PDL 1539

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1539

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( MOAVERO MILANESI )

di concerto con il ministro dell'interno
( SALVINI )

con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015

Presentato il 24 gennaio 2019

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

I. Premessa.

Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.
Infatti, con tale Trattato si avvia un processo di sviluppo estremamente significativo e importante dei rapporti tra l'Italia e il Kenya, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Stati nel campo della cooperazione giudiziaria penale.
L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso la materia dell'estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Paesi, il cui progressivo intensificarsi, da un lato, reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e, dall'altro, offre la possibilità di disciplinare la consegna di persone sottoposte a procedimenti penali o che debbano eseguire una pena irrogata da uno di essi.

II. Disposizioni del Trattato.

Con la stipulazione del Trattato, le Parti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1).
Essendosi accolto il cosiddetto principio della doppia incriminazione, l'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede (o si è proceduto) nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto.
Si è espressamente previsto che, nel riscontro di tale basilare condizione, non possano assumere rilevanza eventuali diversità di classificazione o di denominazione delle fattispecie incriminatrici nell'ambito dei diversi ordinamenti. Con riferimento alla materia fiscale, risultano parimenti irrilevanti eventuali difformità delle legislazioni nazionali nella previsione di tasse, imposte, dazi e cambi.
È invece necessario che, in caso di estradizione processuale, il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno. Per l'estradizione esecutiva si prevede che, al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi (articolo 2).
Il Trattato individua due tipologie di rifiuto dell'estradizione.
L'estradizione dovrà essere necessariamente negata, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (ad esempio quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, eccetera ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui è domandata la consegna (principio del ne bis in idem) e quando nello Stato richiesto sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena vietato dalla legge dello Stato richiesto (in particolare, con la pena di morte) e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali o disumani. Costituisce, infine, motivo di rifiuto obbligatorio la circostanza che lo Stato richiesto abbia concesso asilo politico all'estradando (articolo 3). Per quanto concerne l'indicazione della grazia, si specifica che per l'ordinamento italiano essa risulta inutiliter data.
Vengono, in secondo luogo, in rilievo due situazioni al ricorrere delle quali lo Stato richiesto ha facoltà di rifiutare l'estradizione, che potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta o abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione, da valutarsi – in ogni caso – tenendo conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato richiedente (articolo 4).
Ulteriore particolare motivo di rifiuto facoltativo dell'estradizione, oggetto di specifica disciplina, viene individuato nel Trattato con riferimento all'ipotesi in cui la domanda di estradizione riguardi un cittadino dello Stato richiesto. In base al principio aut dedere aut iudicare, in caso di rifiuto della consegna, lo Stato richiesto sarà tenuto a sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna (articolo 5).
Il Trattato individua, poi, le Autorità centrali legittimate alla trasmissione e alla ricezione – tramite i canali diplomatici – delle richieste di estradizione (articolo 6), disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e della documentazione allegata a supporto (articolo 7).
È stato espressamente disciplinato il caso in cui lo Stato richiesto ritenga necessaria l'acquisizione di informazioni supplementari per la decisione sulla domanda di estradizione. Per tale ipotesi, si è altresì prevista la possibilità che lo Stato richiesto fissi un termine allo Stato richiedente per la trasmissione di dette informazioni, termine il cui mancato rispetto viene considerato alla stregua di una rinunzia alla domanda di estradizione, priva peraltro di effetti preclusivi rispetto alla possibilità di una sua futura riproposizione (articolo 8).
Sotto il profilo operativo, la domanda di estradizione sarà decisa secondo le procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, cui incombe l'obbligo di informare prontamente lo Stato richiedente della sua decisione, esponendone i motivi nell'ipotesi di rifiuto anche solo parziale (articolo 9).
Per l'ipotesi di accoglimento della domanda di estradizione, è stato recepito nel Trattato il noto principio di specialità («rule of speciality»), che garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta e commessi in epoca ad essa precedente. Secondo previsioni ormai anch'esse di larga diffusione, tale garanzia non opera, oltre che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione), allorquando la presenza della persona estradata sul territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi «volontaria», ovverosia nei casi (i) di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento e (ii) di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni (articolo 10).
Salvo che in tali ultime ipotesi, anche la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto (articolo 11).
Nei casi di urgenza, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta, inoltrando formale domanda di estradizione nei quarantacinque giorni successivi (prorogabili, su istanza motivata, di ulteriori quindici giorni). Il mancato rispetto di detto termine, o di quello prorogato, comporta l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (articolo 12).
Specifici criteri di priorità sono previsti per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti di una medesima persona (articolo 13).
La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro quaranta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha ricevuto formale comunicazione della concessione dell'estradizione, salvo il sopravvenire di cause di forza maggiore. La mancata presa in consegna della persona estradata nel termine, da parte dello Stato richiedente, ne comporta la rimessione in libertà e costituisce, per lo Stato richiesto, possibile motivo di rifiuto facoltativo rispetto a un'eventuale successiva domanda di estradizione nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo reato (articolo 14).
È espressamente fatta salva per lo Stato richiesto la possibilità di differire la consegna qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute (articolo 15).
Una procedura semplificata è dettata per l'ipotesi in cui l'interessato dichiari di acconsentire all'estradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto e alla presenza di un difensore (articolo 16).
Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto (articolo 17); al transito di una persona estradata da uno Stato terzo verso una Parte nel territorio dell'altra (articolo 18); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (articolo 19); allo scambio di informazioni in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione (articolo 20).

