PDL 1553

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1553

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NITTI, CARBONARO, AZZOLINA, BELLA, CASA, GALIZIA, IOVINO, LATTANZIO, MELICCHIO, GIOVANNI RUSSO, TESTAMENTO, TORTO, VILLANI

Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento della storia della musica nella scuola secondaria di secondo grado

Presentata il 30 gennaio 2019

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Onorevoli Colleghi! — L'Italia ha svolto un ruolo da protagonista indiscusso nel panorama mondiale della storia della musica. Stupisce, pertanto, e nonostante ripetute sollecitazioni e denunce di autorevoli esponenti del mondo dell'arte e della cultura, l'assenza dell'insegnamento della storia della musica dai programmi scolastici: si tratta di una mancanza non più tollerabile.
Si pensi alla nascita del melodramma, alla musica strumentale diffusasi nei secoli XVI-XVIII, a nomi di compositori che riecheggiano leggendari, come Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Claudio Monteverdi, Giacomo Puccini, Antonio Vivaldi e Gaetano Donizetti, per comprendere come parte fondamentale del patrimonio culturale italiano affondi le sue radici nella nostra tradizione musicale, al pari delle arti figurative e della letteratura. Eppure, a fronte di un passato così glorioso e ricco, il nostro presente sembra aver completamente rimosso la rilevanza di questo patrimonio, privandone l'accesso diffuso alle nuove generazioni. Veicolare i contenuti di questa parte della nostra dimensione culturale universalmente riconosciuta deve, dunque, essere un diritto da accordare al maggior numero possibile di studenti e di cittadini.
Nonostante abbia reso celebre l'Italia nel mondo, oggi la musica non raggiunge un sufficiente livello di trattazione né negli istituti scolastici superiori né nei corsi di laurea di afferenza umanistica, fatta eccezione, ovviamente, per quelli in musicologia e beni musicali.
Per tutti questi motivi la presente proposta di legge prevede una delega al Governo per introdurre nella programmazione didattica della scuola secondaria di secondo grado l'insegnamento della storia della musica o per potenziarlo laddove già presente.
Ciò rappresenterebbe un passo significativo verso un ampliamento irrinunciabile dell'offerta formativa garantita dal nostro sistema educativo e ci avvicinerebbe a Paesi come la Francia e la Germania.
A lungo termine, inoltre, la costante attenzione verso il patrimonio musicale italiano giocherebbe un ruolo fondamentale nel processo di acquisizione di maggiore consapevolezza della nostra cultura da parte dei cittadini e renderebbe gli studenti fruitori più consapevoli dei grandi capolavori della musica che tutt'oggi le istituzioni concertistiche e gli enti lirico-sinfonici propongono al pubblico.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento della storia della musica nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Al fine di rendere fruibili agli studenti le maggiori espressioni della civiltà musicale e di introdurli al patrimonio musicale della storia italiana, europea e internazionale, nonché di avviarli a un ascolto consapevole e di riconoscere alla materia musicale un ruolo fondamentale nella cultura italiana, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per introdurre, a partire dal primo anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'insegnamento della storia della musica nei licei artistici, nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei classici, dei licei scientifici, dei licei linguistici e dei licei delle scienze umane, nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici a indirizzo turistico e degli istituti professionali a indirizzo grafico multimediale, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riservare l'insegnamento della storia della musica nelle scuole secondarie di cui all'alinea, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea LM 45 – musicologia e beni culturali;

2) titolo di diploma accademico di secondo livello in discipline storiche, critiche e analitiche della musica rilasciato da istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

b) prevedere che l'organico degli insegnanti di storia della musica sia determinato in modo da garantire che il relativo insegnamento sia impartito per almeno un'ora settimanale in ciascuna classe;

c) prevedere che i contenuti dei programmi di insegnamento della storia della musica e gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina per i differenti percorsi di studio siano elaborati da un'apposita commissione tecnica, nominata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e composta da due membri individuati tra docenti di storia della musica in ruolo presso le istituzioni accademiche dell'AFAM, da due membri individuati tra docenti ordinari di storia della musica presso le istituzioni universitarie, da un membro nominato dalla Società italiana di musicologia in qualità di responsabile degli insegnamenti musicologici e da un membro appartenente all'Associazione fra docenti universitari italiani di musica (ADUIM);

d) prevedere che i contenuti dei programmi di insegnamento della storia della musica e gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina per i differenti percorsi di studio di cui alla lettera c) siano basati sulla dimensione storica delle maggiori espressioni della civiltà musicale e si pongano in raccordo con i contenuti degli insegnamenti afferenti alla medesima area disciplinare, con particolare riferimento alla letteratura italiana, alla storia, alle scienze umane e alla storia dell'arte, ove presenti;

e) assicurare il rispetto del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari con cui è impartito l'insegnamento della storia della musica;

f) fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione;

g) prevedere che, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, con successivo provvedimento legislativo possa essere disposta la graduale estensione dell'insegnamento della storia della musica ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, possono essere adottate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 2, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo di cui al predetto comma 1.

Art. 2.
(Disposizione finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per l'insegnamento della storia della musica nelle scuole secondarie di secondo grado, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

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