PDL 1428

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1428

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PELLICANI, MORETTO, DAL MORO, DE MENECH, ROTTA, ZAN, ZARDINI, BRAGA, BURATTI, DEL BASSO DE CARO, MORASSUT, MORGONI, ORLANDO, PEZZOPANE, ANZALDI, ENRICO BORGHI, CANTINI, CARLA CANTONE, CARÈ
, CRITELLI, DI GIORGI, FASSINO, FIANO, FRAGOMELI, FREGOLENT, LACARRA, MARTINA, MICELI, UBALDO PAGANO, ANDREA ROMANO, ROSSI, SENSI, SERRACCHIANI, SIANI, TOPO, UNGARO, VERINI

Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Presentata il 7 dicembre 2018

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Onorevoli Colleghi! — La salvaguardia di Venezia, città patrimonio dell'umanità, e dell'ambiente lagunare costituisce una priorità già riconosciuta dal nostro Paese, a tutti i livelli istituzionali, e a tale fine è stato previsto un apposito regime speciale.
Oggi, alla luce dei cambiamenti ambientali e socio-economici intervenuti nel corso degli anni, si impone con urgenza una rivisitazione della normativa che tenga conto di tali cambiamenti per quanto concerne Venezia e la sua città metropolitana.
Nel corso della precedente legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge in materia presso entrambi i rami del Parlamento e alcune norme di riforma sono state inserite nei provvedimenti approvati, ma ciò non sembra sufficiente. Oggi è necessario semplificare le procedure e dare un quadro normativo certo di sostegno alla città e al suo territorio, superando una condizione emergenziale in una prospettiva di riforma complessiva, che consenta a Venezia di affrontare in modo adeguato le sfide del futuro.
Per queste ragioni, dopo un lavoro di approfondimento, si intende riproporre la questione al Parlamento puntando a un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e focalizzandosi su obiettivi di salvaguardia e di sviluppo socio-economico, con il fine primario di tutelare la città e i suoi abitanti.
Si tratta di una proposta di legge completa che prevede un'adeguata copertura finanziaria e porta con sé anche il patrimonio di esperienze delle precedenti legislature, con l'auspicio che in questa legislatura si possa davvero giungere a una riforma della legislazione speciale per il bene di Venezia.
L'articolo 1 definisce la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quale obiettivo di preminente interesse nazionale, da perseguire mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano.
L'articolo 2 istituisce il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, al quale sono demandati l'approvazione del piano generale degli interventi e la fissazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi previsti dalla legge.
L'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio di partecipazione di Venezia e della sua laguna, con funzioni di supporto al Comitato di cui all'articolo 2, prevedendo il coinvolgimento territoriale e la partecipazione anche delle parti sociali e dei cittadini.
L'articolo 4 prevede il ripristino delle funzioni del magistrato delle acque.
L'articolo 5 riguarda il MOSE e prevede la definizione del cronoprogramma degli interventi necessari al suo completamento, la copertura finanziaria anche per la manutenzione ordinaria dell'opera e l'istituzione dell'Autorità per il MOSE.
L'articolo 6 istituisce il Centro studi sui cambiamenti climatici per monitorare tali cambiamenti e le loro ripercussioni su Venezia e sulla sua laguna.
L'articolo 7 riguarda interventi in materia urbanistica per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
L'articolo 8 riguarda l’art bonus vincolato per interventi su Venezia.
L'articolo 9 prevede norme relative alla redazione del piano per l'area di Porto Marghera e per il completamento delle bonifiche.
L'articolo 10 prevede interventi in favore del distretto del vetro artistico e per la tutela delle tradizioni e delle produzioni di qualità dei territori delle isole minori.
L'articolo 11 reca disposizioni in materia socio-economica, con particolare riferimento agli incentivi per le imprese, al commercio e al turismo.
L'articolo 12 prevede interventi per la disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia, superando l'attuale frammentazione.
All'articolo 13 si elencano le aree su cui procedere per una sdemanializzazione.
L'articolo 14 prevede interventi per promuovere lo sviluppo di istituti universitari nonché di enti culturali e di ricerca con sede nel territorio della laguna di Venezia
L'articolo 15 riguarda la composizione della Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, a tutela del patrimonio urbanistico della città.
Infine, gli articoli 16 e 17 contengono norme relative al finanziamento degli interventi e alla copertura finanziaria secondo i princìpi del federalismo fiscale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e obiettivi)

