PDL 1534

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1534

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FOTI, BUTTI

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime del delitto di atti persecutori

Presentata il 23 gennaio 2019

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di approntare una più adeguata e puntuale tutela per le vittime del reato di atti persecutori previsto dall'articolo 612-bis del codice penale. Dopo la presentazione della querela, infatti, la persona offesa dal predetto reato è spesso lasciata sola, senza la possibilità di ottenere – nell'immediato – un provvedimento che possa tutelare la sua incolumità e la sua libertà di autodeterminazione.
Troppo spesso, negli ultimi anni, l'Italia ha assistito a tragedie annunciate: vittime uccise o ridotte in fin di vita, nonostante la presentazione di innumerevoli querele. Il comportamento del persecutore, infatti, è spesso sottovalutato, la vittima rimane inascoltata e, alle volte, i suoi timori e paure sono giudicati esagerati.
La misura cautelare più immediata per la tutela della vittima è prevista dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), raramente applicata nella prassi o, comunque, disposta dopo svariati mesi dalla presentazione della querela avanti agli organi competenti.
Lo scopo della presente proposta di legge è, dunque, quello di garantire – in presenza di gravi indizi di colpevolezza, desumibili dalla documentazione allegata alla querela – un'applicazione certa e immediata della misura cautelare di cui all'articolo 282-ter del codice di procedura penale, prevedendo, a tal fine, un termine entro cui il pubblico ministero (o il difensore della persona offesa) debba chiederla e il giudice per le indagini preliminari debba disporla.
La predetta previsione normativa è resa necessaria dalla peculiarità del reato di atti persecutori e dalle caratteristiche della vittima dello stesso. Se, infatti, in altre fattispecie di reato abituale (per esempio, il reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all'articolo 572 del codice penale), la persona offesa è in grado, seppure con difficoltà, di porre fine al comportamento delittuoso del reo (per esempio, abbandonando la casa coniugale), nell'ipotesi di cui all'articolo 612-bis del codice penale ciò non è possibile. Ciò significa che la vittima degli atti persecutori non ha alcuno strumento per sfuggire a chi compie tali atti, se non quello di ottenere una misura cautelare che possa impedire a costui di reiterare la condotta criminosa.
Applicando tempestivamente la misura di cui all'articolo 282-ter del codice di procedura penale, si impedisce al reo di avvicinarsi alla vittima e di entrare in contatto con essa e si consente a quest'ultima, in caso di reiterazione dei comportamenti persecutori, di ricorrere alle Forze di polizia che, in tale circostanza, potranno procedere immediatamente all'arresto.
Altro aspetto preso in considerazione dalla presente proposta di legge riguarda la necessità di prevedere che la vittima del reato di atti persecutori sia immediatamente portata a conoscenza di qualsivoglia richiesta di revoca o sostituzione dell'eventuale misura cautelare applicata al reo.
Oggi, infatti, il più delle volte, la persona offesa dal reato di atti persecutori non è avvisata in caso di presentazione delle richieste sopra menzionate. La conseguenza, inevitabilmente, è che, in caso di revoca della misura cautelare o di sostituzione della stessa con altra misura meno gravosa (per esempio, la custodia cautelare in carcere sostituita con l'obbligo di firma), la persona offesa potrebbe non essere assolutamente a conoscenza del fatto che il suo persecutore è nuovamente in libertà.
Il comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, nel prescrivere l'obbligo di comunicazione dei citati provvedimenti alla persona offesa, infatti, non fa espressa menzione al reato di atti persecutori; ne consegue che, seppure una parte della giurisprudenza ha in più occasioni sostenuto che la norma si deve applicare anche al caso di reato di atti persecutori, non esiste, attualmente, alcuna norma che imponga detta comunicazione come obbligatoria.
È evidente tuttavia che, in presenza di un reato come quello di atti persecutori (in grado di influenzare totalmente la quotidianità, la psicologia e, in generale, la vita della persona offesa), è assolutamente necessario che la vittima sia tempestivamente informata nel caso in cui venga richiesta la revoca o la sostituzione dell'eventuale misura cautelare applicata.
Per questo motivo, si propongono la modifica del comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, per inserirvi espressa menzione delle ipotesi di reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, nonché l'introduzione di un nuovo comma 2-ter nel medesimo articolo 299 del codice di procedura penale, il quale sanzioni l'eventuale omessa comunicazione con la decadenza dell'eventuale provvedimento di sostituzione o revoca della misura.
A tal fine, si rende altresì necessaria la modifica del citato comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, nella parte in cui pone a carico della polizia giudiziaria l'obbligo di comunicazione alla persona offesa dal reato. Nella presente proposta di legge, l'obbligo di avviso grava non più sulla polizia giudiziaria ma sul difensore dell'imputato che, dunque, avrà inevitabilmente interesse ad eseguire la comunicazione alla persona offesa per evitare che, ai sensi del nuovo comma 2-ter dell'articolo 299 del codice di procedura penale, l'eventuale provvedimento di sostituzione o revoca possa risultare viziato.
L'avviso alla persona offesa consentirà a quest'ultima di presentare – ove lo ritenga e avvalendosi del proprio difensore – adeguate osservazioni per chiedere la reiezione della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare.
Infine, l'ultima modifica proposta riguarda la possibilità di appello della persona offesa contro il provvedimento di revoca o sostituzione della misura cautelare in caso di omesso avviso. La vittima del reato di atti persecutori, oggi, se non è avvisata né della richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare né dell'eventuale provvedimento di revoca o sostituzione, non può far altro che chiedere al pubblico ministero di presentare appello avverso il predetto provvedimento. L'articolo 310 del codice di procedura penale, infatti, consente il cosiddetto «appello cautelare» solo al pubblico ministero, all'imputato e al suo difensore. La presente proposta di legge, invece, ha come scopo quello di riconoscere anche alla persona offesa il diritto di proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 282-ter del codice di procedura penale)

1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale e dalla querela presentata dalla persona offesa o da eventuali atti di integrazione della stessa risultano gravi indizi di reità, il pubblico ministero deve chiedere al giudice delle indagini preliminari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della querela, l'applicazione delle misure di cui al presente articolo.
4-ter. Agli effetti del comma 4-bis si considerano in ogni caso sussistenti gravi indizi di reità quando la persona offesa, con la querela o con atti di integrazione della stessa, esibisca documentazione attestante la realizzazione delle condotte punite dall'articolo 612-bis del codice penale, anche mediante l'allegazione di messaggi di testo o di elenco di chiamate telefoniche.
4-quater. Qualora il pubblico ministero non provveda ai sensi del comma 4-bis nei termini ivi previsti, il difensore della persona offesa può presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo.
4-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari, dopo avere verificato preliminarmente la sussistenza dei gravi indizi di reità di cui al comma 4-bis, dispone, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero o del difensore della persona offesa, i provvedimenti di cui al presente articolo».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 299 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) dopo le parole: «con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «ovvero nei procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale»;

2) le parole: «a cura della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del difensore dell'indagato o imputato»;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. La mancata esecuzione della comunicazione di cui al comma 2-bis comporta la decadenza del provvedimento di sostituzione o di revoca della misura cautelare, con conseguente ripristino della misura cautelare precedentemente applicata».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 310 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora il difensore dell'indagato o imputato abbia omesso di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 299, comma 2-bis, l'appello può essere proposto altresì dalla persona offesa e dal suo difensore».

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