PDL 1522

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1522

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BIANCHI,
MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZÓFFILI, ZORDAN

Disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa degli enti locali, di status e funzioni degli amministratori e di finanza locale

Presentata il 22 gennaio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha l'obiettivo di semplificare l'attività amministrativa e di rimuovere una serie di procedimenti e di ostacoli che rallentano l'operato dei sindaci e degli amministratori locali.
È opportuno che gli enti locali siano sgravati da procedure e adempimenti burocratici al fine di utilizzare tempo e risorse per svolgere più rapidamente l'attività amministrativa. Solo a titolo esemplificativo, si ricorda che per approvare un bilancio di previsione occorrono oggi circa cinquanta verifiche e adempimenti contabili. È quindi necessario procedere all'abrogazione di norme che prevedono adempimenti contabili obsoleti e superflui, apportare modifiche alle competenze del consiglio comunale ormai superate e molto altro ancora. È inopportuno che un comune con 1.000 abitanti abbia le stesse regole di un comune con 100.000 abitanti. Devono essere adottate norme che differenzino gli adempimenti a carico dei piccoli comuni che non hanno personale sufficiente o non adeguatamente formato per assolvere a tutti i compiti assegnati.
La presente proposta di legge si compone di sedici articoli.
L'articolo 1 reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità al fine di risolvere alcune criticità emerse nel corso del tempo a seguito dell'adozione di provvedimenti normativi contrastanti tra loro, con particolare riguardo al conferimento di incarichi. In primo luogo, si prevede che le cause di inconferibilità previste nei confronti dei componenti della giunta e del consiglio regionale, provinciale e comunale sono valide per un anno e non più per due. In secondo luogo, si prevede che le cause di inconferibilità e incompatibilità non sussistano quando le cariche siano conferite a titolo gratuito.
L'articolo 2 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 86, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per gli amministratori locali. La ratio della disposizione richiamata è di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa.
L'articolo 3 si propone di dare coerenza sistematica alla disciplina in materia di status degli amministratori, garantendo anche ai componenti degli organi istituzionali delle unioni di comuni il diritto al rimborso dei permessi retribuiti e degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e i rimborsi delle spese previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al pari di quanto espressamente previsto per le nuove province e per le città metropolitane.
L'articolo 4 introduce il principio, già contenuto come principio di delega nella legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», della distinzione netta tra la responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti e quella politico-istituzionale degli amministratori locali, in coerenza con il vigente assetto ordinamentale in materia che assegna funzioni gestionali in via esclusiva ai dirigenti.
L'articolo 5 contiene una serie di norme in materia di trattamenti sanitari obbligatori, prevedendo che la competenza ad adottare i provvedimenti che dispongono i medesimi trattamenti sia del direttore generale dell'azienda sanitaria locale, su proposta motivata del responsabile del dipartimento di salute mentale, e non più del sindaco.
L'articolo 6 prevede la soppressione di comunicazioni multiple di dati, stabilendo che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai comuni e alle città metropolitane comunicazioni e dati già in possesso delle stesse. L'articolo stabilisce altresì che la trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazione sugli stessi. Infine, si prevede la gratuità di accesso alle banche dati pubbliche da parte dei comuni e delle città metropolitane.
L'articolo 7 riguarda specificatamente l'abrogazione delle comunicazioni e dei dati inerenti al conto annuale delle spese sostenute per il personale qualora gli stessi siano già pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente». Con apposito decreto si provvede alla redazione di un modello standard di rilevazione dei dati del personale.
L'articolo 8 si prefigge di snellire le comunicazioni obbligatorie gravanti sugli enti locali. La norma prevede che non possa essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevati tramite la banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), nonché la predisposizione di un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella medesima banca dati.
L'articolo 9 dispone l'abolizione di alcuni adempimenti contabili a carico degli enti locali. In particolare, si elimina la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dei comuni di una situazione riepilogativa della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Parimenti, si elimina la comunicazione trasmessa all'ANCI/CNC (oggi IFEL) dei dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo di imposta municipale unica, sanzioni e interessi.
L'articolo 10 apporta modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di competenze del consiglio comunale.
L'articolo 11 semplifica l'attuale disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti. In particolare, la normativa attuale prevede che i revisori dei conti degli enti locali siano estratti a sorte da un elenco regionale. Tale modalità di scelta ha determinato, in molti casi, situazioni di scarsa collaborazione; sulla base di ciò, si propone che il presidente del collegio dei revisori sia eletto direttamente dal consiglio comunale, provinciale o metropolitano.
L'articolo 12 dispone l'eliminazione di limiti di spesa (50 per cento della spesa corrente per l'anno 2009) in materia di formazione di personale e di turismo nonché in materia di semplificazione sull'acquisto di immobili.
L'articolo 13 prevede semplificazioni in materia di imposta di registro. In particolare, il comma 1 riguarda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro sugli atti esecutivi per i comuni e le pubbliche amministrazioni. Il comma 2 concerne una modifica dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali immobiliari, che diviene fissa nella misura di 200 euro.
L'articolo 14 dà la possibilità ai comuni di far riscuotere la TARI dal soggetto che gestisce i rifiuti.
L'articolo 15 estende agli enti locali, che effettuano la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, la possibilità di effettuare via PEC gli avvisi e gli altri atti relativi al recupero di tutte le entrate di loro competenza.
L'articolo 16, infine, detta disposizioni in materia di progressioni verticali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, volte alla valorizzazione delle professionalità interne e da realizzare attraverso procedure che tengano conto della valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, dell'attività svolta, dell'esperienza maturata, dei risultati conseguiti e dell'eventuale superamento di precedenti procedure selettive.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Semplificazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità)

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, alinea, le parole: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «A coloro che nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero»;

2) al comma 2:

2.1) all'alinea, le parole: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «A coloro che nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che»;
2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli incarichi dirigenziali che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e di gestione nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le inconferibilità e le incompatibilità previste dal presente decreto non sussistono, con effetto retroattivo, nel caso in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo dell'ente pubblico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico ovvero regolato o finanziato da un soggetto pubblico, siano state conferite dall'amministrazione stessa a titolo gratuito.».