III. Disposizioni conclusive.

Le Parti contraenti hanno inteso non limitare le ipotesi di collaborazione a quanto previsto nel presente Trattato, avendo espressamente contemplato la possibilità di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili (articolo 21). È stato assunto l'impegno a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni forniti o ricevuti dall'altra Parte (articolo 22).
Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23).
L'ultima clausola dell'accordo disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato (articolo 24).
Entrambe le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne.
L'accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra Parte l'avvenuto completamento delle procedure di ratifica.
Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

I. Premessa.

Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.
Infatti, con tale Trattato si avvia un processo di sviluppo estremamente significativo e importante dei rapporti tra l'Italia e il Kenya, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.
L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Paesi, il cui progressivo intensificarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

II. Disposizioni generali.

L'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l'altro – la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi compresi gli interrogatori di indagati e imputati), l'espletamento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. Sono inoltre previsti lo scambio di informazioni sulla legislazione nazionale, nonché – su un piano generale – qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto (articolo 1).
Coerentemente con i più moderni strumenti di cooperazione internazionale, il Trattato circoscrive l'ambito di operatività del principio della doppia incriminazione ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone o risultino invasivi di luoghi o cose. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto (articolo 2).
L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ossia:

quando la richiesta di assistenza è contraria alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle previsioni del Trattato;

quando si procede per un reato politico, o per un reato connesso ad un reato politico, ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente;

quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto;

quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi.

