PDL 1578

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1578

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MORELLI, MOLINARI, MACCANTI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, FOGLIANI, GIACOMETTI, TOMBOLATO, ZORDAN, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FERRARI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, TIRAMANI, TONELLI, VALBUSA, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZOFFILI

Disposizioni in materia di programmazione radiofonica della produzione musicale italiana

Presentata il 6 febbraio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La musica costituisce un pilastro fondamentale della storia e della cultura italiane: essa ha rappresentato e rappresenta tutt'ora un mezzo attraverso il quale importanti messaggi sono trasmessi e attorno ai quali tanti cittadini, di qualunque età, si aggregano.
Benché si possa pensare il contrario, data l'odierna maggiore fruibilità garantita dai social network e da specifiche piattaforme (come Youtube e Spotify), il principale veicolo della musica in Italia rimane la radio, attraverso la quale le canzoni (italiane e straniere) entrano nella vita di tutti. Come dimostrato dalle rilevazioni della società Tavolo editori radio, infatti, gli ascoltatori medi giornalieri del mezzo radiofonico in Italia sono 34,53 milioni (dati relativi al 2018).
Un'apposita rilevazione condotta più di dieci anni fa certificava che la quota di musica italiana trasmessa dalle emittenti radiofoniche si attestava intorno al 35 per cento, con una netta prevalenza del repertorio straniero (65 per cento, dati forniti da Knowmark Srl). I dati più recenti a disposizione confermano e aggravano tale sproporzione: nelle dieci emittenti radiofoniche più ascoltate in Italia la quota media di repertorio italiano è inferiore al 23 per cento, con alcuni casi limite di emittenti (specializzate e no) in cui tale quota è uguale o inferiore al 10 per cento.
Data la necessità di sostenere con forza la musica italiana, alla cui promozione e tutela siamo espressamente impegnati dall'articolo 9 della Costituzione, riteniamo sia necessario intervenire con la presente proposta di legge, la quale mira a introdurre, a carico delle emittenti radiofoniche pubbliche e private, l'obbligo di trasmettere una quota minima giornaliera di repertorio musicale italiano.
Il sistema di quote è già impiegato da molto tempo in alcuni Paesi europei, come la Francia, dove dal 1994 – dopo l'approvazione della nota «legge Toubon» sull'uso e sulla promozione della lingua francese in tutti i contesti – le radio sono obbligate a trasmettere musica francese per una quota pari almeno al 40 per cento della programmazione giornaliera.
La quota individuata dall'articolo 2 della presente proposta di legge è pari a un terzo dell'intera programmazione giornaliera e deve essere distribuita in maniera omogenea nell'arco delle ventiquattro ore. Di tale quota, il 10 per cento deve essere necessariamente riservato alle opere degli artisti emergenti (come individuati dalla legislazione vigente), al fine di garantire loro un equo accesso e una minima presenza nella programmazione radiofonica.
A vigilare sull'osservanza del predetto obbligo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che può esercitare i poteri sanzionatori previsti dalla normativa vigente e, a fronte della reiterata inosservanza delle disposizioni di cui alla presente proposta, può disporre la sospensione dell'attività radiofonica (articolo 3).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi)

1. La musica italiana è riconosciuta come patrimonio artistico e culturale della Repubblica ed è tutelata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la presente legge introduce l'obbligo, per le emittenti radiofoniche, di trasmettere una quota minima di musica italiana nella programmazione giornaliera.

Art. 2.
(Programmazione radiofonica)

1. Le emittenti radiofoniche, pubbliche e private, riservano almeno un terzo della loro programmazione giornaliera alla produzione musicale italiana, opera di autori e di artisti italiani, incisa e prodotta in Italia, distribuita in maniera omogenea nell'arco delle ventiquattro ore.
2. Una quota pari ad almeno il 10 per cento della programmazione giornaliera della produzione musicale italiana di cui al comma 1 è riservata alle opere degli artisti emergenti, intendendosi per tali quelli di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Art. 3.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può esercitare i poteri sanzionatori previsti dalla normativa vigente, secondo la procedura prevista dal regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni, di cui alla delibera della stessa Autorità 29 luglio 2014, n. 410/14/CONS.
3. In aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a fronte della reiterata inosservanza delle disposizioni della presente legge, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'attività radiofonica da un minimo di otto giorni ad un massimo di trenta giorni.
4. Avverso il provvedimento di cui al comma 3 è ammesso ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

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