PDL 1445

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1445

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata SERRACCHIANI

Disposizioni in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che è stato o è esposto all'amianto

Presentata il 12 dicembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – Dopo oltre venticinque anni dall'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, con la quale si pose al bando l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione di prodotti contenenti amianto, tale sostanza rappresenta ancora una gravissima minaccia per la salute di tanti lavoratori e cittadini che negli anni sono stati esposti alle sue fibre cancerogene.
Tra i molti meriti di tale legge vi è senz'altro quello di aver riconosciuto misure previdenziali ai lavoratori che hanno manipolato l'amianto, consistenti in un risarcimento per il rischio connesso alla presenza di sostanze tanto pericolose e la cui latenza nociva può durare diversi decenni.
L'emergenza amianto non è finita con la chiusura delle fabbriche: l'amianto è un nemico subdolo, che colpisce a distanza anche di molti anni e che continua a fare vittime ancora oggi. Durante la scorsa legislatura, molti sono stati gli interventi normativi volti a superare alcune incongruenze ancora presenti nell'ordinamento rispetto alle legittime aspettative di tanti lavoratori che non si sono visti riconoscere le previste provvidenze previdenziali, pur avendone sostanzialmente i requisiti professionali.
Tra questi, è tristemente nota la situazione del personale militare che si è trovato in molte situazioni esposto all'amianto, peraltro in una condizione di lavoro obbligato per il quale non era possibile astenersi dall'uso dei mezzi che prevedevano la vicinanza con l'agente cancerogeno: a bordo di mezzi o in situazioni operative, così come nelle caserme, il personale si è quindi trovato esposto all'amianto.
Nelle navi, nei sommergibili, negli arsenali, nelle installazioni, nei teatri operativi, nei poligoni e nei mezzi, il personale militare e civile alle dipendenze dello Stato ha prestato e tuttora presta il proprio servizio in macro e microclimi particolari ed estremi, in spazi angusti e con scarso ricambio di aria e, in tali particolari condizioni ambientali e operative, è potenzialmente esposto in modo costante a una moltitudine di sostanze nocive, chimiche, cancerogene, genotossiche e mutagene, nonché ad agenti biologici di ogni genere e tipo. Rischi che, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al contrario di quanto statuito a favore del personale civile, non sono riconosciuti in quanto tale personale è stato «dimenticato» dalla citata legge n. 257 del 1992. Una dimenticanza che ha portato a vere incongruenze e ingiustificate diversità di trattamento. Infatti, per citare un solo esempio, mentre agli operai di aziende private, impiegati occasionalmente in riparazioni di apparati con presenza di amianto sulle navi, è stato riconosciuto il beneficio di legge derivante dall'aver effettuato lavorazioni a rischio, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, imbarcato sulle stesse navi non sporadicamente ma continuativamente, sia nella conduzione che nella risoluzione di avarie sui macchinari, è stato, inspiegabilmente e ingiustamente, escluso da tale riconoscimento.
Si ritiene pertanto doveroso, con la presente proposta di legge, far cessare subito tale discriminazione che ha, inoltre, un ulteriore aspetto tragico: ci si riferisce al personale in quiescenza che, anche a distanza di anni dalla cessazione del servizio, si ammala di cancro polmonare e si trova ad essere escluso dal riconoscimento di un idoneo indennizzo, in quanto non viene considerato il fatto, peraltro dimostrato, che le fibre di amianto, presenti nei polmoni, si possono attivare in un arco temporale di venticinque-trentacinque anni dalla loro inalazione. A tale proposito si cita un solo esempio relativo alla situazione in cui hanno operato i militari imbarcati sulle unità navali: è ormai noto che tutte le navi militari, almeno fino al 1994 (soprattutto quelle con impianto di propulsione a vapore) erano letteralmente «imbottite» di amianto, impiegato nelle apparecchiature e nei macchinari di tutti i sistemi di bordo per le sue doti ignifughe, di coibentazione e di refrattarietà, nonché usato come rivestimento esterno, anche dei tubi che attraversavano tutta la nave, e presente negli alloggi e nelle zone mensa, determinando quindi un contatto diretto e costante dell'equipaggio con questo minerale cancerogeno.
Secondo dati ufficiali del Ministero della difesa, dal 1993 al 2012 sono stati registrati 405 casi di malattie asbesto-correlate, con 211 decessi e in particolare: 45 decessi nell'aeronautica militare, 50 nei carabinieri, 39 nell'esercito e 77 nella marina militare. Nel V Rapporto sui mesoteliomi del Registro nazionale dei mesoteliomi che l'INAIL ha pubblicato nel dicembre 2015, risultano 621 casi di mesotelioma nel solo settore della difesa.
Si sottolinea che la presente proposta di legge, da sola, non sarà sufficiente a eliminare il problema dell'amianto, in quanto è necessario rendere sicuri in modo definitivo i posti di lavoro, liberandoli dal rischio di qualsiasi ulteriore contaminazione da amianto, ma almeno si potrà dare, anche se a posteriori, un doveroso e giusto riconoscimento al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ha lavorato per anni in ambienti contaminati dall'amianto.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Benefìci previdenziali)

1. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in deroga agli articoli 1849 e 2264 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e ad ogni altra norma in contrasto con la presente legge, il periodo di esposizione all'amianto attestato e certificato dal curriculum lavorativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, è moltiplicato d'ufficio per il coefficiente di 1,25 ed è cumulato con gli aumenti nel computo dei servizi comunque attribuiti ai fini del diritto e della misura della pensione.
2. Per il personale di cui al comma 1 del presente articolo affetto o deceduto a causa di malattie asbesto-correlate riconosciute dipendenti da causa di servizio a cura del competente dipartimento militare di medicina legale, previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, applicando i criteri medico-legali stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, e le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il periodo di esposizione all'amianto attestato e certificato ai sensi del citato comma 1 è moltiplicato d'ufficio per il coefficiente di 1,50, è cumulato con gli aumenti nel computo dei servizi comunque attribuiti ai fini del diritto e della misura della pensione ed è compatibile con gli speciali benefìci pensionistici e assistenziali e con le provvidenze previsti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, dell'usura, del racket e del dovere e dei soggetti equiparati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al presente articolo che è stato esposto all'amianto e non è in possesso del curriculum lavorativo di cui al comma 1 può presentare domanda per ottenerlo al rispettivo ente di appartenenza, che provvede al suo rilascio.

Art. 2.
(Riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio)

1. Per il personale di cui all'articolo 1 si presumono sempre dipendenti da causa di servizio le malattie asbesto e radon-correlate di qualsiasi entità e grado e, in particolare, il mesotelioma pleurico (c45.0), il mesotelioma pericardico (c45.2), il mesotelioma peritoneale (c45.1), il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), il carcinoma polmonare (c34), l'asbestosi (c61), le placche o gli ispessimenti della pleura (j92), il tumore della laringe (c32), il tumore dell'ovaio (c56), il tumore della faringe (c10-c13), il tumore dello stomaco (c16), il tumore del colon-retto (c18-c20), i linfomi (c82-c85) e le leucemie (c91-c95), riportate o aggravate in occasione della prestazione di servizio nel territorio nazionale e al di fuori di esso, nel naviglio militare dello Stato, negli arsenali, nelle installazioni, nei poligoni e nelle aree caratterizzate da elevata intensità operativa.
2. Gli accertamenti per la valutazione e la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale sono a cura del competente dipartimento militare di medicina legale, previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, applicando i criteri medico-legali stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, e le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
3. Le ferite, le lesioni o le infermità riportate o aggravate in occasione della prestazione di servizio in aree caratterizzate da elevata intensità operativa e gli eventi dannosi conseguenti a reazioni avverse o a complicazioni derivanti da attività di profilassi vaccinica o farmacologica effettuate dal personale di cui all'articolo 1 in servizio in adempimento di specifiche disposizioni, si presumono dipendenti da causa di servizio, salvo prova contraria.
4. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «coloro che abbiano» sono inserite le seguenti: «riportato ferite o lesioni ovvero»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si presumono sempre le particolari condizioni ambientali od operative di cui al periodo precedente per ogni attività di impiego svolta in occasione della prestazione di servizio in missioni operative fuori dai confini nazionali nelle zone di intervento per conto dell'ONU, della NATO o dell'Unione europea».

5. Al personale di cui al comma 1 e ai familiari superstiti, senza tenere conto di eventuali termini di decadenza, competono la pensione privilegiata ordinaria, l'equo indennizzo, gli speciali benefìci assistenziali e le provvidenze previsti dalla normativa per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, dell'usura, del racket, del dovere e per i soggetti equiparati, individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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