Art. 2.
(Trattamento contributivo degli amministratori locali lavoratori autonomi)

1. All'articolo 86, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1» sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua a essere iscritto alla data dell'incarico.

Art. 3.
(Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico dell'unione gli oneri connessi allo status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dagli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Art. 4.
(Responsabilità amministrativo-contabile
dei dirigenti)

1. All'articolo 107, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di vertice politico».

Art. 5.
(Trattamenti sanitari obbligatori)

1. Alla legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente, su proposta motivata del responsabile del dipartimento di salute mentale. I provvedimenti di cui al presente comma sono contestualmente notificati al sindaco»;

b) all'articolo 3, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale si dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato della proposta medica motivata di cui al sesto comma dell'articolo 1 e della convalida di cui al terzo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, al giudice tutelare competente per territorio.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente. In caso di mancata convalida, il direttore generale dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma è disposto nei confronti di un cittadino residente in un comune non afferente all'azienda sanitaria locale che lo ha emanato, ne va data comunicazione al sindaco del comune di residenza dell'infermo. Se il provvedimento di cui al primo comma è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno e in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al direttore generale dell'azienda sanitaria locale che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e al secondo comma, indicando l'ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al quarto comma è tenuto a comunicare al direttore generale dell'azienda sanitaria locale che ha disposto il ricovero, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario, nonché a comunicare l'eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il direttore generale, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare»;

c) all'articolo 4:

1) al primo comma, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «al direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente»;

2) al secondo comma, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente»;

d) all'articolo 5, secondo comma, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente».

Art. 6.
(Divieto di comunicazioni multiple di dati. Accesso gratuito alle banche dati di altre amministrazioni pubbliche)

1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di richiedere ai comuni e alle città metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di un'altra amministrazione pubblica.
2. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazione sugli stessi.
3. Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali e in applicazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i comuni e le città metropolitane accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche.

Art. 7.
(Conto annuale delle spese sostenute
per il personale)

1. La rilevazione e la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti internet istituzionali delle amministrazioni pubbliche dei dati contenuti nel conto annuale delle spese sostenute per il personale, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assolve anche gli adempimenti relativi alla comunicazione di tabelle e alla rilevazione di altri dati inerenti alle spese per il personale da inviare da parte dei comuni alle altre amministrazioni pubbliche. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, compreso un modello standard di rilevazione dei dati relativi alla spesa di personale.
2. Ogni altro onere informativo relativo alle spese per il personale da parte dei comuni si considera adempiuto attraverso la pubblicazione prevista dal comma 1.

Art. 8.
(Razionalizzazione delle comunicazioni
contabili degli enti locali)

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità amministrative indipendenti e della Corte dei conti, nonché, in generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevati tramite la banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella BDAP, che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente ai sensi della legislazione vigente, ai fini dell'acquisizione da parte della stessa banca dati. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, è aggiornato a intervalli non inferiori al biennio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con le quali si attesta l'esito positivo della trasmissione dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
3. All'articolo 114, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «e depositano i propri bilanci» sono soppresse.
4. L'articolo 1, comma 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.

Art. 9.
(Abolizione di comunicazioni contabili)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abolite le comunicazioni trasmesse alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze da parte dei comuni o dei concessionari relative alle situazioni riepilogative della gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abolite le comunicazioni trasmesse al Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale e alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze da parte dei comuni e relative ai dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di imposta municipale unica.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti emanati ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e dell'articolo 10, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze del consiglio comunale)

1. All'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia nei confronti dei cittadini, esclusi quelli di natura e con finalità organizzativa»;

b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, aventi tutte ad oggetto l'esercizio di funzioni o l'erogazione di servizi alla collettività»;

c) la lettera l) è abrogata.

Art. 11.
(Riforma della scelta dei revisori dei conti)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;

b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

«25-bis. Nei casi previsti dalla legge di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o, in ogni caso, nella fascia a più elevata qualificazione professionale.».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 12.
(Eliminazione dei limiti di spesa in materia di formazione del personale e del turismo. Semplificazioni in materia di acquisto di immobili)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle città metropolitane non si applica l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. L'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
3. L'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
4. All'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è soppresso.

Art. 13.
(Semplificazioni in materia
di imposta di registro)

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente:

«1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un'amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni o delle unioni di comuni, si applica l'imposta fissa di euro 200».

Art. 14.
(Riscossione della TARI da parte dei gestori dei rifiuti)

1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

«691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997».

Art. 15.
(Estensione della notifica via PEC
agli enti territoriali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, comprese le ingiunzioni fiscali previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 16.
(Progressioni verticali)

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.
2. Le procedure selettive riservate di cui al presente articolo tengono conto della valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, nonché dell'attività svolta, dell'esperienza maturata, dei risultati conseguiti e dell'eventuale superamento di precedenti procedure selettive. Le medesime procedure prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e di applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e di casi concreti.
3. Il numero di posti per le procedure selettive riservate di cui al presente articolo non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
4. L'attivazione delle procedure selettive riservate di cui al presente articolo determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile dall'ente locale ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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