PDL 1535

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                        Articolo 39

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1535

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VITIELLO, BENEDETTI, CAIATA, CONTE, OCCHIONERO,
PITTALIS, SILLI

Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernenti la disciplina delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile e l'organizzazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Presentata il 23 gennaio 2019

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Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si intende intervenire sul decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante l'ordinamento delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile, la cui applicazione ha evidenziato negli anni numerose carenze, rendendone necessaria e improcrastinabile la revisione.
La presente proposta di legge, tenendo conto delle esigenze prospettate dai commercialisti in attività e delle proposte elaborate dal consiglio nazionale e dalle organizzazioni rappresentative, affronta le principali criticità rilevate nella normativa vigente, sia con operazioni di mero adeguamento, consistenti per lo più nella trasposizione di previsioni normative sopravvenute che incidono sull'ordinamento professionale, sia con più significativi interventi di modifica vera e propria dell'assetto normativo vigente.
Il decreto legislativo n. 139 del 2005, entrato in vigore il 3 agosto di quell'anno, ha avuto il merito di fondere i preesistenti ordinamenti professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 e n. 1068, istituendo il nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Nel decreto legislativo fu previsto un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016, necessario ad amalgamare i due ordinamenti, tanto è vero che nella prima tornata elettorale furono previsti liste distinte, facenti riferimento rispettivamente agli ex dottori commercialisti e ragionieri, i cui capilista erano i candidati designati dalle due componenti alle cariche di presidente e di vicepresidente, e modi differenti di assegnazione dei posti nel consiglio alle due categorie. Concluso il periodo transitorio, non vi è più distinzione tra le due categorie, il che significa che può essere eletto presidente anche un professionista proveniente dalla categoria dei ragionieri, così come in seno al consiglio può essere eletto vicepresidente un dottore commercialista.
Il sistema elettorale, così come fu congegnato, andava bene per il periodo transitorio, ma non a regime. Infatti, l'attuale sistema elettorale crea una contrapposizione tra i colleghi già prima delle elezioni, con conseguenze disastrose per la stessa categoria, oltre a non prevedere garanzie per l'equilibrio tra i sessi nell'elezione alle cariche. Insomma, si tratta di un sistema elettorale congegnato per creare posizioni dominanti e discriminatorie, tanto è vero che, sebbene il decreto legislativo n. 139 del 2005 abbia stabilito il limite di due mandati elettivi, 54 presidenti degli ordini locali sono al loro terzo mandato, giustificato, con l'avallo del Consiglio Nazionale, dalla motivazione secondo cui la candidatura a presidente è possibile, dopo due elezioni, poiché si riferisce a una carica diversa da quella di consigliere.
Sul punto, su ricorso di alcuni iscritti all'Ordine di Roma, si è pronunciata la Corte di cassazione con l'ordinanza 21 maggio 2018, n. 12461, che ha rigettato tale interpretazione in forza del chiaro disposto della norma di legge. Proprio a seguito dell'ordinanza della Suprema corte si è creato un vulnus nella legittimazione del Consiglio nazionale in carica, in quanto eletto dagli Ordini locali, cinquantatré dei quali si trovano nelle stesse condizioni dell'Ordine di Roma.
Al fine di porre fine ad un regime oligarchico persistente all'interno di una categoria che assolve un ruolo nobile a favore dei cittadini, è necessario prevedere l'elezione diretta del Consiglio nazionale, in modo da affrancarlo dalle dinamiche locali, mentre per gli ordinamenti locali sarebbe auspicabile un sistema elettorale simile a quello previsto per le elezioni dei consigli degli avvocati. Tale sistema, oltre a prevedere garanzie per l'equilibrio tra i sessi nell'accesso alle cariche, materia non considerata nel decreto legislativo n. 139 del 2005, eliminerebbe anche il potere oligarchico. Infatti, si ritiene che tale sistema elettorale costituisca un meccanismo idoneo a indurre l'elettore che voglia esercitare il suo diritto di elettorato attivo nella misura più ampia, sino a concorrenza del numero massimo stabilito, a votare candidati di sesso diverso in numero pari almeno ad un terzo dei componenti la lista, arrotondato all'unità superiore, o comunque al numero massimo di preferenze esprimibile.
Da quanto sopra esposto deriva la scelta di prevedere, a garanzia del pluralismo nella rappresentanza, una disciplina diversificata che introduca un numero massimo di preferenze esprimibili, oltre all'elezione del presidente dell'Ordine in seno al consiglio, in quanto, soprattutto all'interno delle categorie professionali, questo deve sempre essere nella posizione di primus inter pares all'interno dell'organo eletto.
Con le modifiche qui proposte si coglie l'occasione di riportare all'interno dell'ordinamento anche il consiglio di disciplina, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, in modo da avere un unico testo organico dell'ordinamento professionale, rivedendone anche la composizione numerica.
Nel dettaglio, gli articoli della presente proposta di legge prevedono le seguenti modifiche della normativa vigente.
L'articolo 1, oltre ad adeguare la normativa, amplia l'oggetto della professione del commercialista comprendendovi altre attività e possibilità come, ad esempio, quella di patrocinare il cliente anche davanti alla Corte di cassazione, solo per la materia tributaria, oppure quella di autenticare gli atti delle società di persone e delle cessioni aziendali.
L'articolo 2 sostituisce integralmente l'articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, disciplinando i casi di incompatibilità con l'attività di commercialista, che devono essere accertati dal Consiglio dell'Ordine competente per territorio, in sede di verifica periodica dell'Albo, ovvero a seguito di segnalazioni provenienti da terzi o dalle casse di previdenza.
L'articolo 3 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo riguardo al segreto professionale al quale sono sottoposti gli iscritti nell'Albo. Si specifica che i commercialisti sono sottoposti a tale obbligo, fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni di legge.
L'articolo 4 modifica il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo, aggiungendo all'elenco degli organi dell'ordine territoriale il Consiglio di disciplina e i collegi di disciplina, per rendere più organico l'ordinamento della professione.
L'articolo 5 aggiunge all'articolo 9 del decreto legislativo, che disciplina la composizione del Consiglio dell'Ordine e l'eleggibilità dei consiglieri, una disposizione che sancisce l'incandidabilità dei componenti del Consiglio di disciplina uscenti all'elezione del Consiglio dell'Ordine.
L'articolo 6 interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo n. 139 del 2005 in materia di cariche del Consiglio, adeguando il testo vigente alla nuova normativa introdotta dalla proposta di legge.
L'articolo 7 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo, relativo alle attribuzioni del Consiglio dell'Ordine, in particolare aggiungendo una nuova lettera che introduce la funzione di vigilanza sulla condotta degli iscritti e la competenza a trasmettere al Consiglio di disciplina gli atti relativi alle azioni disciplinari. L'articolo, inoltre integra la lettera s) in materia di formazione professionale, stabilendo che il Consiglio, oltre a promuovere e organizzare la formazione professionale continua e obbligatoria degli iscritti, attribuisce crediti formativi alle iniziative di aggiornamento professionale. Viene inoltre specificato che l'attività di formazione svolta dagli Ordini territoriali, anche in cooperazione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non ha fini di lucro.
L'articolo 8 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo, aggiungendo un ulteriore comma in materia di decadenza dalla carica di consigliere. Si stabilisce che la sospensione dalla carica avviene quando il componente del Consiglio dell'Ordine sia destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione o radiazione non definitivo. Nel caso in cui le sanzioni disciplinari siano divenute definitive, il componente decade e deve essere sostituito.
L'articolo 9 adegua la formulazione dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo sopprimendo il riferimento al capoluogo di provincia e trasformando in obbligo la facoltà, precedentemente prevista, di nomina di una delegazione di uno o più consiglieri che rappresentano il Consiglio nei rapporti con le autorità giudiziarie e amministrative.
L'articolo 10 sostituisce interamente l'articolo 16 del decreto legislativo, in materia di incompatibilità e sostituzione dei componenti del Consiglio, dettagliando alcune modalità di sostituzione. In particolare, rispetto al testo precedente vengono aggiunti tre commi: il comma 5 prevede che la carica di consigliere sia incompatibile con quella di consigliere nazionale e di consigliere di disciplina territoriale e nazionale, nonché di componente degli organi direttivi delle casse di previdenza. Il comma 6 disciplina l'obbligo di opzione da esercitare entro trenta giorni dal momento dell'incompatibilità. Il comma 7 prevede che i consiglieri, una volta eletti e per tutta la durata del mandato, non possano accettare da alcun ente pubblico incarichi da svolgersi nella circoscrizione del loro Ordine.
