PDL 1460

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1460

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DADONE, MACINA, DIENI, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, BRESCIA, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, D'AMBROSIO, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI, SURIANO, ELISA TRIPODI

Disposizioni in materia di conflitti di interessi, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari

Presentata il 19 dicembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – Prima di entrare nelle istituzioni e in particolare prima di accedere alle cariche elettive del Parlamento, il Movimento 5 Stelle aveva raccolto 350.000 firme a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare nota come «Parlamento pulito».
Gran parte delle norme da essa previste, atte a garantire, salvaguardare, promuovere e rafforzare una concreta e reale onorabilità e levatura etico-politica degli eletti in Parlamento, resta ancora oggi esclusivamente sulla carta.
I tempi, però, stanno cambiando, e con tutta evidenza le maggioranze più o meno larghe, gli accordi trasversali e i Governi arroccati e politicamente blindati dietro alla sfrenata decretazione d'urgenza e ai numerosi voti di fiducia non hanno potuto fermare l'inesorabile onda di cambiamento che l'evoluzione politico-istituzionale oltre che sociale sta propagando.
Ostacoli rilevanti, ma come già sostenuto non sufficienti a questo miglioramento sono stati riscontrati anche in alcune procedure interne ai rami del Parlamento, procedure che fanno riferimento a complessi normativi passati, che oggi sono da considerare quanto meno obsoleti, non già nell'approccio utilizzato o nei loro princìpi, quanto nelle ricadute concrete ed effettive che possono avere nel presente e nel futuro.
Gran parte delle norme che definiscono le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità parlamentari appare oggi desueta, non coerente con la realtà circostante, progressivamente indebolita, spuntata dal processo di evoluzione e trasformazione economica, finanziaria, societaria e, più in generale, socio-economica. Si tratta, talvolta, di norme che permettono interpretazioni ampie e spesso soggette a un approccio squisitamente politico e soggettivo, invece che a quello istituzionale e oggettivo.
Per questo motivo si è ritenuto necessario stabilire, nella maniera più efficace possibile, le condizioni di eventuali ineleggibilità e incompatibilità parlamentari, presentando una cornice di princìpi e una gamma di profili che limitino l'interpretazione soggettiva e politica ma offrano delle chiavi di verifica e valutazione oggettiva al fine di permettere l'applicazione corretta e coerente della legge.
In questa prospettiva, la presente proposta di legge vuole innanzitutto definire, all'articolo 1, i princìpi generali entro i quali le funzioni pubbliche, e in particolare quella di parlamentare, debbono essere svolte nel perseguimento e nella salvaguardia esclusiva degli interessi pubblici, finanche in netta contrapposizione e quindi in condizione di primato assoluto rispetto agli interessi privati.
All'articolo 2 sono definite le cause di conflitto di interessi, al fine di offrire un recinto concettuale, di principio normativo e quindi di pragmatismo sostanziale, nel quale definire in via ultimativa le condizioni di conflitto di interessi in cui un parlamentare può venire a trovarsi. Tali condizioni, ferme restando quelle già presenti a norma di legge, sono individuate, estrapolate, sviluppate e aggiornate rispetto alla realtà odierna, a partire dalla normativa vigente e, in particolare, dalla legge 15 febbraio 1953, n. 60, e, per la carica di deputato, dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Si definiscono pertanto le condizioni di conflitto di interessi nell'alveo delle cariche ricoperte o delle proprietà, del possesso o della disponibilità di partecipazioni societarie in realtà economiche che abbiano rapporti con lo Stato. Quest'ultimo è inteso in senso ampio, in modo da comprendere in maniera coerente anche le diramazioni della pubblica amministrazione centrale e periferica, regionale, locale e in generale territoriale.
Un eventuale rapporto autorizzatorio, concessorio o di accreditamento o un contratto regolato dal codice degli appalti tra lo Stato e il parlamentare – non già in quanto rappresentante dello Stato stesso, ma in quanto imprenditore, gestore o amministratore – in condizioni di evidente rilevanza economica, nonché in settori di interesse strategico per l'interesse nazionale, come l'informazione, l'energia, le infrastrutture e i trasporti, gli altri servizi pubblici e la difesa, rappresenta, secondo la presente proposta di legge, un elemento di conflitto di interessi sostanziale. Sulla scorta di questa definizione del conflitto di interessi per l'ufficio di parlamentare, la presente proposta di legge va a individuare e quindi ad esplicitare e formalizzare le condizioni di eventuale ineleggibilità e incompatibilità parlamentari.
