PDL 1562

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1562

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TONELLI, MOLINARI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BISA, BONIARDI, BORDONALI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMENCINI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TURRI, VALBUSA, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZOFFILI, ZORDAN

Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

Presentata il 31 gennaio 2019

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è finalizzata ad assicurare la massima tutela da parte dello Stato a coloro che hanno sacrificato la propria incolumità fisica in difesa dei valori fondanti della Repubblica per assicurare una convivenza civile e democratica.
Ad oggi sussistono vistose differenze tra la tutela prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e quella assicurata alle vittime del dovere. Pertanto risulta imprescindibile introdurre una parità di trattamento, ancora più nell'attuale momento storico, anche al fine di alimentare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e la condivisione dei valori alla base del nostro Stato.
In questo senso si ritiene di fondamentale importanza istituire la Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere, individuata nella data del 23 maggio in cui ricorre, tra l'altro, la strage di via Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.
La legislazione attuale prevede già diverse forme di tutela ma differenziate in ragione della matrice o del contesto in cui gli eventi lesivi sono avvenuti.
Appare invece necessario che ogni forma di sacrificio, a prescindere dal contesto nel quale si è verificato, abbia il medesimo riconoscimento: a parità di evento lesivo il sacrificio della propria incolumità deve godere della stessa tutela giuridica ed economica.
È utile sottolineare che le vittime del dovere vantano una situazione giuridica di diritto soggettivo e che quindi la pubblica amministrazione non ha un potere discrezionale nell'attribuzione delle provvidenze né tantomeno nella determinazione della loro misura.
Il riconoscimento di tale posizione giuridica, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, richiedendo esclusivamente lo svolgimento di un servizio a favore della collettività, attesa la natura della provvidenza (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 23300 del 16 novembre 2016).
Inoltre, il Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 6156 del 20 dicembre 2013) ha stigmatizzato l'irragionevole disparità di trattamento per quanto attiene alla misura dell'assegno indicato dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006. Infatti, il giudice amministrativo ha ritenuto che l'esclusione per le vittime del dovere dal disposto raddoppio del limite dell'ammontare dell'assegno contrasterebbe con l'evoluzione della legislazione in materia, ispirata a un intento perequativo.
Lo stesso legislatore, recependo i più illuminati orientamenti giurisprudenziali, ha innovato parzialmente la legislazione in materia prevedendo, all'articolo 2, commi 105 e seguenti, della legge n. 244 del 2007, l'attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile pari a euro 500.
Dunque, anche alla luce di tali equiparazioni, sarebbe irragionevole continuare a mantenere determinate differenze tra coloro che hanno subìto danni alla propria incolumità nello svolgimento di rilevantissimi servizi a favore della collettività (come riconosciuto dalla Corte di cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 7761 del 27 marzo 2017).
Si pensi anche ai benefìci relativi al collocamento obbligatorio con assunzione per chiamata per i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
In particolare, anche in considerazione della richiamata giurisprudenza, risulta necessaria l'estensione a tutte le vittime del dovere dei seguenti benefìci, previsti dalla legge n. 206 del 2004:

a) l'incremento relativo alla pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o di un altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subìto un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani (articolo 2);

b) l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o un altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subìto un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e, in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi (articolo 3, comma 1);

c) il riconoscimento ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti di un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento a un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione (all'articolo 3, comma 1-bis);

d) il riconoscimento dei benefìci di cui alla lettera b) al coniuge o al convivente more uxorio e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi (articolo 3, comma 1-ter);

e) l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera b) (articolo 3, comma 2);

f) l'equiparazione, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 per coloro che hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa (articolo 4, comma 1);

g) il diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 206 del 2004, senza possibilità di opporre termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue (articolo 4, comma 2);

h) il diritto riconosciuto alle vittime e ai superstiti del patrocinio a totale carico dello Stato nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili (articolo 10).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere, di seguito denominata «Giornata».
2. La Giornata, da celebrare il 23 maggio di ogni anno, è riconosciuta solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata sono organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale.

Art. 2.

1. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, con proprio decreto prevede il conferimento alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'onorificenza di vittima del dovere e di una medaglia in oro.
2. Le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, possono presentare domanda alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di residenza o al Ministero di competenza al fine del conferimento dell'onorificenza di cui al comma 1.
3. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere ovvero, in caso di decesso, ai loro parenti e affini entro il secondo grado.

Art. 3.

1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 4.

1. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.
2. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che i benefìci in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
4. L'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

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