PDL 1563

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1563

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VIVIANI, BUBISUTTI, COIN, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LO MONTE, LOLINI, SALTAMARTINI, ANDREUZZA, BAZZARO, BINELLI, COLLA, DARA, PATASSINI, PETTAZZI, PIASTRA

Modifica al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico alle informazioni sull'origine geografica dei prodotti alimentari e delle materie prime agricole, e istituzione del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel settore agroalimentare

Presentata il 31 gennaio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La produzione di cibo in Italia e il significativo surplus commerciale legato all’export sono legati, in alcune filiere, all'esigenza di importazione di materia prima. Ciò rappresenta spesso l'occasione per dare origine a fenomeni speculativi che si riflettono pesantemente sul prezzo pagato ai nostri produttori. Esempi significativi di questa speculazione sono i prezzi delle pesche durante la stagione di raccolta da maggio ad agosto, a causa delle importazioni dalla Spagna, degli agrumi, dall'autunno alla primavera, a causa del concentrato di succo d'arancia proveniente dal sud America e dei prodotti provenienti dalla Spagna e dal Sudafrica, nonché del grano nel periodo della trebbiatura, a causa delle importazioni dal Canada.
Di fronte ai crescenti casi di allarmismi e scandali alimentari è necessario desecretare le destinazioni dei flussi di importazione, anche per verificare gli arrivi di prodotti da Paesi che non rispettano norme analoghe a quelle italiane in materia di uso dei prodotti chimici o di tutela dei lavoratori. Occorre inoltre istituire un'autorità che vigili sui meccanismi di surrettizio «riscaldamento» dei mercati con la creazione di bolle speculative. Al fine di rendere trasparenti i flussi commerciali delle materie prime provenienti dall'estero per la produzione alimentare, si propone (articolo 1 della presente proposta di legge) di modificare l'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 maggio 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di impedire il pregiudizio agli interessi pubblici e agli interessi economici e commerciali delle imprese conseguente all'accesso civico di documenti e informazioni riguardanti l'origine geografica di prodotti destinati a fasi successive di lavorazione della filiera. Si propone, quindi, di chiarire le competenze delle amministrazioni interessate precisando le modalità di accesso ad apposite banche di dati. Inoltre, si propone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel settore agroalimentare (articolo 2).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di richiesta di informazioni, documenti o dati riguardanti l'origine geografica dei prodotti alimentari e delle materie prime agricole non può essere rifiutato l'accesso in ragione degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica ai sensi del comma 2, lettera c)».

Art. 2.
(Istituzione del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel settore agroalimentare)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi nel settore agroalimentare, che ha il compito di monitorare l'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli al fine di contrastare fenomeni speculativi, anche tenendo conto dei flussi anomali di prodotti importati od oggetto di scambio nel territorio nazionale da parte di Stati non membri dell'Unione europea. Il Garante, anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori e delle associazioni di rappresentanza degli imprenditori agricoli, qualora a seguito dell'attività di monitoraggio ravvisi anomalie nell'andamento in calo dei prezzi dei prodotti agricoli, provvede alla loro segnalazione, corredata dei relativi dati, all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, agli organi di polizia tributaria nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la costituzione, il funzionamento e i compiti del Garante di cui al comma 1.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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