All'articolo 3 è modificata, in senso esplicativo e limitatamente ampliativo, la gamma di cariche e di condizioni patrimoniali – in senso ampio – che, se ricoperte nei trecento giorni precedenti all'accettazione della candidatura, costituiscono motivo di ineleggibilità. Si ritiene, infatti, che tali situazioni possano o abbiano potuto condizionare, in violazione del principio della parità di accesso all'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica del Paese, la competizione elettorale, nonché la scelta stessa della candidatura, e influire ex ante sul processo di selezione. Per questo motivo, le condizioni di ineleggibilità, laddove rilevate, determinano l'immediata ed esecutiva decadenza dall'ufficio di parlamentare.
Il conflitto di interessi, come definito all'articolo 2, con riferimento a condizioni ben precisate e a termini temporali definiti, limita quindi l'eleggibilità del parlamentare sulla scorta dei princìpi costituzionali e della necessaria individuazione di uno strumento normativo di positiva discriminazione, a garanzia di quegli stessi princìpi costituzionali. Lo stesso diritto all'elettorato passivo viene tutelato dalla presente proposta di legge laddove essa individua, in maniera specifica e dettagliata, le condizioni che lo limitano.
L'articolo 4 individua, invece, le condizioni di incompatibilità che, a differenza di quelle di ineleggibilità, sono più ampiamente definite al fine di rispettare non solo i princìpi costituzionali succitati, ma soprattutto il principio di necessaria coerenza con la realtà che caratterizza attualmente il nostro Paese.
Le condizioni di incompatibilità basate sul conflitto di interessi, così come definito all'articolo 2, prevedono quindi per il parlamentare interessato la possibilità di scegliere come rimuovere le cause di incompatibilità. Al fine di garantire un adeguato e legittimo svolgimento delle funzioni di parlamentare, l'articolo 5 prevede che il deputato o senatore in condizione di incompatibilità deve provvedere alla rimozione della causa di incompatibilità entro i trecento giorni successivi alla decisione con cui la Camera alla quale appartiene ne ha riconosciuto la sussistenza. Qualora non rimuova le cause di incompatibilità entro il termine fissato, sarà considerato decaduto d'ufficio.
Considerando che la presente proposta di legge disciplina le condizioni di conflitto di interessi, di ineleggibilità e di incompatibilità parlamentari in modo chiaro ed esaustivo, si ritiene che debba essere sanzionato pecuniariamente chi, pur sussistendo una delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4, decida comunque di candidarsi e sia successivamente giudicato ineleggibile o incompatibile.
L'articolo 5, ai commi 8 e 9, stabilisce quindi tre ipotesi per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il primo caso riguarda i parlamentari giudicati ineleggibili, per i quali è prevista una sanzione di importo pari a quattro volte l'indennità maturata fino alla data della dichiarazione di ineleggibilità [comma 8, lettera a)]. Nel caso di incompatibilità, invece, il parlamentare – come si è detto – può scegliere, entro trenta giorni dalla data della deliberazione con cui la Camera competente ha dichiarato l'incompatibilità, se dimettersi dalla carica oppure rimuovere le cause di incompatibilità. Qualora l'incompatibilità sia stata dichiarata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ed esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2 (ossia nei casi di conflitto di interessi derivante dalla disponibilità di beni patrimoniali), il membro del Parlamento che intende rimuovere la causa di incompatibilità mantenendo il mandato parlamentare è vincolato a tale autonoma scelta, che prevede la rimozione della causa di incompatibilità nel termine perentorio di trecento giorni. Se, trascorso questo termine, le cause di incompatibilità non sono rimosse né sono intervenute le dimissioni, il parlamentare decade dal mandato elettivo ed è soggetto a una sanzione pecuniaria di importo pari a otto volte l'indennità maturata fino alla data della decadenza [comma 8, lettera b)].
Si prevede, altresì, che, al pari dei singoli parlamentari giudicati ineleggibili o incompatibili, sia sanzionato anche il partito o il movimento politico nelle cui liste o sotto il cui contrassegno è stato eletto il membro del Parlamento (comma 9).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e princìpi generali)

