PDL 1540

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1540

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015

Presentato il 24 gennaio 2019

torna su

Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti Trattati:

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;

b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

I. Premessa.

Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.
Con il Trattato viene avviato un processo di sviluppo significativo e importante dei rapporti tra Italia e Kazakhstan poiché esso consente, nel campo della cooperazione giudiziaria penale, l'attuazione e l'operatività in concreto di una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi.
L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dalla realtà sociale attuale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario e commerciale). L'intensificarsi degli scambi tra i due Paesi reca con sé l'esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

II. Disposizioni generali.

L'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori.
L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, tra l'altro, la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'interrogatorio di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l'identificazione di persone; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto (articolo 1).
Coerentemente con i più moderni strumenti di cooperazione internazionale, il Trattato prevede un temperamento del principio della doppia incriminazione: pertanto, l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata, in generale, anche quando il fatto per cui si procede non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia, il principio della doppia incriminazione si applica (e, quindi, il fatto per cui si procede deve costituire reato anche nello Stato richiesto) quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni e altri atti che, per la loro natura, incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose (articolo 2).
L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (in particolare, quando si procede per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di assistenza giudiziaria possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto), anche quando la persona nei cui confronti si procede è già stata indagata e giudicata per lo stesso fatto dallo Stato richiesto ( principio del ne bis in idem). Infine, la richiesta di assistenza giudiziaria potrà essere negata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto e qualora la sua esecuzione possa determinare conseguenze contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione dello Stato richiesto (ad esempio quando lo Stato richiedente può applicare alla persona, nei cui confronti procede, la pena di morte ovvero trattamenti illegali e disumani ai sensi della legislazione dello Stato richiesto) (articolo 3).
Il Trattato disciplina dettagliatamente la forma e il contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria (articolo 5) e stabilisce che questa sia trasmessa per via amministrativa attraverso autorità centrali appositamente designate dalle Parti contraenti (articolo 4). Le autorità centrali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di assistenza giudiziaria.
Sotto il profilo operativo, le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta (articolo 6). Inoltre, è prevista l'eventualità del ricorso a collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato (articolo 12). Viene anche prevista la possibilità di consentire a soggetti indicati dalla Parte richiedente di essere presenti all'esecuzione della richiesta e di essere autorizzati a rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza giudiziaria, tramite le autorità competenti della Parte richiesta (articolo 6, paragrafo 3).
Il Trattato prevede, poi, una serie di garanzie in favore della persona interessata dalla richiesta di assistenza giudiziaria.
Le Parti contraenti si impegnano a considerare le immunità e le prerogative stabilite dai rispettivi ordinamenti in favore della persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza e a mantenere la riservatezza con riferimento al contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria, alla documentazione giustificativa e ai risultati dell'esecuzione della domanda (articolo 6).

III. Disposizioni specifiche.

Una disciplina di dettaglio è prevista per specifiche attività di assistenza giudiziaria.
In particolare, sono distintamente regolamentate: la notifica degli atti del procedimento (articolo 8); l'assunzione probatoria nel territorio della Parte richiesta (articolo 9); la trasmissione di documenti o atti, che – se trasmessi in copia – dovranno essere solo certificati come conformi all'originale e non dovranno recare particolari forme di legalizzazione (articolo 15); l'assunzione probatoria (citazione, comparizione e partecipazione ad atti processuali) nel territorio della Parte richiedente (articolo 10).
Al fine di consentire, poi, la comparizione di persone detenute per rendere testimonianza o la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente, è disciplinato il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente per il tempo necessario allo svolgimento delle attività richieste e a condizione che vengano trattenute in stato di custodia (articolo 13).
Sono, quindi, disciplinati in modo specifico le attività di produzione di documenti, atti e cose (articolo 16), le perquisizioni e i sequestri dei proventi e delle cose pertinenti al reato, la confisca e il congelamento degli stessi, fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede e il diritto alla riconsegna dei beni alla Parte richiesta se ciò è espressamente convenuto (articolo 17).
L'attività di assistenza giudiziaria potrà anche avere ad oggetto lo svolgimento di accertamenti bancari presso istituti di credito presenti nel territorio della Parte richiesta. In tale caso, all'esecuzione della richiesta non potranno essere opposti motivi di segreto bancario (articolo 18).
Un'altra forma di collaborazione prevista è quella dello scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte in uno Stato nei confronti dei cittadini dell'altra Parte (articolo 20). Sono inoltre contemplate la possibilità di scambio di informazioni circa le leggi e le procedure vigenti nei due Paesi, con il medesimo fine di facilitare l'applicazione del Trattato (articolo 21), nonché la trasmissione di sentenze e certificati penali (articolo 22).
Le Parti contraenti, inoltre, si sono impegnate a rispettare il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di assistenza giudiziaria e della documentazione relativa (articolo 24).
Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, fatte salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente (articolo 25).

