PDL 1579

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1579

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FOGLIANI, MOLINARI, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FERRARI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZÓFFILI, ZORDAN

Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di divieto di concessione di spazi pubblici per lo svolgimento di manifestazioni volte alla negazione degli eventi commemorati nel «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe

Presentata il 7 febbraio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La legge 30 marzo 2004, n. 92, reca l'istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati. In particolare, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, la legge riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo». Nella giornata in questione sono previste iniziative volte a diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende.
Nonostante ciò, non sono mancate – e continuano a non mancare – iniziative di vario genere volte a negare gli eventi tragici in relazione ai quali è stato istituito il «Giorno del ricordo».
A tal fine, la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, punta ad apportare una modifica all'articolo 1 della legge 30 marzo 2004, n. 92, con l'obiettivo di precisare che gli enti locali non possono in ogni caso autorizzare o concedere spazi e ambienti per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative volte a negare gli eventi commemorati nel «Giorno del ricordo».

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali non possono in ogni caso autorizzare o concedere spazi ed ambienti per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative volte a negare gli eventi commemorati nel “Giorno del ricordo”».

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