PDL 1549-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5    
                    Articolo 6                       Articolo 5  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1549-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENNI, DI GIORGI, FRAGOMELI, GADDA, PEZZOPANE, FRANCESCHINI, FREGOLENT, PIZZETTI, CANTINI, BERLINGHIERI, BRUNO BOSSIO, MELILLI, BURATTI, ORLANDO, CIAMPI, MURA, MARCO DI MAIO, INCERTI, MADIA, VERINI, BRAGA, CRITELLI, PELLICANI, ASCANI, MICELI, ZARDINI, GAVINO MANCA, GRIBAUDO, MARTINA, RIZZO NERVO, BORDO, FIANO, ROSSI, SIANI, UBALDO PAGANO, NARDI

Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

Presentata il 29 gennaio 2019

(Relatrice: GAGNARLI )

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 19 giugno 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul nuovo testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1549 adottato come testo base e rilevato che:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 2 dell'articolo 1 prevede che l'entità della sanzione per la violazione del divieto d'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto, stabilito dal comma 1, sia determinata, tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 50.000 euro, in ragione del fatturato dell'azienda che ha commesso la violazione; al riguardo potrebbe risultare opportuno fornire ulteriori criteri per la determinazione della sanzione, ad esempio individuando una graduazione della stessa in ragione del diverso livello di fatturato, al fine di circoscrivere meglio la discrezionalità dell'autorità amministrativa competente;

il comma 1 dell'articolo 4 conferisce una delega al Governo per la disciplina delle «filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari»; al riguardo appare opportuno inserire nel testo un'adeguata definizione di «filiera etica di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari»;

il comma 1 dell'articolo 4 prevede che la delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche debba essere esercitata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 3 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad introdurre, all'articolo 4, una definizione di «filiera etica di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari»;

Il Comitato osserva altresì:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

introdurre, all'articolo 1, comma 2, una graduazione delle sanzioni in ragione dei diversi livelli di fatturato dell'azienda;

evitare, all'articolo 4, comma 3, il ricorso alla «tecnica dello scorrimento», individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo (ad esempio novanta giorni prima della scadenza del termine della delega).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 1549 Cenni, recante limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge sia riconducibile alle materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», entrambe di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione;

rilevato altresì come assumano rilievo anche le materie «alimentazione» e «agricoltura», rispettivamente di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

segnalato come l'articolo 5, recante una delega per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, preveda, al comma 3, ai fini del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – alla luce del predetto «intreccio di competenze» – che per l'adozione dei decreti legislativi emanati ai sensi della predetta delega sia raggiunta l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, l'ulteriore nuovo testo C. 1549 Cenni recante «Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione»;

valutata favorevolmente la finalità di contrastare pratiche ritenute penalizzanti per gli operatori del settore per le sue ripercussioni sulle dinamiche di produzione nonché di sostenere con apposite misure, delegate al Governo, di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione anche con riguardo alla sostenibilità ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante «Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione» (C. 1549 Cenni), quale risultante dagli emendamenti approvati in Commissione Agricoltura nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, al primo periodo stabilisce che «al fine di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a modificare, con proprio regolamento, il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di prevedere all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la vendita sottocosto di prodotti alimentari è ammessa solo nel caso si registri dell'invenduto a rischio deperibilità, o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore»;

rilevata l'opportunità di sostituire le parole: «programmate e concordate» con le seguenti: «programmate o concordate» poiché già in fase di programmazione è implicito un accordo sul sottocosto, non incidendo pertanto tale aspetto sul potere contrattuale tra fornitori e acquirenti ed essendo la tutela del fornitore comunque garantita dal divieto di imporre unilateralmente, in maniera anche indiretta, la perdita o il costo della vendita sottocosto;

preso altresì atto che l'articolo 1, comma 1, al secondo periodo prevede che «per invenduto a rischio deperibilità si intende la merce fresca e deperibile che sia rimasta invenduta nelle ore precedenti la chiusura dell'esercizio commerciale»;

evidenziato, al riguardo, il rischio di comprimere irragionevolmente la libertà del venditore di organizzare al meglio le modalità di vendita del prodotto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, sopprimere il secondo periodo;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «programmate e concordate» con le seguenti: «programmate o concordate».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1549 Cenni recante «Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione»;

considerati gli obiettivi della direttiva (UE) n. 2019/633 del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, il cui termine di recepimento scade il 1° maggio 2021 (con obbligo di applicare la nuova normativa dal 1° novembre 2021), che mira a tutelare le imprese agricole da comportamenti sleali, anche in ragione al prezzo di vendita, posti in essere dalla grande distribuzione al momento dell'acquisto;