1. La città di Venezia e la sua laguna rappresentano un patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale e la loro salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale. A tali fini la Repubblica garantisce la salvaguardia naturale e ambientale, nonché la valorizzazione artistica, storica e archeologica e promuove lo sviluppo sociale ed economico della città di Venezia e del suo complesso sistema lagunare; ne tutela, in particolare, l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause di criticità e del degrado esistenti; ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, favorendo la vitalità socio-economica dell'area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati anche dai programmi e dai trattati su scala mondiale, nel rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa dell'Unione europea in materia ambientale.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. Tale piano è sottoposto alla valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di valutare preventivamente la sostenibilità ambientale degli effetti diretti e indiretti, cumulativi, sinergici, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei delle diverse azioni programmate.
3. Il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano è elaborato per un periodo di dieci anni, con programmi triennali di spesa annualmente aggiornati e assicurati ai sensi delle disposizioni e con la copertura finanziaria di cui agli articoli 16 e 17. Il piano prevede un fondo per studi e ricerche ed è redatto, con il coinvolgimento di tutti gli enti istituzionali e sociali interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano prevede direttive, indirizzi, prescrizioni, piani e programmi settoriali nonché interventi concernenti:

a) il recupero e la riqualificazione ambientali;

b) il riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna, per contrastare il processo erosivo e la perdita di sedimenti fini nello scambio tra mare e laguna;

c) la riduzione dei livelli di marea in laguna per porre al riparo tutti gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso:

1) interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto;

2) interventi di iniezione su strati geologici profondi volti al sollevamento antropico, previ studi scientifici specifici e adeguati, valutati dal Consiglio di partecipazione di cui all'articolo 3;

3) interventi integrati per insulae e di innalzamento delle parti più basse dei centri storici e delle isole dell'estuario, da effettuare in connessione con i programmi di manutenzione urbana;

d) il consolidamento delle difese a mare, il ripascimento dei litorali e il rafforzamento dei marginamenti lagunari, nonché interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti;

e) l'apertura all'espansione delle maree delle valli da pesca che, anche se in concessione, appartengono al bacino demaniale marittimo costituente la laguna di Venezia, ai sensi dell'articolo 28 del codice della navigazione e dell'articolo 822 del codice civile;

f) la tutela e la valorizzazione del paesaggio lagunare;

g) il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico direttamente sversanti nel corpo idrico ricettore lagunare;

h) un piano di bonifica e di recupero dei siti inquinati, localizzati nel sito di interesse nazionale (SIN) e nell'ambito della laguna nonché nel sistema ambientale delle gronde lagunari individuato nel piano d'area della laguna e dell'area veneziana (PALAV);

i) il piano per la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera e dell'area di Isola Saloni e Val da Rio del comune di Chioggia, che preveda altresì una gestione unitaria, con garanzia preliminare dei posti di lavoro e della sicurezza ambientale e dei cittadini;

l) il riconoscimento della laguna di Venezia come area di rilievo internazionale ai sensi delle convenzioni relative alle zone umide d'importanza internazionale;

m) gli interventi per la manutenzione delle città e dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare e per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, ai sensi dei commi 6, 7 e 8;

n) programmi per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali e del patrimonio storico, artistico e architettonico mobiliare e immobiliare pubblico delle città situate all'interno della conterminazione lagunare;

o) la promozione e la valorizzazione, anche in ambito internazionale, delle istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche, anche attraverso la costituzione di centri di eccellenza e di dialogo interculturale e interreligioso presso città interne alla conterminazione lagunare;

p) la previsione di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio delle città situate all'interno della conterminazione lagunare;

q) un piano della mobilità e dell'accessibilità alla città storica di Venezia e al centro storico di Chioggia dall'intero comprensorio dell'area veneziana, nonché piani finalizzati alla riduzione del numero complessivo dei mezzi meccanici a motore che possono accedere ai centri storici, attraverso la conversione, la costruzione o il risanamento di aree limitrofe destinate a parcheggio e l'adozione di adeguati sistemi di telecontrollo e di gestione degli accessi, il superamento della frammentazione delle competenze in laguna e l'elaborazione di un piano del traffico urbano nella città di Venezia;

r) un piano per la nautica da diporto per natanti e imbarcazioni compatibili con la tutela della laguna di Venezia, prevedendo incentivi alla rottamazione dei motori più inquinanti e la sostituzione con propulsori ecologici al fine di superare il problema del moto ondoso;

s) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica valorizzando il sistema portuale e l'intermodalità anche per la gestione dei flussi turistici preservando il Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca;

t) un piano per la produzione e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate nei processi produttivi e per i fabbisogni civili, privilegiando le fonti pulite e rinnovabili;

u) la promozione e la qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile.

