PDL 1494-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1494-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BENAMATI, BAZOLI, BONOMO, LACARRA,
GAVINO MANCA, NARDI, ZARDINI

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

Presentata il 14 gennaio 2019

(Relatore: ZARDINI )

NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 22 settembre 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato la proposta di legge n. 1494 nel testo risultante dagli emendamenti approvati e rilevato che:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

all'articolo 1, il comma 2 prevede che lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega; si tratta di una formulazione che merita apprezzamento in quanto in precedenti occasioni il Comitato ne ha richiesto l'adozione in alternativa al ricorso alla tecnica dello «scorrimento», vale a dire la norma procedurale che prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni, rendendo così complesso individuare in termini inequivoci la scadenza del termine di delega (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 29 maggio 2019 sulla proposta di legge C. 1549 in materia di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e delega per il sostegno delle filiere etiche di produzione);

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'alinea del comma 1 dell'articolo 2 prevede che il Governo attui la delega conferita «anche in linea con i princìpi generali che regolano la crisi d'impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili»; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere meglio la portata del rinvio operato, ad esempio indicando le norme generali alle quali si intende fare riferimento; nel caso in cui poi si intenda fare riferimento al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, andrebbe altresì valutato l'impatto sulla previsione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 118 del 2021, attualmente all'esame del Senato (S. 2371), che ha rinviato l'entrata in vigore del codice al 16 maggio 2022, fatta eccezione delle disposizioni di cui al titolo II della parte I concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi, per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023; il principio direttivo di cui alla lettera f-bis) del comma 2 stabilisce un aggiornamento almeno triennale dell'albo dei commissari straordinari, nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; al riguardo, con riferimento al criterio della rotazione, si valuti l'opportunità di approfondire se si intenda fare riferimento al fatto che, a parità di altri requisiti, la presenza nell'albo sarà a rotazione, come sembra desumersi dal tenore letterale della disposizione, oppure al fatto che la scelta dei commissari da nominare all'interno dell'albo avverrà con un criterio di rotazione come ragioni di logica giuridica, ma non la formulazione letterale della norma, inducono a pensare; il principio direttivo di cui alla successiva lettera q) prevede la legittimazione del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria; al riguardo si valuti l'opportunità di specificare se la presentazione dell'istanza debba avvenire congiuntamente da parte del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza o anche disgiuntamente;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 1, alinea e lettere f-bis) e q).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1494, recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, come modificata nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come la proposta di legge rechi una delega legislativa avente ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, volta a unificare la disciplina vigente, stratificatasi sulla base di diversi interventi normativi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori, l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione, trattandosi di imprese che – seppure in stato di insolvenza – rivestono per le loro dimensioni un particolare rilievo economico e sociale;

evidenziato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge preveda disposizioni di delega riconducibili alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

evidenziato come assuma altresì rilievo la materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e come al riguardo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004, abbia individuato come sotteso a tale competenza «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1494, recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'applicazione della disciplina del numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità per il gruppo di imprese, ai fini della determinazione della soglia di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, giacché la prima soglia è comunque più alta rispetto a quella stabilita dall'attuale previsione normativa (200 unità) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 270 del 1999;

per ciò che concerne la possibilità per i tribunali di svolgere gli adempimenti previsti entro i termini indicati all'articolo 2, comma 1, lettere e) e l), si evidenzia che l'individuazione, tra i tribunali già esistenti, di quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali che vedono la presenza di giudici già specializzati in tale materia, garantisce il rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni in esame;

ai citati adempimenti pertanto si potrà far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività già ordinariamente svolte dal Ministero della giustizia e attuabili attraverso una più razionale ridistribuzione del personale e dei carichi di lavoro presso gli uffici giudiziari interessati;

con riferimento ai criteri di remunerazione del commissario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), si evidenzia che i relativi compensi sono, in ogni caso, a carico delle imprese assoggettate alla procedura e non ricadono sulla finanza pubblica;

per quanto concerne l'articolo 2, comma 1, lettere f) e f-bis), gli adempimenti amministrativi di tenuta dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, da aggiornare con periodicità triennale, saranno fronteggiati nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie, trattandosi di attività istituzionale del Dicastero dello sviluppo economico, svolta attraverso la competente Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali;

il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), prevede che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979;