La richiesta di assistenza potrà altresì essere respinta anche quando il suo accoglimento possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto, ovvero determinare conseguenze contrastanti con i princìpi fondamentali della sua legislazione nazionale. Essendosi recepito il principio del ne bis in idem, costituisce motivo di rifiuto dell'assistenza la circostanza che la persona nei cui confronti si procede sia già stata indagata o giudicata per il medesimo fatto nello Stato richiesto (articolo 3).
Il Trattato individua, poi, le Autorità centrali legittimate alla trasmissione e alla ricezione – tramite i canali diplomatici – delle richieste di assistenza giudiziaria (articolo 4), disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e prevedendo, in ogni caso, la facoltà dello Stato richiesto di sollecitare le eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie ai fini delle valutazioni di sua competenza; di significativa utilità, sul piano operativo, risulta la possibilità di anticipare con «mezzi di comunicazione rapida» (quali telex, telefax e posta elettronica) le richieste di assistenza, da inoltrarsi comunque per le vie ordinarie – a pena di decadenza – nei successivi trenta giorni (articolo 5).
Costituiscono oggetto di dettagliata disciplina le modalità di esecuzione della richiesta di assistenza (articolo 6).
Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo.
Sempre nel rispetto di quest'ultima, lo Stato richiesto può autorizzare a presenziare all'esecuzione della richiesta le persone in essa specificamente individuate, cui è altresì riconosciuta la facoltà – da esercitarsi, peraltro, tramite le Autorità competenti dello Stato richiesto – di rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, di acquisire direttamente documentazione attinente alla prova da raccogliere o, ancora, di chiedere l'esecuzione di ulteriori atti istruttori comunque collegati a dette attività.
Nell'ipotesi in cui la persona interessata dalla richiesta di assistenza giudiziaria invochi immunità, prerogative, diritti o incapacità, le relative questioni sono decise dalle competenti Autorità della Parte dal cui ordinamento interno le suddette posizioni o condizioni soggettive si assumano riconosciute.

III. Disposizioni specifiche.

Una disciplina di dettaglio è prevista per talune attività di assistenza giudiziaria, quali le citazioni e le notifiche delle stesse o di documenti trasmessi dallo Stato richiedente (articolo 8), nonché l'assunzione probatoria nel territorio della Parte richiesta (articolo 9) ovvero della Parte richiedente (articolo 10).
In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il principio di specialità (articolo 11). Ampia e articolata disciplina, inoltre, è dettata in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza (articolo 14).
Solo laddove quest'ultima non risulti tecnicamente praticabile, è contemplata la possibilità di trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente. Tale attività, oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiedente, presuppone inoltre necessariamente: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato richiedente (articolo 12).
Le Parti contraenti si sono impegnate a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 13).
Costituiscono, altresì, oggetto di specifica disciplina le attività di produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articolo 17).
L'attività di assistenza giudiziaria potrà anche avere ad oggetto l'espletamento di accertamenti bancari presso istituti di credito presenti nel territorio della Parte richiesta. A tal proposito, è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta «per motivi di segreto bancario» (articolo 18).
Altra forma di collaborazione prevista è quella relativa allo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti dei cittadini dell'altra Parte (articolo 20), nonché la trasmissione di sentenze e certificati penali (articolo 22).
Allo scopo di facilitare l'applicazione del Trattato, è stato anche previsto lo scambio di informazioni circa le leggi e le procedure vigenti nei due Paesi (articolo 21).
In ogni caso, le Parti contraenti hanno inteso non limitare le ipotesi di collaborazione ai soli strumenti previsti nel presente Trattato, avendo espressamente contemplato la possibilità «di prestare altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici», ivi compresa «la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati». Anche per tali ulteriori attività vengono fissati nel Trattato taluni basilari princìpi e regole procedimentali (articolo 19).

IV. Disposizioni conclusive.

È stato assunto l'impegno a rispettare il carattere di riservatezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte (articolo 24).
Sono presenti specifiche previsioni in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente (articolo 25).
Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 26).
L'ultima clausola dell'accordo disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato (articolo 27).
Entrambe le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne.
Il Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto completamento delle procedure di ratifica.
Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya. Scopo principale del Trattato è migliorare la cooperazione fra i due Stati in materia di estradizione con particolare riferimento all'estradizione e al transito dei cittadini, con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio.
Da notizie assunte presso il competente ufficio, si evidenzia che attualmente non si trova ristretto presso strutture penitenziarie keniote nessun cittadino italiano.
Per ciò che concerne invece il numero dei cittadini kenioti detenuti negli istituti penitenziari italiani, le statistiche del Ministero della giustizia rilevano un numero di quindici detenuti attualmente ristretti.
Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia, in conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 19 del Trattato, due estradandi.
Considerato che il prezzo del passaggio aereo di sola andata dal Kenya (capitale Nairobi) verso l'Italia è pari mediamente a euro 610 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 estradandi