5. Il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano è redatto, per quanto riguarda le lettere a), b), c), d) e g) del comma 4, tenendo conto delle direttive e degli indirizzi del piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali istituito ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Il ripopolamento residenziale nelle città e nelle isole situate all'interno della conterminazione lagunare, considerate le loro particolari condizioni storico-culturali, fisiche-strutturali ed economiche, è perseguito attraverso interventi integrati di manutenzione e rigenerazione urbana volti ad assicurare:

a) il risanamento igienico ed edilizio, mediante scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria con messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle parti basse della città e realizzazione di un piano di sicurezza antincendio;

b) la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo della residenzialità, dei servizi pubblici e delle attività socio-economiche negli insediamenti lagunari.

7. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 6, per i comuni situati all'interno della conterminazione lagunare sono previsti:

a) contributi per l'esecuzione di opere di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio immobiliare residenziale privato;

b) contributi per l'acquisto della prima abitazione, per la ristrutturazione e per la rivitalizzazione sociale attraverso la destinazione di specifici contributi a determinate categorie sociali, da individuare mediante apposito regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che stabiliscono la propria residenza nei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare;

c) provvedimenti di tutela e di salvaguardia degli immobili per abitazione ad uso esclusivamente residenziale. In particolare, al fine di favorire la residenzialità nella città storica di Venezia, quale primario obiettivo per la salvaguardia economico-sociale della città, il comune di Venezia provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a effettuare un censimento delle strutture ricettive presenti e, d'intesa con la regione Veneto e il Governo, valuta l'opportunità di apportare correttivi, anche normativi, alla disciplina delle attività con specifica attenzione alla zonizzazione, agli obblighi in materia igienico-sanitaria, alle caratteristiche di cura e decoro esterno, nonché alla durata;

d) provvedimenti per ridurre il moto ondoso e contributi per l'adeguamento e la certificazione obbligatoria della curva di resistenza residua delle carene dei natanti, degli organi di propulsione meccanica e della loro alimentazione;

e) una gestione della sanità dedicata e circoscritta a Venezia, a Chioggia e alle isole della laguna, d'intesa con la regione Veneto.

8. La rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia, al fine di contribuire ad assicurare una nuova fase dello sviluppo economico del territorio veneziano, a partire dal rilancio del distretto del vetro artistico, impostata su prospettive occupazionali e su una migliore qualità del lavoro, nonché sui princìpi di compatibilità ambientale e nel rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa dell'Unione europea in materia, è perseguita anche attraverso:

a) interventi da realizzare, previa convenzione con i comuni situati all'interno della conterminazione lagunare, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi e culturali, università;

b) l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria e secondaria, da parte dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare, di aree del rispettivo territorio da destinare a insediamenti produttivi e ad altre attività socio-economiche, favorendo in particolare i giovani e l'imprenditoria giovanile;

c) il restauro e la ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico, previa convenzione con i comuni di appartenenza;

d) la promozione e lo sviluppo di un turismo consapevole e di qualità, l'organizzazione e il controllo dei flussi, nonché il miglioramento dell'offerta e dei servizi, con la realizzazione di appositi punti di accesso alla terraferma e alla laguna;

e) contributi o incentivi per la riconversione ecologica o per l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico per le imprese e i sistemi di imprese pubbliche e private localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel territorio anche per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città di Venezia;

f) contributi a soggetti pubblici o privati che realizzano infrastrutture e reti a banda larga e per la connettività in movimento;

g) contributi per la riconversione di imprese e di sistemi di imprese legati alla green economy e alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione;

h) contributi e agevolazioni alle piccole e medie imprese per l'acquisto di locali da destinare ad attività commerciali o artigianali situate nelle aree urbane da rivitalizzare, anche con finalità turistiche, dei centri urbani situati all'interno della conterminazione lagunare;

i) il sostegno economico e la protezione delle attività artigianali e tradizionali ancora esistenti, oggetto di particolare tutela, anche al fine della conservazione delle conoscenze specifiche e specialistiche di mestieri unici al mondo, individuati con apposite deliberazioni dei consigli comunali delle città situate all'interno della conterminazione lagunare;

l) l'individuazione, nella città di Venezia, di un hub tecnologico per la digitalizzazione e l'economia digitale, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle start-up nel settore turistico.