tenuto conto che l'articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva individua una serie di pratiche commerciali considerate sleali ponendo in carico agli Stati membri l'obbligo di adottare disposizioni normative volte a vietare le stesse;

rilevato in particolare che l'articolo 3, paragrafo 2, della richiamata direttiva prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino disposizioni affinché siano vietate anche ulteriori pratiche commerciali, a meno che non siano state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell'accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente, tra cui, in particolare, quella di porre a carico del fornitore, in tutto o in parte, il costo di sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione;

rilevato che, nelle more del recepimento della richiamata nuova normativa europea nel suo complesso, che dovrà avvenire con uno strumento legislativo ad hoc, le disposizioni di cui alla proposta di legge in esame risultano in linea con la medesima normativa europea;

tenuto conto che l'articolo 5, recante una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, prevede, tra l'altro, che l'introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare debba avvenire nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1549, in materia di vendita sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso e sostegno delle filiere etiche dei prodotti agricoli e agroalimentari;

rilevato che:

il provvedimento interviene in materia che può essere ricondotta a quella della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e)) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l)), entrambe di competenza esclusiva statale;

assumono inoltre rilievo le materie alimentazione, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma) ed agricoltura di competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma);

l'articolo 5 (recante una delega al Governo sulla disciplina delle «filiere etiche» in agricoltura) prevede, ai fini del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce dell’«intreccio di competenze» sottese alla materia, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione di qualità.

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Capo I
DIVIETO DI VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI SOTTOCOSTO E CONTRASTO ALLE ASTE A DOPPIO RIBASSO

Capo I
LIMITAZIONI ALLA VENDITA SOTTOCOSTO E DIVIETO DI ASTE A DOPPIO RIBASSO PER I PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

Art. 1.

Art. 1.
(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili)

1. Al fine di vietare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con proprio decreto, modifica il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di abrogare la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.

Al fine di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, il Governo è autorizzato a modificare, con proprio regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di prevedere all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la vendita sottocosto di prodotti alimentari freschi e deperibili è ammessa solo nel caso si registri dell'invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

Art. 2.

Art. 2.
(Divieto di aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari)

1. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-bis) allestisce un'asta elettronica per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso la presentazione, da parte degli offerenti, di prezzi modificati al ribasso, con un divario di costi non giustificato dagli obiettivi della produzione e fuorviando la scelta del consumatore».

1. È vietato utilizzare per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari le aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un importo da euro 2.000 a euro 50.000. L'entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato dell'impresa che ha commesso la violazione.

3. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Art. 3.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1. Identico:

«1-bis. Gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non sono oggetto di aste elettroniche».

«1-bis. Gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non sono oggetto di aste elettroniche».

Capo II
SOSTEGNO ALLE IMPRESE VIRTUOSE CHE PROMUOVONO FILIERE ETICHE DI PRODUZIONE E LA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI

Capo II
SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE PROMUOVONO FILIERE ETICHE DI PRODUZIONE

Art. 4.
(Elenco nazionale delle organizzazioni
di produttori)

Art. 4.
(Modifiche all’elenco nazionale delle organizzazioni di produttori)

1. Nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, devono essere riportati, per ogni singola organizzazione, anche i nominativi dei soci affiliati.

1. Nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, devono essere riportati, per ciascuna organizzazione, anche i nominativi dei soci aderenti.

2. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, le modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

Art. 5.
(Tracciabilità dei prodotti agricoli
di origine o di provenienza nazionale)

Soppresso.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, è sostituito dal seguente:

«3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza nazionale, finalizzate a informare i consumatori sulla provenienza delle materie prime, sul rispetto delle norme sul lavoro agricolo e sui passaggi di filiera, anche tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la data di notifica delle medesime ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011; della notifica è data comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della notifica ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 6.
(Delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari)

Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante agevolazioni fiscali e norme premianti per l'accesso ai fondi europei dei settori agricolo e agroalimentare da parte delle imprese che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina di filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agro-alimentari che osservino parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, denominate «filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agro-alimentari».
2. Il decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, compresa la divulgazione pubblica dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese, della grande distribuzione organizzata e dell'industria della trasformazione alimentare;

b) individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere etiche di cui all'alinea.

a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, anche con riferimento alla tracciabilità dei prodotti e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti alimentari e agro-alimentari;

vedi alinea

b) introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro, e di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

vedi lettera a)

c) definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese, della grande distribuzione organizzata e dell'industria della trasformazione alimentare;

d) introduzione di agevolazioni e di sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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