euro 610 (passaggio aereo di sola andata) x 2 (numero annuo di detenuti) = euro 1.220 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si possono supporre in via meramente ipotetica un numero di due unità per ciascun estradando e una diaria di euro 106,80 (colonna D della tabella B del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006) equivalente a euro 85,44 da ridurre ulteriormente di un terzo (rimborso delle spese di albergo) per un importo di euro 56,96 (85,44 - 28,48). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso del Kenya, sono svolte da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.
Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di euro 51,65: 56,96 - 51,65 = euro 5,31;

su tale quota di euro 5,31 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a euro 8,39, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP), determinandosi un importo pari a euro 2,74;

si è proceduto a sommare la diaria di euro 56,96 e gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato pari a euro 2,74, determinando un importo complessivo di euro 59,70, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto, la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in euro 59,70.
Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale di durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economica, unitamente alla persona condannata.
Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno per ciascun accompagnatore è pari quindi a euro 1.850 (prezzo del viaggio di andata in classe business) ed euro 610 (prezzo del viaggio di ritorno in classe economica), per un totale pari a euro 2.460. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973, pertanto l'importo totale ammonta a euro 2.583.
Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia, una missione di 5 giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento dell'estradando e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, in considerazione sia del fuso orario sia della lunga permanenza nelle aree aeroportuali di partenza, di transito e di arrivo) per due estradizioni all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

biglietto aereo Roma-Nairobi e ritorno: euro 2.583;

spese di viaggio: euro 2.583 x 2 accompagnatori (2 x ogni estradando) x 2 missioni annue = euro 10.332 (oneri valutati);

spese di missione per gli accompagnatori: euro 59,70 (diaria) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 5 giorni di missione = euro 1.194 (oneri valutati);

spese di soggiorno per gli accompagnatori: euro 130 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 4 notti = euro 2.080 (oneri valutati):

TOTALE SPESE DI MISSIONE euro 10.332 + 1.194 + 2.080 = euro 13.606 (oneri valutati).

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e dei documenti

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfetariamente essere quantificate in euro 5.000 (oneri autorizzati).

Spese per trasferimento di cose dell'estradando

Gli eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate all'estradando (articolo 17) sono compresi nel prezzo del biglietto aereo. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trasportare le cose per via aerea, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfetario può essere valutato in euro 10.000 (oneri valutati).
Si precisa che dal transito dell'estradando (articolo 18) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle Forze di polizia.
Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato di estradizione fra l'Italia e il Kenya viene quantificato in euro 29.826.

RIEPILOGO DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE

L'onere totale derivante dal Trattato di estradizione ammonta a euro 29.826 annui a decorrere dal 2019. Di questi, euro 24.826 hanno natura di oneri valutati ed euro 5.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese di viaggio per il trasferimento degli estradandi
(onere valutato)

euro 1.220

Spese di viaggio degli accompagnatori
(onere valutato)

euro 10.332

Spese di missione degli accompagnatori
(onere valutato)

euro 1.194

Spese di pernottamento degli accompagnatori
(onere valutato)

euro 2.080

Spese per trasferimento di cose
(onere valutato)

euro 10.000

Spese per la traduzione di atti
(onere autorizzato)

euro 5.000

TOTALE

euro 29.826

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya.
Scopo principale del Trattato è di promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Stati nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio, ritenendo che tale obiettivo possa esser conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale.
In particolare per le attività legate all'assistenza giudiziaria, si segnalano tra le altre:

la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;

la ricerca e l'identificazione di persone;

la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;

la citazione di testimoni, periti e altre persone per la comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente;

l'espletamento e la trasmissione di perizie;

l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;

l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische;

il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali.