Art. 2.
(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. È istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di seguito denominato «Comitato», composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti e da un rappresentante degli altri comuni della conterminazione lagunare designato a maggioranza dai rispettivi sindaci.
2. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'approvazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dei relativi programmi di attuazione annuali e triennali, predisposti e redatti dal Consiglio di partecipazione di cui all'articolo 3;

b) la fissazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da mettere a disposizione annualmente, attraverso la legge di bilancio, sulla base delle priorità richieste dal piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dello stato di attuazione dello stesso;

c) l'approvazione della composizione del Consiglio di partecipazione di cui all'articolo 3.

3. Il presidente del Comitato trasmette ogni anno alle Camere una relazione in merito all'attività svolta nell'anno precedente e ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. Nella relazione sono in particolare analizzati gli eventuali ritardi e le difficoltà riscontrati e sono individuate le misure da adottare per superarli. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sulla relazione entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione e, comunque, entro la data di presentazione del disegno di legge di bilancio. Nel periodo transitorio, che va dalla data di entrata in vigore della presente legge alla data di approvazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, il Comitato provvede alla fissazione di risorse finanziarie, da erogare ai sensi degli articoli 16 e 17 per interventi prioritari e urgenti previsti dal medesimo piano.

Art. 3.
(Consiglio di partecipazione di Venezia e della sua laguna)

1. È istituito il Consiglio di partecipazione di Venezia e della sua laguna, di seguito denominato «Consiglio di partecipazione», con sede presso la città metropolitana di Venezia. Esso svolge le seguenti funzioni:

a) supporta l'attività del Comitato con funzioni di monitoraggio e di aggiornamento del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano;

b) trasmette i dati e le elaborazioni relativi alla propria attività ai comuni interessati fungendo anche da organo di informazione per la cittadinanza in un quadro di democrazia partecipata;

c) raccoglie le istanze provenienti da enti locali, organizzazioni di categoria, del mondo associativo e dei cittadini rispetto a interventi di rimozione di situazioni di degrado e di promozione di politiche di recupero e di rilancio del territorio;

d) provvede trimestralmente a convocare in audizione le parti sociali della città di Venezia e ne acquisisce il parere sui provvedimenti più rilevanti per la stessa città.

2. Il consiglio di partecipazione è composto da tecnici di comprovata esperienza provenienti dagli organici delle amministrazioni di seguito indicate:

a) Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) regione Veneto;

c) città metropolitana di Venezia;

d) autorità portuale di Venezia;

e) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, centri di interscambio modale regionale, agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e autorità di bacino;

f) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

g) Agenzia nazionale del turismo.

3. I membri di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni.

Art. 4.
(Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e trasferimento di funzioni alla città metropolitana di Venezia)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato. Il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova è nuovamente istituito con le funzioni, i compiti e le attribuzioni già a esso attribuiti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la città metropolitana di Venezia e con la regione Veneto, su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto emanato ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, individua le funzioni già esercitate dal magistrato delle acque per le province venete e di Mantova da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, manutenzione e segnaletica, comprese le bricole, secondo i seguenti princìpi:

a) esercizio unitario e coordinato delle funzioni da parte dell'ente territoriale di area vasta;

b) affidamento delle competenze in materia di polizia lagunare e di rilascio di concessioni di spazi acquei;

c) esercizio delle competenze in materia di navigazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12.

Art. 5.
(Istituzione dell'Autorità per il Modulo sperimentale elettromeccanico)

1. Gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per il completamento e il mantenimento, compresa la manutenzione ordinaria, del sistema Modulo sperimentale elettromeccanico (MOSE) sono finanziati con le risorse stanziate dalla legge di bilancio annuale per il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano nonché con le risorse previste dall'articolo 17, comma 2.
2. In applicazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 29 novembre 1984, n. 798, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a determinare un cronoprogramma definito per la conclusione degli interventi e alla progressiva conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Autorità per il MOSE, di seguito denominata «Autorità», con funzioni di controllo sulla conclusione dei lavori nonché sulla sicurezza e sulla manutenzione dei manufatti. L'Autorità è composta da sei membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione Veneto, dal sindaco della città metropolitana di Venezia, dal presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, dal Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e dall'Autorità nazionale anticorruzione. Entro sessanta giorni dalla data di nomina dei membri, il Presidente del Consiglio dei ministri emana, con proprio decreto, il regolamento di funzionamento dell'Autorità. Il 30 giugno di ogni anno l'Autorità invia una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del MOSE.
4. Il Centro previsioni e segnalazioni maree del comune di Venezia è posto alle dipendenze dell'Autorità ed è, a tale fine, adeguatamente potenziato.
5. La gestione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia prevista dal MOSE è finalizzata alla salvaguardia della laguna e degli insediamenti lagunari dal mare, alla sicurezza della navigazione e alla migliore funzionalità delle attività portuali utili alle economie internazionali, nazionali e regionali.

