PDL 1482

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1482

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GELMINI, OCCHIUTO, VITO, BALDELLI, MUGNAI, POLIDORI, ROTONDI, CARFAGNA, MULÈ, PALMIERI, ANGELUCCI, APREA, BAGNASCO, BARATTO, BARELLI, ANNA LISA BARONI, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, BENDINELLI, BENIGNI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, BIGNAMI, BOND, BRAMBILLA, BRUNETTA, CALABRIA, CANNATELLI, CANNIZZARO, CAON, CAPPELLACCI, CARRARA, CASCIELLO, CASINO, CASSINELLI, CATTANEO, CORTELAZZO, COSTA, CRISTINA, D'ATTIS, DALL'OSSO, DELLA FRERA, D'ETTORE, FASANO, FASCINA, FATUZZO, FERRAIOLI, FIORINI, FITZGERALD NISSOLI, GREGORIO FONTANA, GAGLIARDI, GERMANÀ, GIACOMETTO, GIACOMONI, LABRIOLA, MANDELLI, MARIN, MARROCCO, MARTINO, MAZZETTI, MILANATO, MINARDO, MUSELLA, NAPOLI, NEVI, NOVELLI, ORSINI, PEDRAZZINI, PELLA, PENTANGELO, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, PITTALIS, POLVERINI, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO, RAVETTO, RIPANI, ROSSELLO, ROSSO, RUFFINO, RUGGIERI, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SANTELLI, SARRO, ELVIRA SAVINO, SANDRA SAVINO, SCOMA, COSIMO SIBILIA, SILLI, SIRACUSANO, SISTO, SORTE, SOZZANI, SPENA, SQUERI, TARTAGLIONE, MARIA TRIPODI, VALENTINI, VERSACE, VIETINA, ZANELLA, ZANETTIN, ZANGRILLO

Riduzione dell'imposta sul reddito delle società per gli enti senza scopo di lucro e gli istituti autonomi per le case popolari

Presentata il 29 dicembre 2018

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Onorevoli Colleghi! — La legge di bilancio per l'anno 2019, di imminente approvazione, introdurrà disposizioni volte a rivedere la normativa in materia di agevolazioni fiscali per gli enti che svolgono attività di volontariato, nel senso di prevedere l'abrogazione dell'aliquota agevolata dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
I commi 51 e 52 dell'articolo 1 del disegno di legge, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, intervengono infatti sulla disciplina che prevede la riduzione alla metà dell'aliquota dell'IRES in favore di alcuni enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.
In particolare, il comma 51 abroga l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che riduce alla metà l'aliquota dell'IRES (dal 24 al 12 per cento) per i seguenti enti, ivi indicati nel comma 1: enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondano ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di «in house providing» e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
L'ampio universo delle associazioni di volontariato comprende enti di natura diversa attivi nei più svariati settori di intervento, che rappresentano una ricchezza e una risorsa straordinaria per il Paese, quale specifica modalità di espressione della cittadinanza attiva e patrimonio di esperienze portatrici di valori etici e morali di rilevanza fondamentale in una società democratica e civile.
Gli enti che operano nel settore del volontariato non perseguono scopo di lucro e si propongono esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che svolgono anche attraverso la gestione di un patrimonio a tali interventi finalizzato e spesso derivante da donazioni di privati.
Le attività svolta dagli enti e dalle associazioni di volontariato riguardano i settori più deboli della società, intervengono dove le istituzioni pubbliche non riescono ad arrivare, sia per l'assistenza nei casi di emarginazione sociale, sia più semplicemente per l'erogazione capillare di servizi.
L'intervento operato dalla legge di bilancio per l'anno 2019 avrà ripercussioni negative determinando la riduzione non soltanto delle attività e degli interventi svolti, ma anche dei livelli occupazionali derivanti dalla prestazione di tali attività. Il prezzo più caro lo pagheranno le realtà economicamente più deboli e più bisognose di assistenza, tanto più dove è meno forte l'organizzazione dei pubblici servizi; si determinerà, di conseguenza, anche una forte crisi del sentimento di solidarietà sociale.
Il Governo si è già formalmente impegnato a modificare la suddetta disposizione, ripristinando l'agevolazione soppressa. Ma le parole non bastano e la norma di fatto sarà in vigore dal prossimo 1° gennaio. È pertanto necessario approvare quanto prima una disposizione tesa a reintrodurre l'aliquota agevolata per la tassazione dei redditi degli enti e delle associazioni di volontariato.
La presente proposta di legge mira pertanto a ripristinare la normativa vigente sino al 31 dicembre 2018. Ci auguriamo che si proceda all'immediata iscrizione della proposta di legge nel calendario dei lavori della Camera, con un esame in tempi brevi, attraverso cui sia possibile porre rimedio quanto prima all'approvazione di una norma dannosa e sbagliata, al fine di valorizzare e potenziare le attività di volontariato e di riconoscere il pieno valore sociale degli enti che operano senza scopo di lucro.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 2019, l'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondano ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di «in house providing» e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.
3. La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo codice.

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