PDL 1454

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1454

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIGNAMI

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese sostenute per l'assicurazione volontaria dei fabbricati contro i danni provocati da calamità naturali

Presentata il 17 dicembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – In caso di terremoto, i costi per la gestione dell'emergenza e per la ricostruzione sono a carico del bilancio pubblico e di solito vengono sostenuti attraverso una legislazione di urgenza e una dichiarazione di stato di calamità naturale. Negli ultimi cinquant'anni, secondo autorevoli studi e analisi, tali costi avrebbero già superato l'importo di 150 miliardi di euro, mentre sono stati stimati, sempre da fonti autorevoli, costi di gran lunga inferiori per realizzare interventi di prevenzione, cioè per mettere in sicurezza le zone dell'Italia più esposte al rischio di terremoto.
Sul fronte della prevenzione si stanno mettendo in moto, a livello di Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e in collaborazione con le regioni e le province autonome, procedure di finanziamento per la prevenzione sismica e la messa in sicurezza del territorio, incentivando interventi di microzonazione sismica, di miglioramento e adeguamento sismico, nonché di demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico e di edifici privati. Tuttavia è fuor di dubbio che le risorse necessarie e i tempi previsti per la realizzazione degli interventi avranno, sia pur con i migliori auspici, efficacia negli anni futuri e nei circoscritti casi che beneficeranno dei finanziamenti.
Nella realtà resta, quindi, sostanzialmente immutato e molto elevato il rischio di danni causati dai terremoti e, conseguentemente, dell'esborso di danaro pubblico necessario per la ricostruzione. Il perenne stato di emergenza, dovuto all'elevata sismicità del territorio italiano e agli interminabili interventi di ricostruzione, ha fatto sì che siano state presentate negli anni alcune proposte per fornire strumenti utili a una riparazione e ricostruzione degli immobili in tempi rapidi e con risorse non gravanti interamente sul bilancio pubblico. Tra queste proposte, si ricordano l'introduzione di polizze assicurative obbligatorie, l'adozione di appositi regolamenti e l'istituzione di fondi speciali contro il rischio di terremoto. Nessuna di queste è stata accolta, trattandosi evidentemente di proposte complesse, farraginose, poco convincenti e difficilmente praticabili. Perfino nel decreto-legge n. 59 del 2012, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile», in sede di conversione in legge, è stata stralciata la norma (articolo 2, comma 2) che prevedeva coperture assicurative (non era chiaro se si trattava di coperture assicurative di tipo volontario oppure obbligatorio) in caso di calamità naturali, escludendo lo Stato dall'intervento economico per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati danneggiati. Vagliati tali tentativi normativi infruttuosi e nella convinzione che l'emergenza terremoto debba in ogni modo essere affrontata con serietà e consapevolezza, si presenta questa proposta di legge che incentiva la previsione di coperture assicurative di tipo volontario da parte di privati, considerando che oggi le compagnie abilitate ad emettere polizze nei rami elementari offrono la possibilità di estendere la copertura assicurativa ai rischi legati agli eventi catastrofali.
Ovviamente, rispetto ai danni, alle vittime e al disastro provocato dal terremoto, questo tipo di garanzie non può rappresentare la soluzione complessiva, ma vuole comunque costituire un primo provvedimento contenitivo della spesa pubblica e offrire certezza agli assicurati di poter riparare o ricostruire gli immobili danneggiati in tempi e secondo condizioni da loro stessi preventivamente decisi con le compagnie assicuratrici. In parallelo, restano tra gli obiettivi sempre validi e perseguibili le politiche e gli incentivi per l'adeguamento sismico degli edifici e la messa in sicurezza del territorio. In questo senso è stato previsto l'aumento della detrazione (al 65 per cento anziché al 50 per cento) per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Gli elementi che le compagnie assicuratrici potranno tenere in considerazione per la tariffazione del rischio di catastrofe sono la tipologia di immobile, le caratteristiche costruttive e del territorio (comune, provincia o regione) in cui è ubicato e l'indice di pericolosità sismica della zona in cui è stato costruito. A proposito di tale indice, nella presente proposta di legge è demandata agli istituti competenti la puntuale individuazione dei comuni nei quali si deve tenere conto non solo del rischio storico, ma anche delle caratteristiche orografiche, della natura del sottosuolo, della presenza o no di falde acquifere eccetera. Le compagnie assicuratrici potranno inserire nella polizza clausole evidenziate e specificamente sottoscritte relative a franchigie, scoperti e stop loss (cioè il massimo indennizzo previsto per ciascun danno e per ogni evento assicurato).
La presente proposta di legge, che introduce per la prima volta in Italia un sistema di assicurazione volontaria, fa quindi leva sulla scelta volontaria dei privati e sulla convenienza dell'aspetto fiscale. Il costo della copertura assicurativa stipulata dai privati, legata ai danni provocati da terremoti, potrà infatti essere dedotto dal reddito imponibile nella dichiarazione annuale dei redditi.
Si potrebbe anche ragionare sull'introduzione, nella nostra legislazione, di un'assicurazione obbligatoria per tutti i cittadini, e in questo caso i premi assicurativi potrebbero essere, stando ad alcune dichiarazioni di gruppi assicurativi, molto più contenuti. In questa fase si ritiene, tuttavia, che l'obbligatorietà sarebbe percepita come un'ulteriore tassa sugli immobili e pertanto si propone di incentivare le assicurazioni volontarie, così da poter verificare la reazione del mercato, nonché gli effetti e i risultati in termini di riparazione e ricostruzione dei danni causati dai terremoti. Nulla vieta che, alla luce di ciò, si possa in seguito ritenere necessario rendere obbligatoria tale copertura assicurativa.
Per avere un panorama internazionale, è possibile fare riferimento ad alcuni modelli: in alcuni Paesi ad alto rischio sismico, tra cui Turchia e Nuova Zelanda, è prevista un'assicurazione obbligatoria e l'ente pubblico contribuisce garantendo il proprio intervento fino a un certo limite, mantenendo quindi l'impegno a indennizzare la maggior parte dei sinistri, mentre l'assicuratore privato interviene nei casi di excess of loss. La California e il Giappone applicano da anni modelli assicurativi con fondi gestiti in modo pubblico/privato, mentre la Francia prevede coperture assicurative antisisma di tipo semiobbligatorio. Il modello francese prevede, infatti, la copertura obbligatoria del rischio da catastrofi: quando si sottoscrive volontariamente una polizza per danni con qualsiasi compagnia privata, si paga una quota fissa del 12 per cento della polizza ed essa copre l'immobile contro rischi di alluvioni, terremoti eccetera. Il risultato positivo è che ad oggi il 90 per cento circa degli immobili francesi è assicurato. Nel caso italiano si ritiene preferibile introdurre inizialmente il meccanismo delle assicurazioni volontarie e verificare la risposta del mercato.
La presente proposta di legge consta di tre articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità.
L'articolo 2 introduce la deducibilità delle spese sostenute per l'estensione della polizza assicurativa volontaria ai danni provocati da calamità naturali.
L'articolo 3 attribuisce un potere di controllo e di vigilanza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) estendere le coperture assicurative previste dalle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno anche ai danni provocati da calamità naturali;