L'articolo 11 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo sull'attività dell'Assemblea, prevedendo altre forme di avviso, come ad esempio quello tramite posta elettronica certificata, per le assemblee indette per l'approvazione dei bilanci. Viene preclusa la possibilità di voto per delega.
L'articolo 12 prolunga – da trenta a quarantacinque giorni prima della data fissata – il termine previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2005 per la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.
L'articolo 13 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo, nella parte relativa al sistema elettorale, che viene sostituito con uno più democratico già adottato dagli ordini degli avvocati. Il nuovo sistema proposto per l'elezione dei consigli egli ordini locali dà all'elettore la possibilità di esprimere preferenze fino a tre quarti del numero dei componenti da eleggere. Un terzo delle preferenze espresse deve essere in favore di candidati di sesso diverso, a prescindere dalla lista di appartenenza.
L'articolo 14 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo in materia di reclami contro i risultati delle elezioni. In particolare si dispone che è possibile proporre ricorso contro le esclusioni delle liste per l'elezione dei consigli locali, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della deliberazione.
L'articolo 15 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo relativamente al collegio dei revisori, sancendo anche per questi il limite del doppio mandato. Altre modifiche al testo vigente sono volte all'adeguamento della normativa. Con l'articolo 16 vengono inoltre introdotti tre articoli aggiuntivi, gli articoli 24-bis, 24-ter e 24-quater, dedicati al Consiglio territoriale di disciplina e ai Collegi di disciplina, già previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012. L'inserimento nel decreto legislativo n. 139 del 2005 è volto a realizzare un unico testo che provveda all'intera disciplina dell'ordinamento professionale. Una novità assoluta è l'Assemblea dei presidenti, prevista dall'articolo 24-quater, alla quale è attribuita una serie di compiti di controllo sul Consiglio nazionale, che vanno dall'approvazione dei bilanci alla determinazione dei compensi dei consiglieri nazionali, dei membri del Collegio dei revisori e dei componenti del Consiglio di disciplina.
L'articolo 18 modifica l'articolo 25 del decreto legislativo, relativo alla composizione e all'elezione del Consiglio nazionale. Viene modificato il sistema elettorale e viene introdotta l'elezione diretta dei consiglieri nazionali, su base nazionale, con il sistema delle preferenze, in numero non superiore ai tre quarti degli eligendi e con almeno un terzo di esse da attribuire a candidati di sesso diverso.
L'articolo 19 della proposta di legge modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 139 del 2005, riguardante le cariche del Consiglio nazionale, adeguandolo al nuovo sistema elettorale.
L'articolo 20 modifica l'articolo 27 del decreto legislativo. Oltre ad adeguare la normativa, introduce un comma nel quale è previsto che il consigliere nazionale destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione o radiazione non definitivo venga sospeso dalla carica; quando la sanzione diventa definitiva, egli decade dalla carica e deve essere sostituito. Si prevede, inoltre, che i consiglieri nazionali, per tutto il mandato, non possano accettare incarichi da alcun ente pubblico in tutto il territorio nazionale.
L'articolo 21 modifica l'articolo 33 del decreto legislativo, riguardante il Collegio dei revisori, stabilendo che i revisori possano essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Viene aggiunto un ulteriore comma che interviene ampliando il novero delle ipotesi di incompatibilità dei revisori del Consiglio nazionale. Con l'articolo 22 si aggiungono tre ulteriori articoli: l'articolo 33-bis sul Consiglio nazionale di disciplina, l'articolo 33-ter sulla notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale di disciplina e, infine, l'articolo 33-quater, in materia di impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale di disciplina. Queste disposizioni corrispondono a quelle già previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, e sono inserite nel decreto legislativo n. 139 del 2005 affinché esso costituisca la fonte organica della disciplina dell'ordinamento professionale.
L'articolo 23 modifica l'articolo 34 del decreto legislativo. Oltre ad adeguare la normativa, la modificazione proposta dà la possibilità ai commercialisti di costituire società di capitali per l'esercizio della professione. A questo fine, nell'Albo è introdotta una sezione C per l'iscrizione delle società.
L'articolo 24 modifica l'articolo 36 del decreto legislativo adeguando la normativa in materia di requisiti per l'iscrizione nell'Albo con indicazione dettagliata delle lauree necessarie per l'iscrizione alle sezioni A e B.
L'articolo 25 modifica l'articolo 37 del decreto legislativo, riguardante la domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti. Viene inserito il comma 6-bis relativo alle società tra professionisti.
L'articolo 26 inserisce nel decreto legislativo l'articolo 38-bis, nel quale sono disciplinati i casi di cancellazione dall'Albo o dall'elenco.
L'articolo 27 modifica l'articolo 40 del decreto legislativo in materia di abilitazione professionale. Viene adeguato alla normativa corrente l'ordinamento relativo al tirocinio e alle lauree per l'accesso alla professione.
L'articolo 28 modifica l'articolo 42 del decreto legislativo dando al professionista, iscritto da almeno due anni nell'Albo, la possibilità di accettare tirocinanti, mentre la normativa vigente prevede a questo fine almeno cinque anni di anzianità nell'iscrizione.
L'articolo 29 modifica l'articolo 46 del decreto legislativo, in materia di prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, aggiungendo a tale fine ulteriori materie di esame.
L'articolo 30 modifica l'articolo 47 del decreto legislativo, in materia di prove d'esame per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, aggiungendo a tale fine ulteriori materie di esame.
L'articolo 31 modifica l'articolo 49 del decreto legislativo, stabilendo che l'azione disciplinare spetta al Consiglio di disciplina dell'Ordine nel cui Albo, elenco speciale dei non esercenti o registro del tirocinio l'interessato è iscritto, invece che al Consiglio dell'Ordine medesimo, com'è attualmente previsto.
L'articolo 32, modificando l'articolo 50 del decreto legislativo n. 139 del 2005, adegua la normativa con l'introduzione del Consiglio di disciplina.
L'articolo 33 interviene sull'articolo 51 del decreto legislativo e riguarda l'astensione e la ricusazione nell'azione disciplinare. Nei casi in cui i componenti del Consiglio territoriale di disciplina sono obbligati ad astenersi, la parte interessata può fare istanza di ricusazione mediante ricorso, che deve essere proposto al Consiglio territoriale di disciplina entro cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Il ricorso sospende il procedimento disciplinare. Con l'articolo 34 viene inoltre aggiunto un nuovo articolo 51-bis, che disciplina il contenuto della decisione con cui è definito il procedimento disciplinare e le formule di tali decisioni.
L'articolo 35 interviene con la sostituzione integrale dell'articolo 52 del decreto legislativo, in materia di sanzioni disciplinari. La modifica proposta integra le sanzioni previste dalla normativa vigente con l'introduzione, al comma 1, dell’«avvertimento», che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, invitandolo ad astenersi da altre infrazioni. Le altre sanzioni, già previste, come la censura, la sospensione e la radiazione, vengono meglio definite rispetto a quanto è indicato dalla normativa vigente.
L'articolo 36 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 139 del 2005 disciplinando più specificamente la sospensione cautelare nel caso in cui siano addebitati fatti disciplinarmente rilevanti, incompatibili con l'esercizio della professione. Il comma 2 riduce la durata della sospensione cautelare, che potrebbe essere disposta per un periodo non superiore a tre anni, mentre la norma vigente prevede una durata non superiore a cinque anni.
L'articolo 37 modifica l'articolo 54 del decreto legislativo, riguardante la sospensione per morosità, specificando che con la nuova normativa spetta al Consiglio di disciplina e non più al Consiglio dell'Ordine la pronunzia sulla sospensione degli iscritti.
L'articolo 38, modificando l'articolo 55 del decreto legislativo in materia di impugnazioni, aggiorna il testo con le modifiche apportate riguardo alla competenza del Consiglio di disciplina.
L'articolo 39 aggiunge tre commi all'articolo 56 del decreto legislativo, in materia di prescrizione dell'azione disciplinare. Il vigente comma 1 prevede che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dall'evento. I commi introdotti dalla presente proposta di legge definiscono il termine, che inizia a decorrere quando sia cessata la condotta del professionista passibile di sanzione. Il nuovo comma 1-ter prevede che se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato, per i quali sia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale. L'ultimo comma introdotto stabilisce che la notificazione dell'avvenuta apertura del procedimento disciplinare interrompe il decorso della prescrizione e determina la decorrenza di un nuovo termine quinquennale di prescrizione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «ed amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «, amministrative e delle crisi d'impresa»;

b) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «documento contabile» sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale,»;

c) al comma 3:

1) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché davanti alla sezione tributaria della Corte di cassazione. Per esercitare quest'ultima attività, il commercialista deve dimostrare di aver esercitato per almeno dieci anni l'assistenza e la rappresentanza del contribuente davanti agli organi della giurisdizione tributaria»;

2) alla lettera d), dopo le parole: «ausiliario del giudice,» sono inserite le seguenti: «di custode,»;

3) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) gli incarichi di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 124, 160, 161, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d-ter) le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 15, comma 9, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dagli articoli 4 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202»;

4) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e da altre disposizioni normative»;

5) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) la predisposizione delle istanze, la rendicontazione e il controllo dell'impiego dei finanziamenti pubblici a chiunque erogati»;

6) dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:

«p-bis) il deposito dell'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile, secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

p-ter) la certificazione e l'attestazione contabile, amministrativa e fiscale relativamente ai flussi di dati digitali;

p-quater) l'attività di consulenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti»;

7) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«q-bis) l'autenticazione degli atti delle società di persone e degli atti delle cessioni aziendali»;

d) al comma 4:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) adempimenti previsti da norme vigenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, nonché attività di tenuta e redazione dei relativi libri»;

2) alle lettere d) ed e), le parole: «decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;

e) al comma 5, la parola: «attribuiti» è sostituita dalla seguente: «attribuita».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Incompatibilità) – 1. L'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile:

a) con l'esercizio, anche non prevalente né abituale, della professione di notaio;

b) con l'esercizio, anche non prevalente né abituale, della professione di giornalista professionista;

c) con la qualifica di imprenditore commerciale individuale;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale;

e) con l'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;

