PDL 1531

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1531

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Delega al Governo per la disciplina dell'installazione di meccanismi di blocco dei veicoli a motore in base al tasso alcolemico del guidatore

Presentata il 23 gennaio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La recente introduzione nel 2016 del reato di omicidio stradale e le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe previste dagli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, non sono ancora un deterrente sufficiente.
La legislazione vigente ha profondamente modificato le responsabilità di coloro che causano incidenti stradali mortali, poiché hanno commesso violazioni gravi del codice della strada, in particolare guidando sotto gli effetti di alcool o di droghe. Dalla certezza dell'impunità si è passati alla quasi certezza della sanzione penale, accompagnata dalla revoca della patente per un numero considerevole di anni.
Oltre agli abusi di alcool e di droghe, nella guida si registrano spesso anche altri comportamenti che possono costituire un grave pericolo per gli altri utenti della strada, quali l'uso spregiudicato del cellulare non solo per telefonare, ma anche per leggere e scrivere messaggi quando si è al volante. Certamente non è semplice fare prevenzione su comportamenti imprudenti (di cui tutti possiamo essere protagonisti) e non si può pensare di affrontarli solo innalzando le pene o prevedendo nuove fattispecie di reato: questo servirà, forse, a tacitare le coscienze e a dare un'idea di maggiore sicurezza, ma non è sufficiente.
Poiché, comunque, la guida in stato di ebbrezza è uno dei fenomeni che causano il maggior numero di incidenti stradali e di vittime e lItalia, purtroppo, è in forte ritardo nell'attività di prevenzione dei sinistri associati all'abuso di alcool, la presente proposta di legge intende introdurre l'obbligo dell'installazione nei veicoli di meccanismi di blocco che impediscano l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge (alcolock).
Il 15 maggio 2015 è entrata in vigore la direttiva 2015/653 (UE) della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, e che, tra l'altro, regolamenta l'installazione dell’alcolock.
Secondo quanto stabilito, le compagnie di assicurazione italiane, ai sensi dell'articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge per il mercato e la concorrenza», avrebbero dovuto offrire l'alcolock tra i propri servizi. Prima di mettersi alla guida, chi ha installato il meccanismo di blocco nel proprio veicolo è tenuto a soffiare all'interno del medesimo meccanismo. In tal modo è possibile misurare il tasso alcolemico del guidatore e solo in caso di superamento del test si può procedere all'accensione del veicolo; in caso contrario il motore resta spento.
Questo dispositivo aumenta la consapevolezza degli automobilisti, specie dei più giovani e dei neopatentati, di non essere sobri e può ragionevolmente indurre a non guidare.
La proposta di legge reca, quindi, all'articolo 1 una delega al Governo, volta a prevedere l'adozione di un decreto legislativo che introduca l'obbligo dell'installazione di meccanismi di blocco, quali il richiamato alcolock, adeguando la normativa prevista dagli articoli 132-ter e seguenti del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005; all'articolo 2 dispone che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto delegato, le compagnie di assicurazione sono obbligate a proporre clausole contrattuali che prevedano sconti tariffari a fronte dell'installazione di meccanismi di blocco dei veicoli qualora risulti un tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per la disciplina dell'installazione di meccanismi di blocco dei veicoli a motore in base al tasso alcolemico del guidatore)

1. Al fine di promuovere la maggiore sicurezza della circolazione stradale e autostradale e di contrastare la guida sotto l'influenza dell'alcool, ferme restando le disposizioni degli articoli 186 e 186-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte a introdurre e a disciplinare l'installazione di meccanismi elettronici che impediscano l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione dell'obbligo a decorrere dal 1° settembre 2019, provvedendo altresì ad adeguare il codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) adeguamento degli articoli 132-ter e seguenti del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.
(Disposizioni per promuovere la guida sicura)

1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge, le imprese di assicurazione, nel rispetto degli articoli 132-ter e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono tenute a inserire nei contratti assicurativi clausole che prevedono l'installazione nei veicoli di meccanismi di blocco elettronici che impediscano l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

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