PDL 1565

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1565

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SANTELLI, MUGNAI, MARROCCO, MAZZETTI, D'ETTORE, RIPANI, CARRARA

Introduzione dell'articolo 613.1 del codice penale, in materia di manipolazione mentale, e istituzione di un fondo per l'erogazione di elargizioni alle vittime del reato

Presentata il 4 febbraio 2019

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Onorevoli Colleghi! — La violenza si può manifestare in molte forme: fisica, verbale, morale e psicologica.
Quest'ultima, in particolare, è molto insidiosa perché è messa in atto in maniera subdola, ingannevole e a volte addirittura all'insaputa della stessa vittima, la quale si accorge solo dopo molto tempo di essere stata oggetto dei soprusi altrui.
Secondo quanto recentemente denunciato da Flavia Piccinni e da Carmine Gazzanni nel libro-inchiesta «Nella setta», sarebbero circa quattro milioni gli italiani a vario titolo membri o comunque interessati dall'attività di un'organizzazione settaria.
Dalla narrazione di questi due protagonisti si evincono dati impressionanti: episodi documentati relativi a diverse forme di violenza, dagli abusi sessuali a quelli economici e lavorativi, perpetrati all'interno delle varie organizzazioni, ad oggi impuniti per mancanza di uno specifico reato.
Invero, nel 1981 fu soppresso il reato di plagio a seguito della sentenza n. 96 dell'8 giugno 1981 della Corte costituzionale, che rilevò un contrasto tra l'articolo 603 del codice penale e gli articoli 21 e 25 della Costituzione, sancendo l'incostituzionalità della norma in questione.
Dunque, dal lontano 1981 ad oggi si è creato, nei fatti, un vuoto legislativo nel quale proliferano organizzazioni, comunità e leader carismatici capaci di sfruttare tutti i meccanismi persuasivi per scardinare ogni forma di difesa psichica da parte di persone attirate in una trappola di suggestioni e di promesse.
La relazione del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia di prevenzione, sul monitoraggio delle sette religiose, dal titolo «Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia» del febbraio 1998, indicava la presenza sul suolo nazionale di 76 nuovi movimenti religiosi per un totale di circa 78.500 affiliati e di 61 nuovi movimenti magici per un totale di 4.600 affiliati.
Secondo quanto stimato dal Centro studi abusi psicologici, tali organizzazioni sarebbero attualmente più di 500.
Nel libro-inchiesta citato, già diventato un caso giornalistico e di cui si è ampiamente discusso sui principali giornali e canali televisivi, si parlava di realtà sconosciute prima di allora, come l'archeosofia, su cui oggi è in corso, sulla scia di quanto denunciato dai due giornalisti, un'inchiesta a Firenze.
Preme sottolineare che il Consiglio d'Europa, in considerazione dell'inquietante diffusione a livello europeo del fenomeno delle cosiddette «sette», ha approvato, in un ventennio, molte risoluzioni e raccomandazioni finalizzate, tra l'altro, alla promozione di mirate politiche educative e preventive, in particolare per la tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e dei minori e, nella fattispecie, degli stessi «figli di membri di gruppi religiosi, esoterici o spirituali, in caso di maltrattamenti, stupri, negligenza, indottrinamento attraverso lavaggio del cervello e mancata iscrizione scolastica».
Con la raccomandazione 1412 (1999), il Consiglio d'Europa sollecitava l'istituzione di centri nazionali e regionali d'informazione e di organizzazioni non governative di aiuto per le vittime e le loro famiglie e la creazione di un Osservatorio europeo con lo scopo di facilitare lo scambio tra tali centri nazionali.
Ad oggi, in Italia nulla è stato fatto, poca attenzione è stata riservata al problema, sia a livello di prevenzione che di repressione di tali condotte che stanno destando un grave allarme sociale.
Per tali ordini di motivi, riteniamo improcrastinabile una modifica al codice penale che introduca il reato di manipolazione mentale, al fine di arginare il dilagare del fenomeno settario e le sue nefaste conseguenze, biologiche e patrimoniali, sulla vittima.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 613.1 del codice penale, in materia di manipolazione mentale)

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 613. 1 – (Manipolazione mentale) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte reiterate, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione ovvero mediante suggestione ipnotica o in veglia, ovvero mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, ovvero mediante qualsiasi altro mezzo, comprese violenza e minacce, pone taluno in uno stato di soggezione che annulla la libertà dell'individuo di autodeterminarsi, in modo da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da quattro mesi a sei anni.
Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo o di una comunità che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata».

Art. 2.
(Elargizione in favore delle vittime del reato di manipolazione mentale)

1. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede all'elargizione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno subìto dalle vittime del reato di manipolazione mentale previsto dall'articolo 613.1 del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, di seguito denominate «vittime», nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.
(Condizioni per l'elargizione)

1. L'elargizione di cui all'articolo 2 è concessa a condizione che:

a) la vittima non abbia preso parte attiva al reato di manipolazione mentale previsto dall'articolo 613.1 del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

b) la vittima non abbia aderito a eventuali azioni delittuose o ad altre tipologie di reati;

c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 67 e 68, comma 2, del medesimo codice, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 4.
(Elargizione in favore di associazioni
e organizzazioni)

1. L'elargizione di cui all'articolo 2, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 3, è concessa anche alle associazioni e alle organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e sostegno alle vittime e iscritte nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, le associazioni e le organizzazioni beneficiarie dell'elargizione sono tenute a consegnare una documentazione comprovante l'utilizzo di tale elargizione per finalità sociali e di supporto alle vittime ovvero per la realizzazione di campagne di informazione e di prevenzione del reato di manipolazione mentale previsto dall'articolo 613.1 del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, pena la restituzione della somma ricevuta quale elargizione.

Art. 5.
(Istituzione del Fondo per l'erogazione
di elargizioni alle vittime)

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo per l'erogazione di elargizioni alle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di bilancio.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisce, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato incaricato di provvedere all'elargizione di cui all'articolo 2, di seguito denominato «Comitato».

Art. 6.
(Ammontare del danno)

1. L'ammontare del danno è determinato:

a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, compresi la perdita subita e il mancato guadagno che, qualora non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze;

b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali ovvero a intimidazione.

Art. 7.
(Modalità e termini per la domanda)

1. L'elargizione di cui all'articolo 2 è concessa previa domanda da inviare al Comitato, secondo tempi e modalità stabiliti dal Comitato stesso.
2. La domanda di cui al comma 1 può essere presentata dalla vittima ovvero, con il consenso di questi, dal legale rappresentante, da associazioni od organizzazioni iscritte in un apposito elenco tenuto a cura del Comitato e aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà alle vittime. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la sua tenuta.

Art. 8.
(Erogazione dell'elargizione)

1. L'erogazione dell'elargizione di cui all'articolo 2 è disposta con deliberazione del Comitato. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalle disposizioni di cui alla presente legge e dell'ammontare del danno, dettagliatamente documentato.

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