f) con l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

2. L'incompatibilità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 non sussiste se l'oggetto dell'attività è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni personali o familiari o ad attività di mero godimento o conservative.
3. L'incompatibilità di cui alla lettera d) del comma 1 è esclusa quando la qualità di socio si riferisce a società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, a condizione che il fatturato individuale dell'iscritto sia prevalente rispetto alla quota parte del fatturato della società di servizi allo stesso imputabile.
4. L'incompatibilità di cui alla lettera d) del comma 1 è altresì esclusa quando la qualità di socio si riferisce a una società tra professionisti, anche multidisciplinare, costituita e operante nel rispetto della legge.
5. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.
6. La situazione di incompatibilità è accertata dal Consiglio dell'Ordine in sede di verifica periodica dell'Albo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), ovvero a seguito di segnalazione proveniente da terzi o dalle casse di previdenza. Qualora il Consiglio dell'Ordine accerti la sussistenza di una situazione di incompatibilità, dispone la cancellazione dell'iscritto dall'Albo, dopo averlo sentito. La deliberazione con cui è disposta la cancellazione indica i periodi per i quali è stata rilevata la situazione di incompatibilità.
7. Qualora il Consiglio dell'Ordine accerti che la situazione di incompatibilità è stata rimossa, rimette gli atti al Consiglio di disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare. Nella deliberazione di trasmissione degli atti al Consiglio di disciplina sono indicati i periodi per i quali è stata rilevata la situazione di incompatibilità.
8. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine di cui ai commi 6 e 7 sono trasmesse ai soggetti indicati all'articolo 38-bis, comma 4, e alle casse di previdenza.
9. L'azione di accertamento dell'incompatibilità si prescrive in cinque anni dalla data di rimozione della relativa causa».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo le parole: «segreto professionale» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le deroghe previste da disposizioni di legge».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo le parole: «Collegio dei revisori» sono inserite le seguenti: «, il Consiglio di disciplina, i Collegi di disciplina».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono candidabili al Consiglio dell'Ordine i componenti del Consiglio territoriale di disciplina in carica alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale o che siano cessati dalla carica da meno di dodici mesi»;

b) al comma 7, la parola: «comunque» è soppressa;

c) al comma 9, le parole: «ed il Presidente» sono soppresse.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, le parole da: «Fatta salva» fino a: «ciascun Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «Ciascun Consiglio».

Art. 7.
(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Attribuzioni del Consiglio)1. Il Consiglio dell'Ordine ha le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);

b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;

c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente decreto legislativo;

d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio e all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;

e) cura l'aggiornamento dell'Albo e comunica immediatamente al Consiglio nazionale, per via telematica, le variazioni apportate; verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, il mantenimento dei requisiti di legge da parte degli iscritti;

f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;

g) vigila sulla condotta degli iscritti e trasmette al Consiglio di disciplina gli atti relativi alle violazioni di cui all'articolo 49, comma 1, di cui sia venuto a conoscenza;

h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra gli iscritti e i loro clienti, su richiesta di questi ultimi;

i) formula pareri in materia di liquidazione degli onorari ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile, su richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;

l) provvede all'organizzazione degli uffici dell'Ordine, anche utilizzando le forme di collaborazione previste per le pubbliche amministrazioni, alla gestione finanziaria e a tutto quanto sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere locale;

n) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del Consiglio di disciplina, assicurando l'equilibrio tra i sessi in modo che al sesso meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a un terzo dei candidati;

o) delibera la convocazione dell'Assemblea;

p) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti;

q) stabilisce un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

r) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione e il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;

s) promuove e organizza la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti, attribuendo direttamente crediti formativi alle iniziative di aggiornamento professionale da esso organizzate, e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi iscritti, fermo restando, comunque, che l'attività di formazione svolta dagli Ordini territoriali, anche in cooperazione o mediante convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non ha fini di lucro;

t) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;

u) esercita le attribuzioni e le competenze ad esso conferite dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il componente del Consiglio dell'Ordine destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione o di radiazione non definitivo è sospeso dalla carica. Il componente del Consiglio dell'Ordine decade e deve essere sostituito quando la sanzione diviene definitiva a seguito del giudizio dinanzi al Consiglio nazionale di disciplina o in caso di mancata impugnazione nel termine previsto».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1 Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, le parole: «Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia può nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora la circoscrizione dell'Ordine sia formata dai circondari di più tribunali, il Consiglio dell'Ordine, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, nomina».

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – (Incompatibilità e sostituzione dei componenti del Consiglio) – 1. Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause si provvede con la nomina dei primi dei non eletti secondo l'ordine delle preferenze ottenute. La sostituzione dei consiglieri con i primi dei non eletti è dichiarata dal Consiglio nella prima seduta utile successiva al verificarsi della mancanza.
2. I componenti eletti ai sensi del comma 1 rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti del Consiglio, questo decade automaticamente. Il presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dall'intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.
4. In caso di impedimento o di inerzia del presidente, l'obbligo di cui al comma 3 è adempiuto dal presidente del tribunale nel cui circondario l'Ordine è istituito.
5. La carica di consigliere dell'Ordine è incompatibile con quelle di consigliere nazionale, di componente del Consiglio di disciplina territoriale o nazionale e di componente degli organi direttivi delle casse di previdenza.
6. Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono tenuti a optare per una di esse entro trenta giorni dalla data in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica che è stata assunta in data antecedente.
7. I consiglieri, dalla data dell'elezione e per tutto il mandato, non possono accettare da alcun ente pubblico incarichi da svolgere nella circoscrizione del proprio Ordine. Gli incarichi assunti prima dell'elezione possono essere portati a termine».

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'avviso è spedito a tutti gli iscritti, almeno dieci giorni prima, mediante posta elettronica certificata, raccomandata postale, messaggio di posta elettronica con firma digitale, ovvero con altro mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, ed è affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per la durata del predetto termine»;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Può tener luogo dell'avviso spedito con le modalità di cui al comma 2 la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi. La notizia è diffusa anche mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ordine e mediante altre comunicazioni dell'Ordine»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Non è ammesso il voto per delega».

Art. 12.
(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto, ciascuna costituita da un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, assicurando l'equilibrio tra i sessi in modo tale che i candidati del sesso meno rappresentato siano comunque in numero non inferiore a un terzo del totale dei candidati»;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. È consentito esprimere il voto per una lista.
6-ter. L'elettore ha facoltà di esprimere una o più preferenze, anche per candidati appartenenti a liste diverse. Il numero delle preferenze non deve essere superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere. Se l'elettore esprime più di due preferenze, almeno un terzo del totale di esse deve essere espresso in favore di candidati di sesso diverso.
6-quater. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
6-quinquies. Risultano eletti, fino a concorrenza dei seggi da assegnare, i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, è eletto il candidato più anziano per età»;

c) i commi da 7 a 12 sono abrogati.

Art. 14.
(Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è premesso il seguente:

«01. Contro le decisioni aventi ad oggetto l'ammissione e l'esclusione delle liste elettorali i candidati possono proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della deliberazione impugnata, che deve essere pubblicata nello stesso giorno nel sito internet istituzionale dell'Ordine».