il predetto articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979 prevede che il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, fermo restando che l'ammontare complessivo delle garanzie prestate non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, l'ammontare di 150 milioni di euro;

tale norma, in fase applicativa, deve essere interpretata alla luce della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli Orientamenti sugli aiuti di Stato e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);

il principio e criterio direttivo di cui alla predetta lettera s), pertanto, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, riconoscendo la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del citato articolo 2-bis «entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea», prescrive sostanzialmente di integrare la vigente normativa nazionale in materia di garanzia dello Stato sui debiti delle imprese in amministrazione straordinaria dando evidenza, tra l'altro, delle condizioni cui ancorare la garanzia dello Stato ai fini della sua concessione all'impresa in difficoltà;

rilevata infine la necessità, all'articolo 1, comma 2, di prevedere che lo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere sia corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo,.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1494 Benamati, recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, come risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione in sede referente;

richiamati, per quanto di competenza della Commissione Finanze, i criteri e princìpi direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che prevede che requisito per l'iscrizione nell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza debba essere l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati o dei consulenti del lavoro, e di cui alla lettera m) del medesimo comma, secondo la quale si dovrà prevedere che le società quotate in mercati regolamentati possano essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in via provvisoria dal Ministro dello sviluppo economico, con contestuale nomina del commissario straordinario;

ricordato infine che il Governo ha inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, e che tra gli ambiti di intervento prioritario per il raggiungimento di tale obiettivo rientra una revisione del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

segnalato che la revisione del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza dovrà avvenire in particolare mediante:

l'attuazione della direttiva (UE) n. 1023/2019 relativa alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione;

la revisione degli accordi di risoluzione extragiudiziale, al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso;

il potenziamento dei meccanismi di allerta;

la specializzazione degli uffici giudiziari e delle autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali;

l'implementazione della digitalizzazione delle procedure, anche attraverso la creazione di un'apposita piattaforma online;

ritenuto opportuno che, nell'attuazione della delega, il Governo agisca in coerenza con i sopra richiamati obiettivi dell'intervento sul codice della crisi di impresa e dell'insolvenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1494 Benamati, recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

condivise le finalità del provvedimento, che intende assicurare la coerenza sistematica della disciplina applicabile ai casi di insolvenza delle imprese di grandi dimensioni, a seguito degli interventi che si sono susseguiti in materia, assicurando un adeguato contemperamento tra le esigenze dei creditori e quelle pubblicistiche sottese all'interesse alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per la loro dimensione, appaiono di particolare rilievo economico e sociale;

considerato che, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, che dovranno trovare attuazione anche tenendo conto dei princìpi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili, l'articolo 2, comma 1, lettera a), confermando l'impostazione della normativa vigente, prevede un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;

osservato che, in ordine ai requisiti di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, l'articolo 2, comma 1, lettera b), prevede l'innalzamento della soglia occupazionale, attualmente fissata a 200 dipendenti, ad almeno 250 dipendenti, per la singola impresa, e a 800 per più imprese appartenenti a un unico gruppo, e richiede altresì l'esistenza di concrete prospettive di recupero e di salvaguardia dei livelli occupazionali, diretti e indiretti;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera m), modifica i requisiti per l'attivazione della procedura di accesso diretto all'amministrazione straordinaria, disciplinata dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, stabilendo un innalzamento della soglia occupazionale prevista dalla normativa vigente;

ritenuto che, anche nel quadro della nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, debbano essere confermate le previsioni di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, secondo cui per i dipendenti delle aziende commissariate la durata della cassa integrazione straordinaria è equiparata a quella dell'attività commissariale;

segnalata l'esigenza che, nei casi in cui nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria si riscontri la necessità di procedere a riorganizzazioni o si determinino esuberi di personale, sia garantita l'attivazione di adeguati interventi di politica attiva del lavoro, anche attraverso il ricorso a servizi di outplacement,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (C. 1494 Benamati), quale risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito;

premesso che la proposta di legge:

delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (articolo 1);

l'articolo 2 contiene i princìpi e criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale;

rilevato che tra i princìpi e criteri direttivi è contemplato quello per cui per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria viene tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea;

valutato come la proposta di legge sia volta ad unificare una disciplina stratificata su diversi interventi normativi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale;

considerato che la proposta di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Delega al Governo e procedura
per il suo esercizio)