IV. Disposizioni conclusive.

La Parti contraenti hanno poi inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al Trattato in esame, ma hanno espressamente stabilito di concedersi assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali (articolo 19).
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte attraverso contatti e consultazioni dirette delle autorità centrali. Qualora non venga raggiunto un accordo, la questione sarà risolta mediante consultazione diplomatica (articolo 26).
Nell'ultima previsione dell'accordo (articolo 28) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.
Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. L'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente, per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica. Tale lasso di tempo mira a consentire l'idonea divulgazione della nuova disciplina pattizia.
Il Trattato ha durata indeterminata, fatta salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta da trasmettere per via diplomatica all'altra Parte. La cessazione dell'efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione.
Infine, la disciplina prevista nel Trattato si applica alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi prima.
Il Trattato è stato firmato nelle lingue italiana, kazaka e inglese.

b) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

I. Premessa.

Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità transnazionale.
Con il Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo e importante dei rapporti italo-kazaki, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.
L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'estradizione è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, eccetera). Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente la consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

II. Contenuto del Trattato.

L'ambito del Trattato è descritto nelle norme generali, laddove le Parti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano sul rispettivo territorio per dare corso a un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1).
In generale, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto «principio della doppia incriminazione»). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente.
Per l'estradizione processuale è richiesto che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i Paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre per l'estradizione esecutiva si richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda a un periodo minimo di sei mesi (articolo 2).
Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'estradizione.
L'estradizione sarà negata, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (in particolare, quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna ( principio del ne bis in idem) ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani; nonché quando la consegna può determinare conseguenze contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione dello Stato richiesto (ad esempio quando la persona richiesta può essere assoggettata alla pena di morte ovvero a trattamenti illegali e disumani ai sensi della legislazione dello Stato richiesto) (articolo 3).
Inoltre, l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione (articolo 4).
Un particolare motivo di rifiuto facoltativo dell'estradizione, specificamente disciplinato, riguarda l'estradizione del cittadino. Ciascuno Stato si è riservato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla. Tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiederne il perseguimento penale nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese, in base al principio aut dedere aut iudicare (articolo 5).
Il Trattato disciplina, poi, dettagliatamente la forma e il contenuto della richiesta di estradizione nonché la tipologia e la forma dei documenti da allegare a sostegno della domanda (articolo 7), e stabilisce che la stessa sia trasmessa per via amministrativa attraverso autorità centrali appositamente designate dalle Parti contraenti. Le autorità centrali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di estradizione (articolo 6).
Sotto il profilo operativo, la domanda di estradizione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, il quale avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna (articolo 9).
Per i casi più urgenti, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta, salva la presentazione successiva della formale richiesta di estradizione entro quaranta giorni dall'esecuzione dell'arresto, pena l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (articolo 12).
Lo Stato richiesto potrà esigere informazioni supplementari qualora la domanda di estradizione non sia completa o non rechi dati sufficienti per adottare la relativa decisione (articolo 8). Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte dello Stato Parte e di altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (articolo 13).
La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro quaranta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'estradizione (articolo 14).
Resta salva per lo Stato richiesto la possibilità di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Stati potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo 15).
L'accordo bilaterale prevede, poi, la tipica e consueta garanzia del principio di specialità in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente, non essendo più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata, debba ritenersi assolutamente volontaria (articolo 10). È stata altresì inserita una procedura semplificata di estradizione per i casi in cui il soggetto nei cui confronti è richiesta l'estradizione acconsenta alla stessa (articolo 16).
Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto (articolo 17); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (articolo 19); allo scambio informativo in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione (articolo 20).