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, la parola: «contabili» è sostituita dalla seguente: «legali»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due»;

b) al comma 5, le parole: «non partecipano» sono sostituite dalla seguente: «assistono» e dopo le parole: «Consiglio dell'Ordine» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Assemblea»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai revisori si applicano le cause di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi sostituiti agli amministratori i consiglieri dell'Ordine. Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio dell'Ordine né coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente la data dell'elezione. I revisori non possono assumere incarichi, anche di consulenza, presso l'Ordine o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'Ordine».

Art. 16.
(Introduzione degli articoli 24-bis, 24-ter e 24-quater del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al capo II del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo l'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 24-bis. – (Consiglio territoriale di disciplina) – 1. Presso ogni Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è istituito un Consiglio territoriale di disciplina.
2. Al Consiglio territoriale di disciplina è attribuito l'esercizio della funzione disciplinare.
3. Il Consiglio territoriale di disciplina, per mezzo dei Collegi di disciplina istituiti al suo interno ai sensi dell'articolo 24-ter, instaura l'azione disciplinare, istruisce e decide le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell'Albo, nell'elenco speciale e nel registro del tirocinio tenuti dall'Ordine territoriale.
4. Il Consiglio territoriale di disciplina è formato da:

a) tre componenti effettivi e due supplenti, se gli iscritti non superano il numero di mille;

b) cinque componenti effettivi e due supplenti, se gli iscritti superano il numero di mille ma non superano il numero di cinquemila;

c) nove componenti effettivi e due supplenti, se gli iscritti superano il numero di cinquemila.

5. I componenti del Consiglio territoriale di disciplina sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dal regolamento adottato dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012.
6. La carica di componente del Consiglio territoriale di disciplina è incompatibile con quella di consigliere dell'Ordine territoriale. Non possono essere nominati componenti del Consiglio territoriale di disciplina i candidati nelle liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine territoriale in carica nonché i componenti del Consiglio dell'Ordine territoriale uscente.
7. Il Consiglio territoriale di disciplina elegge al proprio interno il presidente, il vicepresidente e il segretario.
8. I componenti del Consiglio territoriale di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa sono sostituiti dai componenti supplenti, secondo l'ordine risultante dal provvedimento di nomina.
9. Il componente del Consiglio territoriale di disciplina sottoposto a procedimento disciplinare è obbligato ad astenersi. Il componente del Consiglio territoriale di disciplina destinatario di un provvedimento disciplinare è sospeso di diritto dall'ufficio. Il componente del Consiglio territoriale di disciplina decade e deve essere sostituito quando la sanzione disciplinare diviene definitiva a seguito del giudizio dinanzi al Consiglio nazionale di disciplina o in caso di mancata impugnazione nel termine previsto.
10. Il Consiglio territoriale di disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.
11. Le decisioni del Consiglio territoriale di disciplina sono prese a maggioranza dei presenti, con la presenza di un numero di componenti non inferiore alla maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo. In caso di parità prevale il voto del presidente.
12. Le funzioni di segreteria del Consiglio territoriale di disciplina sono svolte dalla segreteria dell'Ordine territoriale che, sotto la direzione del presidente dello stesso Consiglio di disciplina, esegue gli adempimenti necessari per le attività relative all'esercizio della funzione disciplinare.
13. Il Consiglio dell'Ordine territoriale fornisce al Consiglio territoriale di disciplina il personale e le risorse necessari per il suo funzionamento. Le spese del Consiglio territoriale di disciplina sono a carico dell'Ordine territoriale.
14. Le riunioni del Consiglio territoriale di disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine territoriale e sono tenute presso la sede dell'Ordine.
15. Il Consiglio territoriale di disciplina rimane in carica per il medesimo periodo di durata del Consiglio dell'Ordine territoriale presso cui è istituito e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale di disciplina.
Art. 24-ter. – (Collegi di disciplina) – 1. All'interno dei Consigli territoriali di disciplina sono istituiti i Collegi di disciplina.
2. I Collegi di disciplina sono costituiti da tre componenti.
3. L'assegnazione dei consiglieri ai Collegi di disciplina è effettuata dal Consiglio territoriale di disciplina, che ne delibera preventivamente i criteri.
4. I Collegi di disciplina esercitano l'azione disciplinare in maniera autonoma e senza alcun vincolo gerarchico nei riguardi del Consiglio territoriale di disciplina. In relazione ai procedimenti assegnati, ai Collegi di disciplina spetta il potere di instaurare l'azione, di istruire e di decidere le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell'Albo, nell'elenco speciale dei non esercenti e nel registro del tirocinio tenuti dall'Ordine territoriale.
5. Al fine di consentire ai Collegi di disciplina l'esercizio dell'azione disciplinare, il Consiglio territoriale di disciplina, o il suo presidente all'uopo delegato, assegna ad essi i procedimenti e trasmette i fascicoli formati a seguito della ricezione di reclami o esposti o della conoscenza di notizie potenzialmente rilevanti a fini disciplinari.
6. L'assegnazione dei fascicoli ai Collegi di disciplina è effettuata secondo i criteri previamente deliberati dal Consiglio territoriale di disciplina. Ove il Consiglio di disciplina riconosca sussistenti cause di astensione o di ricusazione di componenti di un Collegio, può derogare ai criteri prestabiliti. In casi di particolare complessità, gravità e rilevanza, il Consiglio territoriale di disciplina può decidere con delibera motivata la trattazione del procedimento a Collegi di disciplina riuniti.
7. Il presidente del Consiglio territoriale di disciplina presiede uno dei Collegi di disciplina. Gli altri Collegi di disciplina eleggono al proprio interno il presidente e il segretario.
8. Le decisioni dei Collegi di disciplina sono prese a maggioranza dei presenti con la presenza di un numero di componenti non inferiore alla maggioranza dei componenti del Collegio medesimo. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Le funzioni di segreteria del Collegio di disciplina sono svolte dalla segreteria dell'Ordine territoriale che, sotto la direzione del presidente del Collegio, esegue gli adempimenti necessari per le attività relative all'esercizio della funzione disciplinare.
10. I Collegi di disciplina rimangono in carica per il medesimo periodo di durata del Consiglio territoriale di disciplina.
11. Salvo che non sia diversamente disposto, le funzioni assegnate al Consiglio territoriale di disciplina dal presente decreto e da altre norme di legge sono esercitate dai Collegi di disciplina, nell'ambito delle loro attribuzioni.
Art. 24-quater. – (Assemblea dei presidenti) – 1. È istituita l'Assemblea dei presidenti degli Ordini territoriali.
2. Partecipano all'Assemblea i presidenti di tutti gli Ordini territoriali o, in loro sostituzione, i vicepresidenti. In caso di impedimento di entrambi, può partecipare un membro del Consiglio dell'Ordine territoriale munito di delega scritta.
3. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal presidente del Consiglio nazionale. La convocazione è comunicata a tutti gli Ordini territoriali almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.
4. L'Assemblea approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio nazionale e delibera i compensi dei componenti del Consiglio nazionale, del Collegio dei revisori di cui all'articolo 33 e del Consiglio nazionale di disciplina di cui all'articolo 33-bis. L'Assemblea, inoltre, esprime il proprio parere sugli argomenti che il Consiglio nazionale ritenga di sottoporle.
5. L'Assemblea delibera con votazione palese. Ciascun presidente esprime un solo voto, indipendentemente dal numero degli iscritti all'Ordine territoriale che rappresenta.
6. Per l'elezione del Collegio dei revisori l'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Ciascun presidente esprime un solo voto indipendentemente dal numero degli iscritti all'Ordine territoriale che rappresenta».

