali dello spettacolo e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 4.
(Osservatorio dello spettacolo)

1. Ai fini dell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'osservatorio dello spettacolo svolge funzioni consultive nei confronti della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a supporto delle politiche di settore e instaura rapporti continuativi con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli osservatori regionali di cui all'articolo 6 della presente legge.
2. Nello svolgimento della propria attività, l'osservatorio dello spettacolo, per l'individuazione di metodologie di lavoro, di condivisione e scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo, sui fabbisogni formativi, sulle dinamiche evolutive e previsionali dei diversi settori, sulle politiche di promozione nei riguardi del pubblico, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, di centri di ricerca e documentazione e di banche dati di organizzazioni rappresentative degli operatori del settore, dei centri di formazione artistica e professionale per lo spettacolo dal vivo e di altri soggetti pubblici e privati la cui attività si riferisca direttamente o indirettamente allo spettacolo dal vivo.
3. L'osservatorio dello spettacolo ha funzioni di orientamento, informazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea e i servizi di supporto e tutoraggio rivolti sia alle altre istituzioni sia agli operatori del settore, anche attraverso l'utilizzo di specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'osservatorio dello spettacolo collabora con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, con particolare riguardo a quelle europee, anche al fine di consentire alle attività italiane dello spettacolo dal vivo la più ampia diffusione e integrazione nell'ambito dell'Unione europea.
5. La Società italiana degli autori ed editori fornisce periodicamente all'osservatorio dello spettacolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una relazione annuale contenente i dati sull'andamento delle attività dello spettacolo dal vivo richiesti dall'osservatorio.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 5.
(Funzioni dell'osservatorio dello spettacolo)

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo, in collaborazione con gli osservatori regionali e con il Consiglio superiore dello spettacolo, di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, svolge altresì le seguenti funzioni:

a) provvede all'istruttoria ai fini della individuazione dei livelli essenziali di prestazione dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 7;

b) definisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità operative, per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di loro competenza;

c) individua gli strumenti, le modalità e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, in modo da garantire la valutazione periodica dei dati, nonché le modalità per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei medesimi dati, al fine di garantirne la qualità e la confrontabilità, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione;

d) coordina le sue attività con gli organismi europei e internazionali competenti in materia di spettacolo dal vivo, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati e di adeguamento agli standard internazionali.

Art. 6.
(Osservatori regionali dello spettacolo)

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei princìpi generali di cui all'articolo 1 della presente legge. In particolare, le regioni:

a) istituiscono osservatori per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

b) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'osservatorio dello spettacolo;

c) anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo assicurando la trasparenza e l'equità nella programmazione degli spettacoli e garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la diffusione dello spettacolo dal vivo nel territorio.

Art. 7
(Livelli essenziali di prestazione
dello spettacolo dal vivo)

1. Ai fini della presente legge, si definiscono livelli essenziali di prestazione dello spettacolo dal vivo i livelli qualitativi e quantitativi delle attività che rispondono alle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge che devono essere garantiti in modo omogeneo nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. I livelli essenziali di prestazione dello spettacolo dal vivo sono individuati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni ai fini dell'attività degli osservatori regionali.

Art. 8.
(Programmazione delle attività)

1. L'osservatorio dello spettacolo, previo parere vincolante del Consiglio superiore dello spettacolo, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, individuando le principali linee di intervento finalizzate all'attuazione dei livelli essenziali di prestazione dello spettacolo dal vivo nel territorio nazionale.
2. Il programma triennale di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite l'osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

Art. 9.
(Sistema informativo nazionale
sullo spettacolo)

1. L'osservatorio dello spettacolo provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e avvalendosi degli osservatori regionali, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di spettacolo dal vivo.

Art. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.
(Disposizioni transitorie
ed entrata in vigore)

1. Al fine dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari.
2. La presente legge entra in vigore dopo novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa alle disposizioni della medesima legge.

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