b) escludere l'intervento statale per i danni provocati da calamità naturali subiti dai fabbricati;

c) prevedere la deducibilità dell'importo totale dei premi delle assicurazioni contro i danni provocati da calamità naturali dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-quinquies) i premi delle assicurazioni contro i danni provocati da calamità naturali, aventi per oggetto l'indennizzo dei costi di ricostruzione dei fabbricati distrutti o permanentemente inagibili, dei costi delle opere necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati e del valore dei mobili e degli arredi distrutti».

Art. 3.
(Obblighi delle imprese assicuratrici)

1. Le imprese assicuratrici hanno l'obbligo di trasmettere all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS):

a) le tariffe applicate per l'assicurazione contro i danni provocati da calamità naturali e le relative modalità di calcolo, che devono comunque essere basate sulla tipologia dell'immobile, sulle caratteristiche costruttive e del territorio in cui esso è ubicato e sull'indice di pericolosità sismica della zona in cui è stato costruito, calcolato in base all'indice di pericolosità sismica rilevato dagli istituti nazionali competenti;

b) le condizioni generali del contratto di assicurazione di cui alla lettera a) e le clausole relative alle franchigie, agli scoperti e all'indennizzo massimo previsto per ciascun danno e per ogni evento assicurato.

2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni forniti dalle imprese assicuratrici ai sensi del comma 1, l'IVASS può effettuare ispezioni presso le stesse imprese, direttamente o tramite soggetti da esso incaricati.

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