Ai sensi dell'articolo 25 del Trattato, la parte richiesta sostiene le spese dell'esecuzione della domanda di assistenza con l'esclusione delle seguenti, che sono a carico della Parte richiedente:

a. le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto per le persone ai sensi dell'articolo 6 (Esecuzione della richiesta);

b. le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiedente per le persone ai sensi dell'articolo 10 (Assunzione probatoria nello Stato richiedente);

c. spese relative all'esecuzione della richiesta ai sensi dell'articolo 12 (Trasferimento temporaneo di persone detenute);

d. spese e onorari di periti per la traduzione di documenti. Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla ai sensi dell'articolo 14 (Comparizione mediante Videoconferenza).

È possibile pertanto stimare le seguenti voci di spesa annue:

Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di un detenuto

Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno (classe economica) per un detenuto è pari a circa euro 850:

euro 850 (passaggio aereo di andata e ritorno) x 1 detenuto = euro 850 (oneri valutati),

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può supporre in via meramente ipotetica un numero di due unità per ciascun detenuto da trasferire e una diaria di euro 106,80 (colonna D della tabella B del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006) equivalente a euro 85,44, da ridurre ulteriormente di un terzo (rimborso delle spese di albergo) per un importo di euro 56,96 (85,44-28,48). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso del Kenya, sono svolte da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di euro 51,65: 56,96 - 51,65 = euro 5,31;

su tale quota di euro 5,31 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a euro 8,39, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP), determinandosi un importo pari a euro 2,74;

si è proceduto a sommare la diaria di euro 56,96 e gli oneri sociali e IRAP a carico dello Stato pari a euro 2,74, determinandosi un importo complessivo di euro 59,70, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto, la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in euro 59,70.
Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore a cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economica, unitamente alla persona condannata.
Trattandosi, in questo caso, di trasferimento temporaneo, dovranno essere conteggiate le seguenti tratte per gli accompagnatori: andata in classe business e ritorno in classe economica; accompagnamento del detenuto (riconsegna) in classe economica e ritorno in patria in classe business.
Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno per ciascun accompagnatore è pari quindi a euro 1.850 (prezzo viaggio di andata in classe business) ed euro 610 (prezzo del viaggio di ritorno in classe economica), per un totale pari a euro 2.460. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973, pertanto l'importo totale ammonta a euro 2.583.
La cifra va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna) per un totale di euro 5.166.
Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia, una missione di 5 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento della persona e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, in considerazione sia del fuso orario sia della lunga permanenza nelle aree aeroportuali di partenza, di transito e di arrivo) per una volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

biglietti aereo Roma-Nairobi e ritorno (prelievo e riconsegna): euro 5.166;

spese di viaggio: euro 5.166 x 2 accompagnatori (2 x 1 persona) = euro 10.332 (oneri valutati);

spese di missione per gli accompagnatori: euro 59,70 (diaria) x 2 accompagnatori x 5 giorni di missione x 2 viaggi = euro 1.194 (oneri valutati);

spese di soggiorno per gli accompagnatori: euro 130 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 4 notti = euro 2.080 (oneri valutati):

TOTALE SPESE DI MISSIONE euro 10.332 + 1.194 + 2.080 = euro 13.606 (oneri valutati).

Spese di traduzione di atti e documenti

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfetariamente quantificate in euro 5.000 (oneri autorizzati).

Spese per la comparizione di testimoni e periti

Spese di viaggio (costo medio di andata e ritorno per il passaggio Nairobi-Roma) euro 850 x 1 caso (comparizioni di testimoni o periti)

euro 850
(oneri valutati)

spese di soggiorno (euro 130 x 4 giorni x 1 testimone o perito)

euro 520
(oneri valutati)

spese di vitto per 1 testimone o perito: euro 60 x 5 giorni

euro 300
(oneri valutati)

spese per compensi (comprensive di onorari e indennità): euro 150 x 1 richieste x 1 esame x 5 giorni:

euro 750
(oneri autorizzati)

TOTALE

euro 2.420

È opportuno ricordare che i testimoni e periti invitati a comparire dinanzi alle autorità competenti non rivestono la qualifica di dipendente pubblico ma trattasi di professionisti.
Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese per la videoconferenza

In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso al predetto strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 6 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenza.
Secondo le tariffe della società Telecom, un collegamento audiovisivo con i Paesi africani ha un costo medio di 400 euro ogni ora.
Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo:

400 euro x 2 (ore) x 6 videoconferenze = euro 4.800 (onere autorizzato).

