PDL 158

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 158

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAOLO RUSSO, SARRO, CARFAGNA, PENTANGELO, CASCIELLO, FASCINA, FERRAIOLI, COSIMO SIBILIA

Riapertura di termini per la sanatoria di illeciti edilizi ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aveva disposto una sanatoria degli abusi edilizi (sotto il profilo della sanzione sia penale che amministrativa) operando in gran parte sul ricalco dei due precedenti del 1985 e del 1994. Le disposizioni si applicavano alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, che non avessero comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi (mc). Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel citato termine relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente 3.000 mc.
Tale condono edilizio era stato impugnato dinanzi alla Corte costituzionale da alcune regioni: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Lazio.
Con le sentenze n. 196 e n. 198 (entrambe in data 24-28 giugno 2004), la Corte costituzionale si è pronunciata, rispettivamente, sui ricorsi regionali contro l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e sui ricorsi statali contro le leggi regionali.
Al fine di adeguare la normativa sul condono edilizio alle sentenze n. 196 e n. 198, il Governo ha emanato il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. In particolare, l'articolo 5 del decreto-legge aveva disposto che le leggi regionali dovessero essere emanate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi entro l'11 novembre 2004). Conseguentemente, erano stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di sanatoria e quelli per i pagamenti successivi delle rate dell'oblazione e degli oneri concessori.
Scaduto il termine dell'11 novembre 2004, la situazione si è presentata in termini alquanto chiari per i territori delle regioni che hanno legiferato entro tale termine. Altrettanto chiaramente, nei territori delle regioni che non hanno legiferato, la normativa applicabile è risultata (per «riespansione») quella stabilita dal decreto-legge n. 269 del 2003.
La situazione invece ha presentato profili di forte problematicità nella regione Campania, che ha legiferato oltre il termine dell'11 novembre 2004 (legge 18 novembre 2004, n. 10). Contro la legge campana lo Stato ha promosso un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale e – fino alla relativa sentenza – la normativa applicabile in quei territori è risultata di difficile individuazione.
Sul ricorso statale contro la legge della regione Campania è intervenuta la sentenza n. 49 del 2006 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune (le più rilevanti) delle disposizioni della legge della regione Campania n. 10 del 2004, in quanto intervenute in violazione del termine perentorio previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004. La mancata emanazione della legge regionale entro il termine previsto è stata valutata dalla Corte come violazione del principio di leale collaborazione.
Pertanto, la presente proposta di legge mira a riaprire i termini previsti dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 per permettere alla regione Campania di poter prevedere, alla pari delle altre regioni, la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissione alla sanatoria delle tipologie di abuso edilizio definite dal citato articolo 32 e di stabilire il procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere emanata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle regioni che, ai sensi del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non hanno determinato in precedenza la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissione alla sanatoria delle tipologie di abuso edilizio, né hanno definito il procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
2. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra il centocinquantesimo e il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, alla direzione dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla tabella A allegata al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35 dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia al catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.
3. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla direzione dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio.
4. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra il centocinquantesimo e il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla documentazione di cui al comma 35 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, della denuncia al catasto, della denuncia ai fini dell'imposta municipale unica, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa sui rifiuti e della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni previste dall'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

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