III. Disposizioni conclusive.

Le Parti contraenti hanno, quindi, inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al Trattato in esame, ma hanno espressamente stabilito di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili (articolo 21) e si sono impegnate a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte (articolo 22).
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23).
Nell'ultima previsione dell'accordo (articolo 24) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.
Entrambe le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. L'accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto completamento delle procedure di ratifica.
Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione dell'efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione.
Il Trattato è stato firmato dai Ministri dei rispettivi Governi nelle lingue inglese, italiana e kazaka.

torna su

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009
n. 196).

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri derivanti dall'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhistan. Scopo principale del Trattato è di promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio.
In particolare, fra le attività legate all'assistenza giudiziaria, si segnalano in particolare:

la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;

la citazione di testimoni, periti e altre persone per la comparizione volontaria dinanzi all'autorità giudiziaria della Parte richiedente;

il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali;

l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische.

Ai sensi dell'articolo 25 del Trattato, sono a carico della Parte richiedente le spese di viaggio e soggiorno nella Parte richiesta di testimoni, periti o altri partecipanti al procedimento penale, le spese per il trasferimento temporaneo di persone detenute, le spese per onorari spettanti ai periti. Si prevede inoltre la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
Si precisa inoltre che, in relazione al paragrafo 9 dell'articolo 12 del Trattato, l'assistenza giudiziaria, cui si riferiscono le spese relative alla traduzione di atti e documenti e alla comparizione di periti e testimoni nonché quelle relative all'attività di videoconferenza, è prestata in Italia.
Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile pertanto stimare le seguenti voci di spesa annue.

Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di un detenuto (articolo 13 dell'Accordo)

Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno da Astana a Roma per un detenuto è pari a euro 1.300 (non vi sono collegamenti dell'Alitalia con tale Paese)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può supporre in via meramente ipotetica un numero di due unità per ciascun detenuto da trasferire in Kazakhstan o viceversa e una diaria di euro 51,37 da corrispondere a ciascun accompagnatore (colonna D della Tabella B del decreto ministeriale 13 gennaio 2003: diaria già ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006 e ulteriormente ridotta di un terzo ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
Il biglietto aereo per una tratta può essere elevato alla classe business se trattasi di voli transcontinentali di durata superiore a cinque ore (articolo 1, comma 468, della legge n. 296 del 2006 e articolo 18 del decreto-legge n. 138 del 2011).
Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno per ciascun accompagnatore è pari a circa euro 3.000 e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973.
Pertanto, considerata per i due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire in Italia una missione di cinque giorni per una sola volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

biglietto aereo Roma-Astana e ritorno: euro 3.000 + euro 150 (maggiorazione del 5 per cento ex articolo 14 della legge n. 836 del 1973) = euro 3.150;

spese di viaggio: euro 3.150 x 2 accompagnatori x 1 missione annua = euro 6.300;

spese di missione: euro 51,37 x 5 giorni x 2 accompagnatori x 1 missione = euro 514;

spese di pernottamento: euro 120 x 4 notti x 2 accompagnatori x 1 missione = euro 960.

Spese di traduzione di atti e documenti

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfetariamente essere quantificate in euro 6.000.

Spese per la comparizione di testimoni o periti

spese di viaggio (costo medio di andata e ritorno per il passaggio Roma-Astana): euro 1.300 x 4 casi (comparizione di testimoni o periti)

euro 5.200

spese di soggiorno (euro 130 x 3 giorni x 4 testimoni o periti)

euro 1.560

spese di vitto per 4 testimoni o periti (euro 50 x 3 giorni x 4 testimoni o periti)

euro 600

spese per compensi (comprensive di onorari e indennità): euro 150 x 2 richieste x 1 esame x 3 giorni:

euro 900

--------------

TOTALE

euro 8.260

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, vengono considerate quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese per la videoconferenza

In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggiore ricorso al predetto strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 12 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenza.
Secondo le tariffe della società Telecom, un collegamento audiovisivo con i Paesi dell'ex Unione Sovietica ha un costo medio di 400 euro ogni ora.
Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo: 400 euro x 2 (ore) x 12 videoconferenze = euro 9.600.
A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario.
Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50 per cento dei casi (numero 6) e un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere:

50 euro x 2 (ore) x 1 (giorno) x 6 casi = euro 600.

Spese per trasporto di cose collegate al reato

Per quanto attiene ai costi per la consegna dei beni sequestrati (articolo 17), nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfetario può essere valutato in euro 10.000 (onere valutato).