A tale importo vanno aggiunte le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario.
Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50 per cento dei casi (3 casi) e un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere:

50 euro x 2 (ore) x 1 (giorno) x 3 casi = euro 300 (onere autorizzato).

Spese per trasporto di cose collegate al reato

Per quanto attiene i costi per la consegna dei beni sequestrati (articolo 17), nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfetario può essere valutato in euro 10.000 (onere valutato).
Complessivamente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Kenya determina oneri annui quantificati in euro 36.976.

RIEPILOGO DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE

L'onere totale derivante dal Trattato di assistenza giudiziaria ammonta a euro 37.408 annui a decorrere dal 2019. Di questi, euro 26.558 hanno natura di oneri valutati ed euro 10.850 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese per il viaggio di trasferimento di un detenuto
(onere valutato)

euro 850

Spese di viaggio degli accompagnatori
(onere valutato)

euro 10.332

Spese di missione degli accompagnatori
(onere valutato)

euro 1.194

Spese di pernottamento degli accompagnatori
(onere valutato)

euro 2.080

Spese per la traduzione di atti
(onere autorizzato)

euro 5.000

Spese per la comparizione di testimoni e periti
(onere valutato)

euro 1.670

Spese per compensi
(onere autorizzato)

euro 750

Spese per le videoconferenze + interpreti
(onere autorizzato)

euro 5.100

Spese per trasferimento di cose
(onere valutato)

euro 10.000

TOTALE

euro 36.976

RIEPILOGO COMPLESSIVO

L'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati con il Kenya, da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2019, è pari a euro 66.802, di cui euro 50.952 per gli oneri valutati ed euro 15.850 per gli oneri autorizzati.

Anno

2019

2020

2021 e seguenti

Trattato di estradizione
(oneri valutati)

24.826

24.826

24.826

Trattato di assistenza giudiziaria penale
(oneri valutati)

26.126

26.126

26.126

Trattato di estradizione
(oneri autorizzati)

5.000

5.000

5.000

Trattato di assistenza giudiziaria penale
(oneri autorizzati)

10.850

10.850

10.850

TOTALE

66.802

66.802

66.802

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya risulta essere preordinato a promuovere una efficace collaborazione tra i due Paesi in materia di cooperazione giudiziaria penale.
Si tratta, in particolare, di un accordo in base al quale i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.
Il Trattato è coerente con il programma di Governo, volto al rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto del crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 697 a 722 del medesimo codice, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Il Trattato rispetta i princìpi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.
Deve evidenziarsi, in particolare, che ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione la circostanza che il reato per il quale è richiesta l'estradizione sia un reato politico o, ancora, la circostanza che vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta in estradizione possa essere sottoposta ad un trattamento crudele, inumano o degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è conforme alle principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, però, il Kenya non è parte e né vi ha inteso aderire come Stato terzo.
L'Accordo non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'estradizione.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di estradizione.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e appare, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono contemplati effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, anche di carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.
I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico sull'attuazione delle disposizioni del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya risulta essere preordinato a promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai princìpi del diritto internazionale, in materia di cooperazione giudiziaria penale.
In virtù di tale Trattato i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.
Il Trattato è coerente con il programma di Governo, volto al rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto del crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Il Trattato rispetta i princìpi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.
Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di assistenza giudiziaria penale, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia, escludendosi, dunque, qualsivoglia rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è conforme alle principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 di cui, però, il Governo del Kenya non è parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.
L'Accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si producono effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il Trattato non ha effetto retroattivo né contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 24.826 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 26.126 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 10.850 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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