PDL 1537

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1537

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TATEO, MOLINARI, BISA, TURRI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, STEFANI, TARANTINO, TIRAMANI, TONELLI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZÓFFILI, ZORDAN

Norme per la tutela dei minori che accedono alla rete internet e istituzione del registro dei provider aderenti al codice di autoregolamentazione «Internet e minori»

Presentata il 24 gennaio 2019

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è il frutto dell'elaborazione del Coordinamento internazionale delle associazioni per la tutela dei diritti dei minori (CIATDM), che già nel 2003 è stato promotore, insieme alla fondazione Safety World Wide Web, del codice di autoregolamentazione «Internet e minori», di seguito «codice», sottoscritto il 19 novembre 2003, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dalle associazioni degli internet provider.
L'articolo 3 del codice reca strumenti per la tutela del minore che mirano a proteggere i piccoli cybernauti dalle insidie che arrivano dal web e a tale fine impegna gli internet provider aderenti al codice a fornire alle famiglie, alle scuole, alle biblioteche e alle aggregazioni giovanili servizi di navigazione differenziata e protetta.
Con l'avvento di tecnologie sempre più sofisticate, è emersa la necessità che le previsioni dell'articolo 3 del codice siano recepite a livello legislativo. La presente proposta di legge riprende quindi le disposizioni del codice per la tutela del minore dai rischi e dai pericoli cui può essere esposto navigando in internet.
L'articolo 1 della proposta di legge istituisce il registro dei provider aderenti al codice e introduce nuove disposizioni per la tutela dei diritti dei minori che navigano in internet.
L'articolo 2 impone ai provider, allo scopo di contrastare la pedopornografia, il cyberbullismo e l'adescamento del minore in rete, l'obbligo di offrire a chiunque abbia un accesso ad internet (famiglie, educatori, scuole, aggregazioni giovanili, internet point e biblioteche) servizi di navigazione differenziata, avvalendosi delle tecnologie esistenti.
L'articolo 3 impone al provider l'uso di sistemi di individuazione dell'età dell'utente, nel rispetto delle norme vigenti sul trattamento dei dati personali, con particolare attenzione ai dati relativi agli utenti minori, assicurando che in nessun modo si possa risalire alla loro identità.
Con l'articolo 4 si introducono apposite sanzioni amministrative per i provider che violano le disposizioni della presente legge.
Infine, con l'articolo 5 si introduce nel codice penale l'articolo 528-bis (Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni) che punisce, ai sensi dell'articolo 528, il fornitore di connettività alla rete internet che non adempie all'ordine dell'autorità giudiziaria di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni. Il testo riprende il contenuto dell'articolo 18 del disegno di legge n. 4599 della XIV legislatura che, in sede di esame parlamentare, fu espunto dal testo. Tale disegno di legge è stato poi definitivamente approvato ed è divenuto legge dello Stato (legge 6 febbraio 2006, n. 38).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione e compiti dei provider)

1. Ai fini della presente legge per provider si intende sia il soggetto che offre al pubblico, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, servizi di accesso ad internet, sia il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi.
2. I provider che aderiscono al codice di autoregolamentazione «Internet e minori», sottoscritto il 19 novembre 2003 dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato «codice internet e minori», sono tenuti a chiedere l'iscrizione a un apposito registro istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
3. I provider di cui al comma 2 devono esporre nella homepage del loro sito internet, in forma ben visibile, la dicitura: «Aderente al codice di autoregolamentazione “Internet e minori”».
4. I provider devono informare le famiglie e le scuole di ogni ordine e grado dell'esistenza di servizi di navigazione differenziata, inserendo nella homepage dei loro siti internet una sezione denominata «Tutela dei minori», chiaramente visibile, che fornisca informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete internet, sugli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni della presente legge.
5. I provider devono altresì assicurare all'utente un'adeguata informazione sulle norme del codice internet e minori.

Art. 2.
(Servizi di navigazione differenziata)

1. Allo scopo di contrastare la pedopornografia, la pedofilia, l'adescamento dei minori attraverso la rete internet e il cyberbullismo, il provider deve offrire all'utenza, secondo le tecnologie disponibili, servizi di navigazione differenziata per i minori, che rispettino le forme di tutela previste dal codice internet e minori, ovvero indirizzare l'utenza verso altri fornitori di tali servizi. Nel rispetto del principio di non discriminazione, i citati servizi non possono comunque impedire l'accesso ai contenuti sicuri.
2. Qualora l'utente non usufruisca del servizio di navigazione differenziata offerto ai sensi del comma 1, il provider è esentato da qualsiasi responsabilità connessa alla navigazione sulla rete internet e, in particolare, all'eventuale accesso a contenuti non sicuri per il minore.

Art. 3.
(Sistemi di individuazione dell'età dell'utente)

1. Il provider deve utilizzare sistemi di individuazione dell'età dell'utente che, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali, ne tutelino e garantiscano la massima riservatezza, sicurezza e dignità. Il provider deve, in particolare, impedire che tali sistemi consentano di risalire all'identità, al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica, all'eventuale pseudonimo e all'indirizzo internet del minore. Qualora il provider non sia in grado di fornire i sistemi di individuazione di cui al presente comma è tenuto a indirizzare l'utente verso altri provider in grado di offrire tali sistemi.

Art. 4.
(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 è punita con la sospensione dell'autorizzazione o della licenza del provider e con la cancellazione dello stesso dal registro di cui all'articolo 1 per dodici mesi e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.

Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 528-bis. – (Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete internet o provider che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.
Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni».

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