PDL 1517

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1517

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
POTENTI, MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZÓFFILI, ZORDAN

Modifiche all'articolo 545 del codice di procedura civile in materia di applicazione dei limiti alla pignorabilità dei ratei di pensione

Presentata il 17 gennaio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende colmare un vuoto normativo recentemente oggetto di isolati e innovativi pronunciamenti giurisprudenziali tra i quali si segnalano la sentenza della Corte di cassazione civile n. 206 dell'11 gennaio 2016, e alcuni pronunciamenti di tribunali (tribunale di Livorno giudice monocratico sentenza n. 942 del 2018 – dottor Cecconi).
Ci si riferisce al caso di pignoramento di arretrati della pensione (rectius, ratei di pensione – inferiori al minimo vitale – corrisposti in via differita rispetto alle scadenze temporali dei singoli ratei), sancendo l'applicabilità agli stessi delle medesime tutele previste per gli importi previsti a titolo di pensione. Per quel che riguarda gli emolumenti da pensione, l'orientamento della Consulta è nel senso che, pur mantenendo il limite del quinto del percepito, debba essere sottratta al regime generale di pignorabilità la parte necessaria a soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato (sentenza n. 506 del 2002). La Corte costituzionale ha, poi, contestualmente affermato la non assimilabilità del regime dei crediti pensionistici a quelli di lavoro, precisando che «individuato il proprium del disposto dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione nell'esigenza di garantire nei confronti di chiunque (con le sole eccezioni di crediti qualificati, tassativamente indicati dal legislatore) l'intangibilità della parte della pensione necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, non ne discende automaticamente analoga conseguenza riguardo alle retribuzioni. [... Ciò in quanto non] risulta incisa la ragione per cui, a proposito del regime della pignorabilità, questa Corte ha negato sussistere l'esigenza di una soglia di impignorabilità assoluta: da un lato, infatti, l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione enuncia un precetto che, quale espressione di un principio di solidarietà sociale, ha come destinatari anche (nei limiti di ragione) tutti i consociati, dall'altro, l'articolo 36 della Costituzione [...] indica parametri ai quali, [...] nei rapporti lavoratore-datore di lavoro, deve conformarsi l'entità della retribuzione, senza che ne scaturisca, quindi, vincolo alcuno per terzi estranei a tale rapporto, oltre quello – frutto di razionale “contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisca uno stipendio” (sentenze n. 20 del 1968 e n. 38 del 1970) – del limite del quinto della retribuzione quale possibile oggetto di pignoramento» (sentenza n. 506 del 2002) (sentenza n. 248 del 3 dicembre 2015).
Ferma restando la specificità della situazione del pensionato, è stato comunque riconosciuto, nella citata sentenza n. 506 del 2002, che l'individuazione dell'ammontare della parte di pensione idonea ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita rimane riservata, «nei limiti di ragione», alla discrezionalità del legislatore. Sotto quest'ultimo profilo è da sottolineare la novella prevista dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha inserito all'articolo 545 del codice di procedura civile il seguente comma: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».
I casi più significativi di lesione dell'importo de quo hanno riguardato i pignoramenti presso il soggetto terzo rappresentato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuati dall'ex agente della riscossione Equitalia Spa su importi in procinto di essere versati al pensionato, appunto, quali arretrati ad esso dovuti e, quindi, consistenti in assegni della pensione non ancora riscossi.
La norma di riferimento per il pignoramento eseguito dall'agente della riscossione è il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, in particolare, gli articoli 19 e 72-ter. Tuttavia, considerata la mancanza di un'espressa previsione nel citato articolo 72-ter in merito alla pensione e ai relativi limiti di pignorabilità nonché l'impossibilità di applicare agli arretrati della pensione la normativa stabilita esclusivamente per i crediti retributivi (anche in ragione dell'affermata inesistenza «di un parallelismo di pignorabilità delle retribuzioni e quella delle pensioni», come recita la citata sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2015), deve ritenersi applicabile il regime ordinario di cui al codice di procedura civile e che dunque le pensioni possano essere pignorate nei limiti del quinto dell'importo che residui una volta sottratto quanto necessario alle esigenze di vita primarie del beneficiario. In altri termini, il limite alla pignorabilità del cosiddetto «trattamento pensionistico minimo vitale» (di originaria formazione giurisprudenziale e di successivo recepimento legislativo nell'alveo del novellato articolo 545 del codice di procedura civile) non può essere eluso dal terzo pignorato allorquando lo stesso proceda all'accantonamento del quinto dei plurimi arretrati di pensioni maturati dal debitore esecutato. Non si vede, dunque, per quale ragione tale limite debba essere rispettato per il singolo rateo di pensione e non con riferimento alla pluralità di arretrati pensionistici corrisposti in un'unica soluzione differita, attesa l'evidente omogeneità strutturale e funzionale tra il singolo rateo pensionistico e gli arretrati citati. Ne consegue che al pensionato che sia in procinto di incassare degli arretrati di pensione vadano garantite le medesime tutele riservate a colui che abbia riscosso mensilmente il proprio assegno. «Diversamente argomentando, si è condivisibilmente sottolineato, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta; nel mentre il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo» (citata sentenza della Corte di cassazione civile n. 206 del 2016).
In altri termini, la parte di pensione pignorabile di ogni singolo assegno mensile potrà essere la porzione superiore a quella pari a una volta e mezzo la misura dell'assegno sociale (pari a euro 672,10, che è assolutamente impignorabile), rimanendo assoggettato al pignoramento, nei limiti del quinto, l'importo residuo.
Per quanto esposto, si intende quindi integrare il disposto del settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile prevedendo che qualora i ratei pensionistici siano corrisposti in un'unica soluzione, i limiti citati nel medesimo comma si applicano all'importo dei singoli ratei.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di ratei pensionistici corrisposti in un'unica soluzione, i limiti di cui al secondo periodo si applicano con riferimento all'importo dei singoli ratei».

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