PDL 15

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 15

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Perché inserire la tutela degli animali nella Costituzione? Stiamo assistendo a un fenomeno prima culturale e poi giudiziario, l'elevazione dello status di animale da mera res ad essere senziente, ed è evidente che il nostro ordinamento giuridico debba ormai conformarsi a questo deciso mutamento, anche per evitare ulteriori paradossi e tensioni sociali.
Gli operatori del diritto quali magistrati, avvocati e Forze di polizia nella loro qualità di anello di congiunzione tra la legislazione (e quindi la politica, essendo le leggi frutto di una precisa scelta politica del legislatore) e la pratica, la vita reale, nel contribuire a creare il cosiddetto diritto vivente, in questo caso in materia di diritti degli animali, registrano lacune e problematiche che oggi abbiamo l'obbligo morale e giuridico di colmare.
Abbiamo quindi l'inderogabile necessità di intervenire di fronte a sempre più precise istanze di tutela da parte della collettività.
Com'è noto la normativa penale a tutela degli animali nel 2004 (legge n. 189 del 2004) e nel 2010 (legge n. 201 del 2010) è stata sensibilmente rafforzata e interviene a cristallizzare un principio ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione – sezione III penale, sentenza n. 39053 del 23 settembre 2013), un principio veramente innovativo per la cultura e per la società italiane di cui occorre prendere atto, ovvero che l'animale non è più una res, un oggetto nella mera disponibilità del padrone, ma un essere senziente che non può essere ucciso o maltrattato per motivi di opportunità e di convenienza ma solo per necessità.
L'articolo 544-bis del codice penale recita, appunto, che è soggetto alla reclusione da quattro mesi a due anni «Chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale», analogamente l'articolo 544-ter punisce il maltrattamento «non necessitato», e già il Trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dal Trattato di Lisbona, tutelava gli animali quali esseri senzienti, stabilendo testualmente nelle «Disposizioni di applicazione generale» che «nel formulare e implementare le politiche sull'agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca, l'Unione e gli Stati membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali».
Pertanto oggi la vita, la salute e le condizioni di detenzione degli animali sono beni penalmente rilevanti perché tutelati dalla normativa penale che ha elevato a reati la loro lesione con pene fino ai due anni di reclusione (articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale).
È sul concetto di necessità e sulle pratiche che sono scriminate nel loro causare morte e dolore agli animali che oggi rileviamo le maggiori problematiche perché l'opinione pubblica, così come le stesse norme di protezione approvate nei diversi settori, iniziano a mettere in discussione da un punto di vista politico e sociale molte pratiche di antico retaggio culturale o storico, in quanto causano uccisioni che appaiono sempre più ingiustificate.
Nell'applicazione della normativa penale, che ai sensi delle ultime pronunce della Corte di cassazione si applica a tutti gli animali, compresi quelli oggetto di norme speciali, o meglio commerciali (Corte di cassazione, sezione III penale, sentenze n. 11606 del 26 marzo 2012 e n. 5979 del 13 dicembre 2012-7 febbraio 2013), nei tribunali affrontiamo in questi giorni il pericoloso quanto complicato dualismo tra bene ed essere senziente per quanto riguarda la natura dell'animale, in quanto all'animale oggetto di pratiche commerciali, quindi bene o prodotto, sono attribuiti diritti quale essere senziente da parte del codice penale e della normativa europea, con i logici contrasti che ne derivano in base al contrasto tra le leggi dell'economia e quelle dell'etologia. Al di fuori dei tribunali sempre più forti sono le pressioni dei gruppi, movimenti e associazioni che, in linea con gli ulteriori diritti sociali, chiedono una sola cosa, cioè tutele precise per gli animali.
Pertanto l'autorità giudiziaria si trova a dirimere delicate controversie nelle quali l'animale, prodotto o bene giuridico, diventa vittima del reato, e nelle quali si contemperano le diverse esigenze e i diversi equilibri dettati dalle pratiche commerciali.
In quest'ottica, e anche alla luce delle molte questioni di ordine sociale oltre che giuridiche emerse, riteniamo che una copertura costituzionale ai diritti animali, viste le numerose norme in materia contrapposte, sia pertanto oggi doverosa in quanto destinata a cristallizzare princìpi sociali di fatto già esistenti e a supportare gli operatori giuridici nella serena applicazione delle norme che già esistono e che vanno tutte nella direzione di sempre maggiore tutela degli animali quali esseri senzienti, nonché a orientare il legislatore nazionale verso l'abolizione di attività ormai obsolete e inaccettabili che causano morte e dolore agli animali.
La proposta di legge costituzionale non prevede nulla di rivoluzionario, anzi, si limita a recepire e a codificare alcuni princìpi di fatto già presenti nel nostro ordinamento giuridico, a fronte dei forti cambiamenti culturali emersi, dando loro la forma e l'autorevolezza di princìpi costituzionali.
Il testo proposto prevede, dunque, l'inserimento della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione in quanto beni già previsti dall'articolo 117, nonché di un nuovo comma nell'articolo 9 nel quale è di fatto sancito il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, di derivazione europea e dunque già cogente nel nostro ordinamento ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel quale è previsto che la Repubblica promuove e garantisce ciò che già oggi deve garantire ai sensi del codice penale (legge n. 189 del 2004) ovvero la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le caratteristiche etologiche dell'animale.
Per quanto riguarda la competenza in materia, il testo prevede che, così come è disposto per la materia ambientale, la competenza sia esclusiva dello Stato ai sensi del novellato articolo 117, secondo comma, lettera s), della stessa Costituzione.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, l'ambiente e gli ecosistemi»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli animali sono esseri senzienti e la Repubblica ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche».

Art. 2.

1. Alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché degli animali».

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