Art. 17.
(Modifica della rubrica del capo III del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. La rubrica del capo III del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è sostituita dalla seguente: «Capo III – Il Consiglio nazionale, il Collegio dei revisori e il Consiglio nazionale di disciplina».

2. Nel capo III del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, prima dell'articolo 25 è inserita la seguente rubrica: «Sezione I – Il Consiglio nazionale».

Art. 18.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La carica di presidente è riservata agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio nazionale è eletto direttamente dagli iscritti. Le elezioni si svolgono negli stessi giorni in cui si tengono le elezioni degli organi degli Ordini territoriali»;

c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e dall'indicazione del presidente» e le parole: «, aumentato di cinque candidati supplenti» sono soppresse;

d) il comma 9 e il comma 10 sono abrogati;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. È consentito esprimere il voto per una lista. L'elettore può esprimere una o più preferenze, anche per candidati appartenenti a liste diverse. Il numero delle preferenze non deve essere superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere. Se l'elettore esprime più di due preferenze, almeno un terzo del totale di esse deve essere espresso in favore di candidati di sesso diverso. Risultano eletti, fino a concorrenza dei seggi da assegnare, i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, è eletto il candidato più anziano per età»;

f) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie e dalla decadenza prevista dall'articolo 27, comma 5-bis».

Art. 19.
(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere».

Art. 20.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai componenti del Consiglio nazionale si applicano le disposizioni dell'articolo 16, comma 5»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o altre cause si provvede con la nomina dei primi dei non eletti secondo l'ordine delle preferenze ottenute»;

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il componente del Consiglio nazionale destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione o di radiazione non definitivo è sospeso dalla carica. Il componente del Consiglio nazionale decade e deve essere sostituito quando la sanzione diviene definitiva a seguito del giudizio dinanzi al Consiglio nazionale di disciplina o in caso di mancata impugnazione nel termine previsto.
5-ter. I consiglieri, una volta eletti e per tutto il loro mandato, non possono accettare incarichi da alcun ente pubblico. Gli incarichi assunti prima dell'elezione possono essere portati a termine».

Art. 21.
(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Prima dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserita la seguente rubrica: «Sezione II – Il Collegio dei revisori».
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, la parola: «contabili» è sostituita dalla seguente: «legali»:

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due»;

b) al comma 6, le parole: «non partecipa» sono sostituite dalla seguente: «assiste»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai revisori si applicano le cause di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi sostituiti agli amministratori i componenti del Consiglio nazionale. Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio nazionale né coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente la data dell'elezione. I revisori non possono assumere incarichi, anche di consulenza, presso il Consiglio nazionale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza del Consiglio nazionale stesso».

Art. 22.
(Introduzione della sezione III del capo III del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1 Al capo III del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è aggiunta, in fine, la seguente sezione:

«Sezione III
Il Consiglio nazionale di disciplina

Art. 33-bis.(Consiglio nazionale di disciplina) – 1. Il Consiglio nazionale di disciplina è istituito presso il Consiglio nazionale.
2. Il Consiglio nazionale di disciplina è formato da almeno sei componenti, scelti dal Consiglio nazionale sulla base delle candidature presentate dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili con almeno venti anni di iscrizione nell'Albo.
3. Al Consiglio nazionale di disciplina spettano l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell'Albo, nell'elenco speciale dei non esercenti e nel registro del tirocinio tenuti dagli Ordini territoriali.
4. Il Consiglio nazionale di disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di procedimento disciplinare.
5. Le decisioni del Consiglio nazionale di disciplina sono prese a maggioranza dei presenti, con la presenza di un numero di componenti non inferiore alla maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Il Consiglio nazionale di disciplina, nella prima seduta, elegge il presidente e il segretario.
7. Le riunioni del Consiglio nazionale di disciplina hanno luogo presso la sede del Consiglio nazionale.
8. Il componente del Consiglio nazionale di disciplina sottoposto a procedimento disciplinare è obbligato ad astenersi. Il componente del Consiglio nazionale di disciplina destinatario di un provvedimento disciplinare è sospeso di diritto dall'ufficio. Il componente del Consiglio nazionale di disciplina decade e deve essere sostituito quando la sanzione disciplinare diviene definitiva a seguito del giudizio dinanzi al Consiglio nazionale di disciplina o in caso di mancata impugnazione nel termine previsto.
9. Il Consiglio nazionale di disciplina rimane in carica per il medesimo periodo di durata del Consiglio nazionale e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale di disciplina.
Art. 33-ter.(Notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale di disciplina)1. Le decisioni del Consiglio nazionale di disciplina sono trasmesse entro trenta giorni, unitamente al fascicolo originale, alla segreteria del Consiglio nazionale presso il Ministero della giustizia.
2. La decisione è pubblicata mediante deposito presso la segreteria di cui al comma 1, che ne cura la notificazione, entro i successivi trenta giorni, all'iscritto destinatario del provvedimento, al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine territoriale al quale l'interessato appartiene, al pubblico ministero presso il medesimo tribunale e al Consiglio dell'Ordine territoriale.
Art. 33-quater.(Impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale di disciplina)1. Le decisioni del Consiglio nazionale di disciplina possono essere impugnate dall'iscritto destinatario del provvedimento e dal pubblico ministero con ricorso al tribunale ordinario nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio territoriale di disciplina che ha emesso la deliberazione impugnata.
2. L'impugnativa deve essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio nazionale di disciplina.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'iscritto destinatario del provvedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle forme previste dal presente articolo».