Art. 1.
(Delega al Governo e procedura
per il suo esercizio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

1. Identico.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato.

3. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Identico.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, anche in coerenza con i princìpi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate dall'articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;

a) identica;

b) individuare i presupposti di accesso alla procedura, con riguardo all'esistenza congiunta di:

b) identica;

1) uno stato di insolvenza;

2) un rilevante profilo dimensionale, da quantificare sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi;

3) un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese;

4) concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta;

c) stabilire che l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di un'istruttoria improntata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale al rispetto dei princìpi del contraddittorio e del diritto di difesa;

c) identica;

d) disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura;

d) identica;

e) prevedere che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda di cui alla lettera c), accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b), dichiari lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato;

e) identica;

f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse necessari per l'iscrizione nell'albo medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo l'avere svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa e l'avere maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi;

f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse necessari per l'iscrizione nell'albo medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati o dei consulenti del lavoro, con specifica esperienza almeno quinquennale nella gestione di crisi di impresa, e l'avere svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'avere maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi;

g) prevedere, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed efficienza, la periodicità almeno triennale dell'aggiornamento dell'albo;

g) stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera f); prevedere che lo stesso soggetto non possa essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo ovvero in casi eccezionali e motivati; prevedere altresì per i commissari straordinari il divieto, sanzionabile con la revoca dell'incarico, di ricevere incarichi professionali da professionisti incaricati della stessa funzione o di conferirli ai medesimi;

h) identica;

h) prevedere che il commissario straordinario possa essere successivamente revocato, per giusta causa, dal Ministro dello sviluppo economico, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza di cui alla lettera n);

i) prevedere che il commissario straordinario possa essere successivamente revocato, per giusta causa, dal Ministro dello sviluppo economico, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza di cui alla lettera o);

i) stabilire criteri e modalità di remunerazione del commissario che tengano conto dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata e che siano commisurati, secondo fasce coerenti con le dimensioni dell'impresa:

l) identica;

1) all'attivo realizzato e al passivo accertato, nel rispetto dei limiti stabiliti per le altre procedure concorsuali;

2) al fatturato realizzato durante l'esercizio dell'impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per i compensi degli amministratori delle società pubbliche non quotate;

l) prevedere che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca a un professionista iscritto nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera f) l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria; prevedere che, in alternativa, il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;

m) identica;

m) prevedere che, per le società quotate in mercati regolamentati, per le imprese con almeno 1.000 dipendenti e un volume di affari pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2), nonché per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla lettera b), il Ministro dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario secondo i criteri di cui alla lettera g), e che in tale caso il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b), confermi entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima;

n) prevedere che per le imprese con almeno 1.000 dipendenti e un volume di affari pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2), nonché per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla lettera b), il Ministro dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario secondo i criteri di cui alla lettera h) , e che in tale caso il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b), confermi entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima;

n) disciplinare le modalità di nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministro dello sviluppo economico e, per quanto riguarda i componenti da individuare tra i creditori, da parte del tribunale, nonché la sua composizione e i suoi poteri, specialmente con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;

o) disciplinare le modalità di nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministro dello sviluppo economico e, per quanto riguarda i componenti da individuare tra i creditori, da parte del tribunale, nonché la sua composizione e i suoi poteri, specialmente con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, determinando i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità dei componenti;

o) disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare:

p) identica;

1) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti;

2) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto;

3) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore;

p) definire i contenuti del programma di ristrutturazione sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché la durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, assicurandone la flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento;

q) identica;

q) legittimare il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali; attribuire analoga facoltà a una percentuale non irrisoria dei creditori, consentendone l'esercizio non prima di un congruo termine, in modo da garantire la stabilità della procedura, nella fase iniziale, e l'effettività della tutela dei creditori;

r) legittimare il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza a presentare disgiuntamente al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali; attribuire analoga facoltà a una percentuale non irrisoria dei creditori, consentendone l'esercizio non prima di un congruo termine, in modo da garantire la stabilità della procedura, nella fase iniziale, e l'effettività della tutela dei creditori;

r) disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti;

s) identica;

s) prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi di imprese e all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

t) identica.

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