PDL 1440

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1440

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ILARIA FONTANA, VIANELLO, DAGA, DEIANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, LICATINI, ALBERTO MANCA, MARAIA, RICCIARDI, ROSPI, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA, VIGNAROLI, ZOLEZZI

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore

Presentata l'11 dicembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – Le prescrizioni in materia di emissione di sostanze odorigene contenute nell'articolo 844 del codice civile e nell'articolo 674 del codice penale sono, purtroppo, soltanto di carattere qualitativo, cioè non indicano un limite massimo per tale emissione ma si limitano a prevedere in modo generico come evitarla in caso di specifici tipi di trattamento o di impianto.
Prescrizioni di carattere qualitativo sono invece stabilite nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e in particolare all'articolo 177 sulla gestione dei rifiuti, all'articolo 237-septies sulla consegna e ricezione dei rifiuti e all'articolo 237-octies sulla gestione degli impianti di incenerimento e coincenerimento. All'articolo 272-bis, introdotto dal decreto legislativo n. 183 del 2017, viene, infine, normato il potere delle regioni di legiferare in materia di emissioni odorigene per quanto concerne gli impianti autorizzati di cui alla parte quinta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. L'articolo, al comma 1, non aggiunge nulla di nuovo se non la certezza relativa alla potestà legislativa in materia da parte delle regioni, molte delle quali hanno infatti già provveduto a dotarsi di norme in materia ben prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo stabilendo anche limiti specifici per emissioni odorigene alla sorgente puntuale o areale. Al comma 2 sono descritte le modalità con le quali ogni regione può prevedere limiti specifici, senza però fornire dettagli in merito.
Questa impostazione normativa nasce da un problema essenziale legato all'impossibilità di fornire limiti identici a realtà industriali completamente diverse o, almeno, a farlo senza stabilire limiti troppo restrittivi per alcuni e troppo ampi per altri. Al tempo stesso, però, questo approccio ha reso la normativa estremamente carente, senza prevedere alcun obbligo in materia per quanto riguarda gli impianti dotati di autorizzazione integrata ambientale, spesso anche di grandi dimensioni o di notevoli capacità di esercizio: un limite a questi impianti è quindi previsto soltanto da prescrizioni specifiche all'interno dei singoli procedimenti.
Per fare fronte a queste criticità è necessario apportare modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, quali:

1) fornire la definizione di odore e sostanza odorigena, come definiti dalle norme ISO. In virtù di tale definizione sono precisate anche le situazioni nelle quali la presenza di odori è definibile come molestia olfattiva, ossia come uso illegittimo dell'ambiente in funzione della frequenza di accadimento, dell'intensità, della durata, dell'offensività, del grado di fastidio provocato e del contesto (urbano o rurale) nel quale viene percepita;

2) specificare che le regioni devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche, dotarsi di una normativa in materia di emissioni odorigene e di limiti per gli impianti autorizzati di cui alla parte quinta del decreto legislativo;

3) inserire gli aspetti relativi alle emissioni odorigene negli allegati che regolano lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale:

a) introdurre la valutazione degli impatti derivanti dalle emissioni odorigene nell'elenco degli inquinanti di cui tenere conto nell'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale;

b) inserire nel contenuto minimo degli studi di impatto ambientale, oltre che la valutazione sulla qualità dell'aria, del suolo e del sottosuolo, anche la valutazione dell'impatto odorigeno;

c) inserire la valutazione delle sostanze odorigene nell'elenco dei probabili impatti, al pari dell'inquinamento, del rumore, della luce e delle vibrazioni;

d) inserire un allegato ad hoc sui metodi da seguire per una corretta analisi degli impatti odorigeni, con speciale riferimento alla norma tecnica UNI EN 13725:2004 per quanto concerne l'emissione puntuale o diffusa e la norma tecnica UNI EN 16841-1:2017 per l'analisi di campo al recettore;

e) specificare le modalità attraverso le quali è possibile coinvolgere la popolazione residente per la definizione di elementi probanti di molestia olfattiva, sia attraverso questionari che applicazioni web o per dispositivi mobili;

4) introdurre i piani di monitoraggio delle emissioni odorigene all'interno dei piani di monitoraggio e controllo di cui all'autorizzazione integrata ambientale;

5) garantire che nel rilascio dei titoli autorizzativi per impianti di trattamento dei rifiuti sia affrontato anche il tema della gestione degli odori generati da sorgente puntuale, areale o emissione fuggitiva;

6) rafforzare i compiti del Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010 in materia di qualità dell'aria ambiente, già previsti ma solo in modo facoltativo dal decreto legislativo n. 183 del 2017;