Art. 23.
(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico» sono sostituite dalle seguenti: «è eseguita, contestualmente alle variazioni apportate, mediante il portale informatico»;

b) al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) Sezione C Società tra professionisti»;

c) al comma 6, le parole: «Ciascun Albo deve» sono sostituite dalle seguenti: «Le Sezioni A, e B dell'Albo devono», le parole: «degli studi professionali» sono sostituite dalle seguenti: «dello studio professionale» e la parola: «contabili» è sostituita dalla seguente: «legali»;

d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli iscritti in tale elenco sono esonerati dall'obbligo assicurativo e dall'obbligo della formazione professionale».

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4»;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) essere in possesso di una laurea magistrale della classe LM 56 “Scienze dell'economia” o della classe LM 77 “Scienze economico aziendali”, istituite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di una laurea specialistica della classe 64/S “Scienza dell'economia” o della classe 84/S “Scienze economico-aziendali”, istituite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

c) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) essere in possesso di una laurea triennale della classe L18 “Scienze dell'economia e della gestione aziendale” o della classe L33 “Scienze economiche”, istituite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di una laurea triennale della classe L17 “Scienze dell'economia e della gestione aziendale” o della classe L28 “Scienze economiche”, istituite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509».

Art. 25.
(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il Consiglio dell'Ordine che ha disposto l'iscrizione di una società tra professionisti nella Sezione C dell'Albo comunica l'avvenuta iscrizione agli Ordini nei quali risultano iscritti i professionisti soci della società».

Art. 26.
(Introduzione dell'articolo 38-bis del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis. – (Cancellazione dall'Albo o dall'elenco). – 1. Oltre che su richiesta dell'iscritto, la cancellazione dall'Albo è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) nei casi di incompatibilità;

b) quando è venuto a mancare il requisito indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36;

c) quando l'iscritto trasferisce sia la sua residenza sia il suo domicilio professionale in una località posta fuori della circoscrizione del Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto o si rende comunque irreperibile;

d) nel caso di mancato pagamento dei contributi annuali. In questo caso, scaduto il termine stabilito per il versamento dal Consiglio territoriale di disciplina ai sensi dell'articolo 54, comma 1, il Consiglio dell'Ordine, sentito l'interessato, gli assegna un ulteriore termine, non superiore a tre mesi, per l'esecuzione del pagamento. Decorso tale ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il Consiglio dell'Ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall'Albo.

2. Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 8, nel caso di rinuncia e in quelli indicati alle lettere b), c) e d) del comma 1.
3. La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia o di irreperibilità, può essere pronunciata soltanto dopo che il Consiglio abbia sentito l'interessato.
4. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine sono notificate, entro trenta giorni dal deposito, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine al quale l'interessato è iscritto, nonché al Consiglio dell'Ordine nel cui Albo è iscritta la società tra professionisti partecipata dall'interessato. In caso di irreperibilità dell'interessato, la notificazione è eseguita mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale.
5. L'interessato e il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.
6. Chi è stato cancellato dall'Albo o dall'elenco speciale ha diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione si applicano le disposizioni dell'articolo 36.
7. L'iscritto nell'Albo o nell'elenco speciale o nel registro del tirocinio non può chiedere la cancellazione dalla data in cui è stato instaurato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. La domanda di cancellazione rimane sospesa fino al termine del procedimento disciplinare».

Art. 27.
(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «di durata triennale» sono sostituite dalle seguenti: «di diciotto mesi nel corso di un triennio»;

b) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di un diploma di laurea magistrale della classe LM 56 “Scienze dell'economia” o della classe LM 77 “Scienze economico aziendali”, istituite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di un diploma di laurea specialistica della classe 64/S “Scienze dell'economia” o della classe 84/S “Scienze economico-aziendali”, istituite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di un diploma di laurea triennale della classe L18 “Scienza dell'economia e della gestione aziendale” o della classe L33 “Scienze economiche”, istituite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di un diploma di laurea triennale della classe L17 “Scienze dell'economia e della gestione aziendale” o della classe L28 “Scienze economiche”, istituite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509».

Art. 28.
(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «compiuto» a: «viene» sono soppresse e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due»;

b) al comma 3, lettera a), le parole: «membro dell'Unione Europea» sono sostituite dalla seguente: «estero».

Art. 29.
(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «economia politica» sono inserite le seguenti: «, aziendale e finanziaria, princìpi fondamentali di gestione finanziaria aziendale»;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), dopo la parola: «applicata,» sono inserite le seguenti: «contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, princìpi contabili nazionali e internazionali, analisi finanziaria, gestione del rischio e controllo interno, princìpi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale,» e dopo le parole: «tecnica professionale» sono inserite le seguenti: «della revisione»;

2) alla lettera b), la parola: «privato» è sostituita dalla seguente: «civile» e dopo la parola: «commerciale,» sono inserite le seguenti: «diritto societario,».

Art. 30.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;

b) al comma 2:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, princìpi contabili nazionali e internazionali, analisi finanziaria, gestione del rischio e controllo interno, princìpi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale, tecnica professionale della revisione»;

2) alla lettera b), dopo la parola: «commerciale,» sono inserite le seguenti: «diritto societario,», dopo la parola: «informatica » sono inserite le seguenti: «e sistemi operativi» e le parole: «economia politica ed aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «economia politica, aziendale e finanziaria».

Art. 31.
(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nell'Albo» sono inserite le seguenti: «, nell'elenco speciale dei non esercenti e nel registro del tirocinio»;

b) al comma 3, dopo la parola: «capo» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137,»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al procedimento disciplinare, in quanto procedimento amministrativo, non si applica la sospensione dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742»;

d) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine nel cui Albo, elenco speciale dei non esercenti o registro del tirocinio l'interessato è iscritto.
5. Se l'azione disciplinare è promossa nei confronti di un componente del Consiglio dell'Ordine o di un componente del Consiglio territoriale di disciplina, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine istituito nella città ove ha sede la corte di appello territorialmente competente.
6. Se l'azione disciplinare è promossa nei confronti di un componente del Consiglio dell'Ordine o di un componente del Consiglio territoriale di disciplina istituito in una città sede di corte di appello, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine istituito nella città ove ha sede la corte di appello determinata ai sensi dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e della tabella A allegata alle medesime».

