PDL 1506

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1506

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BALDELLI, BARELLI, CARRARA, FIORINI, POLIDORI, PORCHIETTO, SQUERI

Semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni di carattere sociale per le forniture di energia elettrica, gas e acqua per i soggetti che versano in condizioni economiche disagiate

Presentata il 16 gennaio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a consentire l'accesso in modo automatico alla fornitura di servizi essenziali, quali l'energia elettrica, il gas e l'acqua, da parte delle fasce deboli della popolazione e ad ampliare, quindi, l'attuale platea dei soggetti beneficiari.
Infatti, dai dati disponibili dell'INPS e dell'ISTAT è emerso che su circa 2 milioni di famiglie che hanno potenzialmente diritto a ottenere i bonus sull'energia elettrica e sul gas, solo un terzo di esse ne fa annualmente domanda. Inoltre, il saldo attivo fra i nuovi ingressi e i mancati rinnovi si è progressivamente assottigliato, dopo il primo cospicuo ingresso nell'anno di avvio del sistema di assegnazione dei bonus.
Questo ridotto accesso alla prestazione sociale di beni indispensabili determina un aumento delle morosità. E sappiamo che, ad esempio, nel mercato dell'energia elettrica la morosità è un problema molto serio per tutti gli operatori del settore. Secondo il rapporto dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nel solo 2016 le richieste di sospensione per morosità hanno superato quota 1,2 milioni di clienti domestici. Nel mercato libero si tratta del 6,4 per cento dei consumatori, mentre nel mercato di maggior tutela il dato è più basso, essendo pari al 3,3 per cento.
Si pone, inoltre, la necessità di rafforzare il sistema dei controlli sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Dalle verifiche della Guardia di finanza, infatti, è emerso che il 60 per cento delle dichiarazioni relative all'ISEE è basato su autodichiarazioni irregolari, nonostante la riforma dello stesso ISEE operata dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In particolare, nei primi mesi del 2018 il tasso di irregolarità è stato del 90 per cento per le esenzioni dai ticket sui farmaci e del 39 per cento per le richieste di prestazioni sociali.
Più che aumentare i controlli «a valle» è sempre necessario incrociare «a monte» i dati delle proprietà immobiliari, dei redditi e delle giacenze medie sui conti correnti o, per avere risultati ancora più affidabili, inserire i dati delle amministrazioni in un modulo dell'ISEE precompilato, che era stato già previsto nel 2018, ma non è poi stato introdotto. L'INPS avrebbe dovuto predisporre il «casellario», un fascicolo con le prestazioni sociali percepite da ciascun cittadino, ma il progetto non è mai decollato. Sarebbe logico che, in base all'ISEE, si applicassero in automatico alcune misure in funzione della situazione di ciascun soggetto.
Alla luce di quanto illustrato, la presente proposta di legge prevede che sia individuata la modalità più efficiente per l'attribuzione in modo automatico dei bonus sull'energia elettrica e sul gas, attraverso il semplice utilizzo dei dati già in possesso dell'INPS, e che siano, altresì, disciplinate le modalità di riconoscimento automatico del bonus sul servizio idrico in favore dei soggetti che versano in situazione di disagio economico e che già percepiscono i bonus sull'energia elettrica e sul gas.
Le disposizioni della presente proposta di legge erano state già proposte in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 dall'emendamento 11.2 Baldelli, Gelmini ed altri, che però non è stato approvato. Inoltre, il 16 gennaio 2019, in sede di Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, è stata approvata una risoluzione sulla riscossione degli oneri generali del sistema elettrico (n. 8-00010), nella quale è contenuto un impegno volto «a predisporre iniziative per una più semplice ed immediata fruizione del bonus in bolletta a favore degli aventi diritto al fine di contrastare la povertà energetica e di ridurre il rischio morosità nei clienti domestici minimizzando i costi di funzionamento».
Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, valutati in 80 milioni di euro in ragione d'anno, si è previsto di utilizzare risorse statali, invece di porli a carico degli altri utenti dei servizi stessi. Questo per motivi di equità in quanto la copertura a carico del bilancio dello Stato assicura la progressività dell'imposta, mentre quella effettuata sulle altre utenze appare meno selettiva, con una ricaduta a pioggia che non tiene conto delle condizioni economiche delle utenze, ma solo dei consumi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, di cui all'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è riconosciuta automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è compreso entro i limiti stabiliti, utilizzando le informazioni disponibili dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ai fini dell'erogazione della compensazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferisce le informazioni al Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, d'intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, definisce le modalità operative più efficienti per l'erogazione della compensazione di cui al primo periodo.
2. La tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate è riconosciuta automaticamente a coloro che usufruiscono della compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas di cui al comma 1 del presente articolo. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente disciplina le modalità di riconoscimento automatico del beneficio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 80 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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