RIEPILOGO DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Complessivamente, il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Kazakhstan determina oneri annui quantificati in euro 43.534 a decorrere dal 2019. Di questi, euro 26.434 hanno natura di oneri valutati ed euro 17.100 hanno natura di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese di viaggio per il trasferimento di un detenuto
(onere valutato)

euro 1.300

Spese di viaggio degli accompagnatori
(onere valutato)

euro 6.300

Spese di missione degli accompagnatori
(onere valutato)

euro 514

Spese di pernottamento degli accompagnatori
(onere valutato)

euro 960

Spese di traduzione degli atti
(onere autorizzato)

euro 6.000

Spese per la comparizione di testimoni e periti
(onere valutato)

euro 7.360

Spese per compensi
(onere autorizzato)

euro 900

Spese per le videoconferenze + interpreti
(onere autorizzato)

euro 10.200

Spese per il trasferimento di cose
(onere valutato)

euro 10.000

TOTALE

euro 43.534

b) Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015

La presente relazione tecnica ha per oggetto la quantificazione delle spese connesse all'applicazione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan in materia di estradizione.
Alla base del Trattato vi è l'intenzione di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati con l'obiettivo di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio, ritenendo, nel contempo, che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca una azione comune in materia di estradizione.
A tale fine ciascuna parte, conformemente alle disposizioni del Trattato e su domanda della parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla parte richiedente per dare corso a un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a loro carico nel corso di un procedimento penale o per eseguire una condanna definitiva a pena detentiva.
Ai fini di una stima, sia pure di carattere approssimativo, dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia relativamente alle richieste di estradizione.
Allo stato, risultano pendenti due richieste di estradizione attiva e sei richieste di estradizione passiva.
Ciò posto, l'esiguità dei casi rilevati porta a prevedere un modesto volume di collaborazioni annue tra l'Italia e la Repubblica del Kazakhstan, in particolare relativamente al numero di estradizioni (che potranno prudenzialmente stimarsi nel numero totale di quattro).
Considerato che il prezzo del passaggio aereo di sola andata dal Kazakhstan (capitale Astana) in Italia è pari a circa euro 950 (non vi sono collegamenti della società Alitalia con tale Paese), l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 4 estradandi

euro 950 (passaggio aereo di sola andata Astana-Roma) x 4 (numero massimo annuo di estradandi) = euro 3.800

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese per gli accompagnatori, si può supporre in via meramente ipotetica un numero di due unità per ciascun estradando da trasferire in Italia (e viceversa) e una diaria di euro 51,37 da corrispondere a ciascun accompagnatore (colonna D della Tabella B del decreto ministeriale 13 gennaio 2003: diaria già ridotta del 20 per cento, ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, e ulteriormente ridotta di un terzo ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
Il biglietto aereo per una tratta può essere elevato alla classe business se trattasi di voli transcontinentali di durata superiore a 5 ore (articolo 1, comma 468, della legge n. 296 del 2006 e articolo 18 del decreto-legge n. 138 del 2011).
Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno per ciascun accompagnatore è pari a circa euro 3.000 e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973.
Pertanto, considerato per i due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia una missione di cinque giorni per una sola volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

biglietto aereo Roma-Astana e ritorno: euro 3.000 + euro 150 (maggiorazione del 5 per cento ex articolo 14 della legge n. 836 del 1973) = euro 3.150
spese di viaggio: euro 3.150 x 2 accompagnatori x 4 missioni annue = euro 25.200
spese di missione: euro 51,37 x 5 giorni x 2 accompagnatori x 4 missioni = euro 2.055
spese di pernottamento: euro 120 x 4 notti x 2 accompagnatori x 4 missione = euro 3.840

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, vengono considerate quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione degli atti e dei documenti

Le spese di traduzione degli atti e dei documenti possono forfetariamente essere quantificate in euro 5.000.

Spese per trasferimento cose dell'estradando

Gli eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate all'estradando (articolo 17) sono compresi nel prezzo del biglietto aereo. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trasportare le cose per via aerea, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfetario può essere valutato in euro 10.000 (oneri valutati).
Si precisa che dal transito dell'estradando (articolo 18) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle Forze di polizia.