Art. 32.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento disciplinare è promosso dal Consiglio territoriale di disciplina, d'ufficio o su segnalazione del Consiglio dell'Ordine o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'Ordine ovvero a seguito di reclamo o esposto di qualunque interessato»;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o qualora sia provato il tentativo di compiere il fatto illecito»;

c) al comma 6, le parole: «Il professionista» sono sostituite dalle seguenti: «L'iscritto» e la parola: «categoria» è sostituita dalla seguente: «professione»;

d) al comma 7, dopo la parola: «Consiglio» sono inserite le seguenti: «territoriale di disciplina»;

e) al comma 8, dopo la parola: «Consiglio» sono inserite le seguenti: «territoriale di disciplina»;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. I provvedimenti del Consiglio di disciplina sono notificati, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, all'incolpato e al pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine. La notifica è effettuata tramite posta elettronica certificata con firma digitale o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario. I medesimi provvedimenti sono comunicati al Consiglio dell'Ordine, al procuratore generale presso la corte di appello, al Ministero della giustizia e ai soggetti interessati al procedimento a cura della segreteria del Consiglio territoriale di disciplina»;

g) al comma 10, le parole: «Il professionista» sono sostituite dalle seguenti: «L'iscritto».

Art. 33.
(Modifica dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. L'articolo 51 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è sostituito dal seguente:

«Art. 51 – (Astensione e ricusazione)1. I membri del Consiglio territoriale di disciplina che procede a un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile o siano sottoposti a un procedimento disciplinare e devono comunicare al Consiglio territoriale di disciplina le ragioni dell'astensione.
2. Nei casi in cui i componenti del Consiglio territoriale di disciplina siano obbligati ad astenersi, la parte interessata può proporne la ricusazione mediante ricorso.
3. La ricusazione è proposta mediante ricorso al Consiglio territoriale di disciplina, depositato presso la segreteria dello stesso Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, se al ricorrente è noto il nome dei componenti dell'organo incaricato di decidere la questione disciplinare, ovvero prima dell'inizio della trattazione di questa, nel caso contrario.
4. Il ricorso proposto ai sensi del comma 3 sospende il procedimento disciplinare.
5. Sulla sussistenza dei motivi di astensione e di ricusazione decide il Consiglio territoriale di disciplina con provvedimento non impugnabile, sentito il componente ricusato o che chiede di astenersi e assunte, se occorrenti, le prove presentate.
6. In caso di astensione o di ricusazione di alcuno dei componenti del Consiglio territoriale di disciplina, fermo restando il quorum costitutivo previsto dal comma 11 dell'articolo 24-bis, la maggioranza necessaria per deliberare è calcolata sulla base del numero dei consiglieri che non si sono astenuti o che non sono stati ricusati.
7. Qualora, a seguito di astensione o di ricusazione di uno o più componenti, non sia disponibile il numero dei componenti del Consiglio territoriale di disciplina prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio territoriale di disciplina costituito nella sede della corte di appello territorialmente competente. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine istituito nella città ove ha sede la corte di appello più vicina, determinata dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e della tabella A allegata alle medesime.
8. Il Consiglio territoriale di disciplina competente ai sensi del comma 7, se riconosce fondate le cause di astensione o di ricusazione, si sostituisce al Consiglio territoriale di disciplina cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
9. Qualora, a seguito di astensione o di ricusazione di uno o più componenti, un Collegio di disciplina non sia in grado di operare, il Consiglio territoriale di disciplina competente, ove riconosca fondate le cause di astensione o di ricusazione, assegna il fascicolo a un altro Collegio.
10. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai componenti del Consiglio nazionale di disciplina. In tal caso, la ricusazione è proposta mediante ricorso al medesimo Consiglio.
11. Nel caso previsto dal comma 10, la ricusazione è proposta mediante ricorso presentato al Consiglio nazionale di disciplina, depositato presso la segreteria dello stesso Consiglio nei termini previsti dal comma 3. Il ricorso sospende il procedimento disciplinare.
12. Sulla sussistenza dei motivi di astensione e di ricusazione decide il Consiglio nazionale di disciplina con provvedimento non impugnabile, adottato con la maggioranza calcolata ai sensi del comma 6».

Art. 34.
(Introduzione dell'articolo 51-bis del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. – (Contenuto della decisione)1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la seguente formula: “non esservi luogo a provvedimento disciplinare”;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili. Il richiamo verbale consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e nel contestuale invito ad astenersi dal commettere altre infrazioni. Esso si applica quando il fatto contestato, ancorché non scusabile, non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetterà altre infrazioni;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione e radiazione».

Art. 35.
(Modifica dell'articolo 52 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. L'articolo 52 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è sostituito dal seguente:

«Art. 52. – (Sanzioni disciplinari)1. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche o di legge, con invito ad astenersi dal commettere altre infrazioni.
2. La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo. Essa si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non commetterà un'altra infrazione.
3. La sospensione dall'esercizio della professione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dalla pratica. Essa si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sanzione della censura. La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione può essere irrogata per un periodo non superiore a due anni.
4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'Albo, dall'elenco speciale dei non esercenti o dal registro del tirocinio e impedisce l'iscrizione in qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 57. La radiazione è applicata per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'Albo».

Art. 36.
(Modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. – (Sospensione cautelare)1. Se sono addebitati fatti disciplinarmente rilevanti che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio della professione o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, può essere disposta la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.
2. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a tre anni, anche non continuativi, ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
3. La sospensione cautelare è comunque immediatamente disposta in caso di applicazione di una misura cautelare detentiva o consistente nella sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o nel divieto di esercitare la professione.
4. Fuori dei casi di cui al comma 3, l'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione sulla sospensione cautelare.
5. La durata della sospensione cautelare è computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione».

Art. 37.
(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «territoriale di disciplina»;

b) al comma 2, le parole «del Consiglio dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo disciplinare decidente».

Art. 38.
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «51, 52 e 53» sono sostituite dalle seguenti: «52, 53 e 54» e le parole: «Consiglio dell'Ordine territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio territoriale di disciplina»;

b) ai commi 1, 2 e 3, le parole: «Consiglio nazionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio nazionale di disciplina».

Art. 39.
(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è cessata la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione.
1-ter. Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione di cui ai commi 1 e 1-bis decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza penale.
1-quater. La notifica dell'avvenuta instaurazione del procedimento disciplinare interrompe il decorso della prescrizione di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter e determina la decorrenza di un nuovo termine quinquennale di prescrizione».

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