PDL 152

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 152

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAOLO RUSSO, CARFAGNA, SARRO, PENTANGELO, FASANO

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, dall'imposta municipale propria e dalla tassa sui rifiuti in favore degli ultranovantenni

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende rispondere a un'esigenza di equità sociale e sostanziale, in quanto le migliaia di ultranovantenni italiani (di cui la gran parte donne), rappresentano nella quasi totalità dei casi una parte debole o debolissima sotto il profilo finanziario e patrimoniale, oltre che fisico; peraltro si può e si deve presumere che essi abbiano già più che largamente contribuito, nella loro lunga vita, alle entrate dello Stato e degli enti locali, ove naturalmente ne esistessero i presupposti reddituali o patrimoniali.
Di qui la proposta di legge, di cui si auspica una sollecita approvazione, volta ad esentare dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 1), dell'imposta municipale propria (articolo 2) e della tassa sui rifiuti (articolo 3) a decorrere dalle ore 0.01 del giorno di compimento del novantesimo anno di età, escludendo tali soggetti dal novero dei soggetti passivi di tributo alla mezzanotte dell'ultimo giorno dell'ottantanovesimo anno di vita.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino al giorno antecedente il compimento del novantesimo anno di età».

Art. 2.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nel caso di soggetti passivi persone fisiche, le disposizioni del presente articolo si applicano fino al giorno antecedente il compimento del novantesimo anno di età».

Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di soggetti passivi persone fisiche, le disposizioni del presente articolo si applicano fino al giorno antecedente il compimento del novantesimo anno di età».

Art. 4.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.
2. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione pubblica è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Viceministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; e) presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo e che sono cessati dalla carica perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione pubblica procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione, entro il 31 dicembre 2018. Dalle disposizioni del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al periodo precedente si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione pubblica inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

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