7) ripristinare l'attribuzione di tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 29-quaterdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, indirizzandole alle attività di monitoraggio, controllo e ispettive svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle agenzie facenti parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

La presente proposta di legge, con l'obiettivo di riformare il contesto normativo al fine di regolamentare il costante e adeguato controllo delle emissioni odorigene, segue esattamente questo schema.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i-ter), dopo la parola: «rumore» è inserita la seguente: «, odori»;

b) alla lettera i-septies), dopo la parola: «rumore,» è inserita la seguente: «odori,»;

c) dopo la lettera v-octies) sono aggiunte le seguenti:

«v-novies) odore: attributo organolettico di una sostanza volatile percepibile attraverso l'olfatto;

v-decies) sostanza odorigena: sostanza volatile, o miscuglio di sostanze volatili, in grado di emettere odore di intensità misurabile in unità olfattometriche al metro cubo (u.o./m3);

v-undecies) molestia olfattiva: rilascio, diretto o indiretto, di sostanze odorigene che lede l'uso legittimo dell'ambiente avendo un impatto olfattivo negativo sulle persone determinato da una concentrazione al recettore superiore a 1 u.o./m3 nelle aree urbanizzate o a 3 u.o./m3 negli altri luoghi, con durate prevalentemente maggiori di un'ora e che si verifica in totale per un tempo superiore al 2 per cento delle ore in un anno».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 29-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) se l'attività comporta l'utilizzo o lo scarico di sostanze odorigene, il piano di monitoraggio e controllo ambientale deve contenere anche una sezione dedicata ad esse, dettagliata e adeguata alla complessità del sito. Come requisito minimo, tale sezione deve contenere una caratterizzazione delle sorgenti di emissione odorigena e della loro tipologia, le misure tecnologiche e gestionali impiegate per tenere sotto controllo le emissioni odorigene, i metodi impiegati per il monitoraggio, la frequenza di monitoraggio e le azioni previste in caso di rilascio accidentale di emissioni odorigene. Tali misure sono aggiornate a ogni modifica sostanziale dell'impianto e sono approvate dall'autorità competente».

Art. 3.
(Modifiche agli allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, con proprio decreto provvede a modificare gli allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di introdurre specifici limiti di emissione per le sostanze odorigene, nonché limiti di emissione anche per eventuali miscele di esse comunemente generate dagli impianti, individuabili mediante l'olfattometria dinamica di cui alla norma tecnica UNI EN 13725:2004.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti le metodologie per l'analisi degli impatti delle sostanze odorigene al recettore, quali le indagini di campo di cui alla norma tecnica UNI EN 16841-1:2017, e i criteri di validità per questionari e metodi di segnalazione che coinvolgono la popolazione residente.

Art. 4.
(Modifica all'allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) del punto 1, dopo la parola: «rumore,» sono inserite le seguenti: «emissione di sostanze odorigene,»;

b) alla lettera c) del punto 5, dopo la parola: «rumori,» sono inserite le seguenti: «sostanze odorigene,».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«11-ter. Le autorizzazioni concernenti impianti aventi emissioni areali o puntuali di sostanze odorigene, stoccaggi o trattamenti che possono generare emissioni odorigene, quali impianti di trattamento meccanico-biologico e di trattamento della frazione organica proveniente da rifiuti, devono individuare anche le modalità per la gestione degli odori e per la loro eliminazione».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 272-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 272-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la normativa regionale prevede misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, nonché i relativi piani di monitoraggio e la pubblicazione con cadenza regolare delle informazioni ambientali relative ai controlli effettuati e agli impatti misurati al recettore. Tali misure comprendono anche, in base alle caratteristiche degli impianti e alle attività presenti nello stabilimento nonché alle caratteristiche della zona interessata:»;

b) al comma 2:

1) le parole: «può elaborare indirizzi» sono sostituite dalle seguenti: «elabora indirizzi per uniformare i metodi e i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti»;

2) le parole: «possono essere previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono previsti».

Art. 7.
(Modifiche all'allegato X alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'allegato X alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione «Aria» è aggiunto, in fine, il seguente punto:

«13-bis. Sostanze odorigene»;

b) alla sezione «Acqua» è aggiunto, in fine, il seguente punto:

«13-bis. Sostanze odorigene».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 29-quaterdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 13 dell'articolo 29-quaterdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a:

a) potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione;

b) coprire gli oneri derivanti dalle attività di monitoraggio e di controllo effettuate dall'ISPRA e dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente facenti parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, con particolare attenzione all'attuazione dei piani e delle misurazioni sulla qualità dell'aria ambiente previste dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155».

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