RIEPILOGO DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE

L'onere totale derivante dal Trattato di estradizione ammonta a euro 49.895 annui a decorrere dal 2019. Di questi, euro 44.895 hanno natura di oneri valutati ed euro 5.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese di viaggio per il trasferimento di un estradando
(onere valutato)

euro 3.800

Spese di viaggio degli accompagnatori
(onere valutato)

euro 25.200

Spese di missione degli accompagnatori
(onere valutato)

euro 2.055

Spese di pernottamento degli accompagnatori
(onere valutato)

euro 3.840

Spese di traduzione degli atti
(onere autorizzato)

euro 5.000

Spese per il trasferimento di cose
(onere valutato)

euro 10.000

-------------

TOTALE

euro 49.895

RIEPILOGO COMPLESSIVO

L'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati con il Kazakhstan, da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2019, è pari a euro 93.429, di cui euro 71.329 per gli oneri valutati ed euro 22.100 per gli oneri autorizzati.

(in euro)

Anno

2019

2020

2021

Trattato di assistenza giudiziaria penale
(oneri valutati)

26.434

26.434

26.434

Trattato di estradizione
(oneri valutati)

44.895

44.895

44.895

Trattato di assistenza giudiziaria penale
(oneri autorizzati)

17.100

17.100

17.100

Trattato di estradizione
(oneri autorizzati)

5.000

5.000

5.000

TOTALE

93.429

93.429

93.429

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

torna su

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan è preordinato a promuovere una rapida ed efficace collaborazione fra i due Paesi in materia di cooperazione giudiziaria, conformemente ai princìpi del diritto internazionale.
I due Stati si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.
Il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto del crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del codice di procedura penale, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'accordo non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Il Trattato rispetta i princìpi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'accordo, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.
Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di assistenza giudiziaria penale, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia: deve escludersi, dunque, qualsiasi rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'accordo è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia, ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, di cui, tuttavia, il Governo del Kazakhstan non è parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.
L'accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque conforme ai modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si producono effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il Trattato non ha effetto retroattivo né contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, neanche di carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'attuazione del Trattato saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan è preordinato a promuovere una rapida ed efficace collaborazione fra i due Paesi nell'ambito della cooperazione giudiziaria, in particolare con un'azione comune in materia di estradizione, conformemente ai princìpi del diritto internazionale.
I due Stati si impegnano a estradare alla Parte richiedente le persone che si trovano nel loro territorio e che sono ricercate per essere sottoposte a un provvedimento restrittivo della libertà personale di natura interinale o conseguente a una condanna definitiva a pena detentiva.
Il Trattato è coerente con il programma di Governo, volto a una più generale manovra di semplificazione e di accelerazione della procedura in materia di estradizione, per un più efficace contrasto del crimine nazionale e transnazionale, sulla base del reciproco rispetto della sovranità.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: la materia dell'estradizione è disciplinata, nell'ordinamento italiano, dalla Costituzione (articoli 10 e 26), dalla legge ordinaria (articolo 13 del codice penale e articoli da 696 a 722 del codice di procedura penale, che prevedono una regolamentazione puntuale dell'estradizione per l'estero e dall'estero), dalle convenzioni internazionali e dalle norme di diritto internazionale generale che, in base al disposto dell'articolo 696 del codice di procedura penale, laddove esistenti prevalgono sulle norme di legge ordinaria.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'accordo non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Il Trattato rispetta i princìpi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.
Deve evidenziarsi, in particolare, che ai sensi dell'articolo 3 del Trattato costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione la circostanza che il reato per il quale è richiesta l'estradizione sia un reato politico o che potrebbe essere punito con una pena vietata dalla legge della Parte richiesta.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il Trattato, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.
Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di estradizione, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia, escludendosi, dunque, qualsiasi rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'accordo è coerente con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia, ove è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 300, di cui, tuttavia, il Governo del Kazakhstan non è Parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.
L'accordo non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) di cui entrambi gli Stati sono Parte e che pure prevedono l'estradizione.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il Trattato appare coerente con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, apparendo, dunque, conforme ai modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

L'accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si producono effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il Trattato non ha effetto retroattivo né contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente, ossia attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, neanche di carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Perché il Trattato possa entrare in vigore occorre che ciascuna delle Parti contraenti notifichi all'altra, per due volte, l'avvenuto completamento della procedura di ratifica.
I termini contenuti nell'accordo appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'attuazione del Trattato saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

torna su

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

.

torna su

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;

b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9, 13 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 26.434 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Trattato, pari a euro 17.100 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 44.895 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

torna su

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

torna su