1. La presente legge è volta a garantire che i cittadini cui siano affidate le funzioni pubbliche di parlamentare italiano o europeo rispettino il dovere di adempierle con disciplina e onore, perseguendo la cura esclusiva degli interessi pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, ai deputati, ai senatori e ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non è permesso perseguire, tutelare o detenere interessi privati che facciano insorgere o rischino di far insorgere conflitti di interessi con la funzione pubblica che essi sono chiamati a svolgere.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad agevolare l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge al fine di individuare le condizioni di ineleggibilità e di prevenire le condizioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra la funzione pubblica loro affidata e la propria situazione personale, ovvero tra la carica rivestita e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

Art. 2.
(Conflitto di interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, qualsiasi cittadino che sia candidato ad assumere o assuma una delle cariche di cui all'articolo 1 della presente legge si trova in una condizione di conflitto di interessi qualora sia proprietario, possessore o abbia la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di una società o di un'impresa che:

a) svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma o da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;

b) svolge la propria attività in forza di un contratto disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) è titolare di diritti esclusivi o opera in regime di oligopolio o monopolio;

d) opera in settori strategici per l'interesse nazionale, quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti, gli altri servizi pubblici o la difesa.

2. Nei casi di cui all'alinea del comma 1 sussiste altresì conflitto di interessi qualora la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni siano relative a una società o impresa che:

a) ha sede all'estero o appartiene a un gruppo multinazionale;

b) è controllata o gestita per interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché enti di gestione finanziari, operativi e non operativi; l'interposizione di persona sussiste quando il soggetto controllante o gestore è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado;

c) è costituita con capitale privato o misto;

d) è stata istituita, acquisita o costituita mediante fusione per accorpamento con atto normativo statale o regionale, ovvero ai sensi delle disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, o dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

e) è costituita in forma cooperativa o consortile, compresa l'associazione temporanea di imprese come disciplinata dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Sussiste altresì conflitto di interessi se i soggetti di cui al comma 1 ricoprono una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza in una società o impresa a capitale pubblico ovvero in una delle società o imprese indicate ai commi 1 o 2.

Art. 3.
(Ineleggibilità)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, non sono eleggibili alle cariche di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che, nei trecento giorni antecedenti all'accettazione di candidatura, risultino essere in una o più condizioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.
2. In caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 del presente articolo non hanno effetto qualora le condizioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 2, comma 3, siano state rimosse entro il trentesimo giorno antecedente all'accettazione della candidatura.
3. L'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. Non sono eleggibili:

a) i presidenti delle regioni e delle province autonome e gli assessori regionali;

b) i presidenti e gli assessori delle province;

c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;

d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;

e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;

f) i responsabili degli uffici territoriali, comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;

g) i prefetti e i viceprefetti;

h) gli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate dello Stato;

i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;

l) coloro che hanno esercitato per due mandati, anche non consecutivi, la carica di membro del Parlamento.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
3. Fermo restando quanto previsto dalle lettere f) e i) del comma 1, le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1, lettere da a) a e), g) e h), e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
5. L'accettazione della candidatura comporta, in ogni caso, la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
6. Il quinquennio di durata della Camera dei deputati, di cui al comma 3 del presente articolo, decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11».

4. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se hanno svolto le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura.
2. I soggetti di cui al comma 1 non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa non retribuita.
3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti non possono esercitare funzioni requirenti né funzioni giudicanti monocratiche né la funzione di presidente di organi collegiali giudicanti per la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di cessazione dal mandato elettivo».

5. Dopo l'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. – 1. I direttori e i vicedirettori di testate giornalistiche nazionali, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se hanno esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura».

6. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «, eccettuati gli onorari,» sono soppresse.
7. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni antecedenti all'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ricoprano una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, qualora si tratti di:

a) una società o un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma o da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;

b) una società o un'impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale, quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti, gli altri servizi pubblici o la difesa.

2. Non sono eleggibili coloro che detengono il controllo, anche in forma indiretta o per interposta persona, di società o imprese di cui al comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, si ha interposizione di persona quando si trovi nelle condizioni indicate il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado».

8. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «con popolazione superiore ai 20.000 abitanti» sono soppresse.

Art. 4.
(Incompatibilità)

1. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattasi di un deputato o di un senatore.
2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta».

2. Sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi di cui all'articolo 2, comma 1.
3. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili, inoltre, con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

b) qualsiasi ufficio, carica o funzione, comunque denominata, in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese o società, pubbliche o private, consorzi, ovvero aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle pubbliche amministrazioni regionali o locali;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico.

4. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse.

Art. 5.
(Dichiarazioni e accertamento)

1. In concomitanza con l'accettazione della candidatura, il candidato è tenuto a trasmettere alla Camera competente e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una dichiarazione personale nella quale indica le eventuali situazioni di conflitto di interessi nelle quali si trovi ai sensi dell'articolo 2. La dichiarazione personale è condizione necessaria per la validità della candidatura. La mancata trasmissione della dichiarazione personale è causa di ineleggibilità. Qualora la competente Giunta delle elezioni accerti che la dichiarazione personale è incompleta o contiene false dichiarazioni, ne dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che applica al membro del Parlamento una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a tre volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data dell'accertamento. Qualora l'accertamento di cui al precedente periodo sopravvenga dopo la convalida dell'elezione o la dichiarazione della compatibilità della carica, la Giunta delle elezioni riapre la procedura di verifica della validità dell'elezione o di valutazione della causa di incompatibilità.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet le dichiarazioni personali rese dagli eletti all'atto dell'accettazione della candidatura.
3. Ciascuna Camera verifica, entro centottanta giorni dal suo insediamento, i titoli di ammissione dei propri componenti, nonché l'eventuale sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi previste dalla legge.
4. Quando la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità previste dalla legge è accertata, il membro del Parlamento decade dalla carica alla proclamazione del risultato della deliberazione della Camera competente.
5. Quando la sussistenza di una o più situazioni di incompatibilità previste dalla legge è accertata dalla Camera competente, il membro del Parlamento, entro i trenta giorni successivi, deve comunicare al Presidente della Camera di appartenenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la modalità con cui, ai sensi del comma 6, intende rimuovere le cause di incompatibilità.
6. La causa di incompatibilità è idoneamente rimossa nei casi in cui:

a) il membro del Parlamento rinunzia all'incarico elettivo;

b) il membro del Parlamento si dimette dalla carica che determina la situazione di conflitto di interessi;

c) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina la situazione di conflitto di interessi a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con lo stesso o con altri membri del Parlamento;

d) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina la situazione di conflitto di interessi a persone che non siano il coniuge, il convivente di fatto, i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secondo grado dello stesso o di altri membri del Parlamento.

7. Il membro del Parlamento dichiarato incompatibile ai sensi dell'articolo 4, comma 2, in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ha l'obbligo di rimuovere le cause di incompatibilità entro trecento giorni dalla data dell'accertamento della loro sussistenza da parte della Camera di appartenenza. Decorso tale termine, decade dal mandato parlamentare. La decadenza è comunicata alla Camera competente dal suo Presidente.
8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con autonoma valutazione e sulla base della documentazione trasmessa dalla Camera competente, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) al membro del Parlamento dichiarato ineleggibile, una sanzione di importo pari a quattro volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della dichiarazione;

b) al membro del Parlamento che, dopo la dichiarazione di incompatibilità, ometta di rimuovere le cause di incompatibilità entro il termine di cui al comma 7, una sanzione di importo pari a otto volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della decadenza.

9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al partito o movimento politico nelle cui liste o sotto il cui contrassegno è stato eletto il membro del Parlamento di cui al comma 8, lettere a) e b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione irrogata al medesimo membro del Parlamento.

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