Art. 6.
(Centro studi sui cambiamenti climatici)

1. Presso la città di Venezia è istituito il Centro studi sui cambiamenti climatici avvalendosi del contributo delle università veneziane di Ca’ Foscari e Iuav, di istituti di ricerca in materia, nonché del Consorzio Venezia nuova e della società Thetis Spa, e avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali
2. Il Centro studi sui cambiamenti climatici invia una relazione annuale alle Camere sulla propria attività ai fini di un costante monitoraggio del clima.
3. Per l'avvio e il funzionamento del Centro studi sui cambiamenti climatici è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Art. 7.
(Disposizioni in materia urbanistica e culturale)

1. In ragione dell'interesse pubblico prevalente all'incremento demografico e al benessere sociale della popolazione residente nella città di Venezia e nelle isole della laguna, le competenti amministrazioni comunali, nei propri strumenti di pianificazione, possono regolamentare le destinazioni d'uso degli immobili censiti come residenza al fine di favorirne l'utilizzo diretto quali abitazioni per nuclei familiari. Nell'ambito delle assegnazioni di edilizia residenziale finanziata con fondi di legge speciale, i regolamenti comunali prevedono criteri volti a garantire la priorità a soggetti colpiti da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'immobile, nonché a giovani coppie e a persone anziane.
2. Il piano programma degli interventi integrati per il disinquinamento, il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia – progetto integrato rii, ridefinito dall'accordo di programma sottoscritto il 3 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e il programma attuativo degli interventi integrati per il risanamento igienico edilizio della città di Venezia e delle isole della laguna sono parte integrante del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. I canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Venezia, compresi i marginamenti del bacino di San Marco e del canale della Giudecca sono di competenza del comune di Venezia. I canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Chioggia sono di competenza del comune di Chioggia.
3. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo finanziati con legge speciale nella città di Venezia, nelle isole della laguna, nel centro storico di Chioggia e nel territorio della conterminazione lagunare del comune di Cavallino-Treporti devono tenere conto degli edifici e dei complessi di interesse monumentale, storico e artistico di uso pubblico individuati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.
4. Per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali pubblici di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), il piano contenente le priorità è vidimato dal soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare e dal soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e della sua laguna ed è redatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Art bonus per Venezia)

1. Al fine di promuovere interventi di messa in sicurezza e di recupero del patrimonio architettonico e artistico della città di Venezia, in particolare per i beni simbolo della città, quale la Basilica di San Marco, considerate le problematicità presenti, il credito di imposta, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è ulteriormente incrementato, per un periodo di tre anni, del 10 per cento qualora destinato ai citati interventi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente incremento delle risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali dalla legge di bilancio annuale.

Art. 9.
(Disposizioni per Porto Marghera sito di interesse nazionale)

1. Nella redazione del piano per l'area di Porto Marghera di cui all'articolo 1, comma 4, lettera i), sono previsti:

a) investimenti per il completamento del processo di bonifica ai sensi dell'accordo di programma del 16 aprile 2012 e del Patto per lo sviluppo per la città di Venezia del 26 novembre 2016, in particolare per il completamento delle opere di marginamento del fronte laguna della zona industriale ai fini della messa in sicurezza e della bonifica della sottostante falda contaminata, e del sistema di collettamento e di depurazione delle acque drenate dalla trincea posta a tergo della conterminazione, nella misura atta a garantire prioritariamente l'equilibrio idrostatico delle opere e la sicurezza idraulica delle macroisole conterminate;

b) il rilancio del sito di interesse nazionale attraverso investimenti in settori della green economy con il coinvolgimento dei principali gruppi industriali operanti nel medesimo sito;

c) l'istituzione di una cabina di regia permanente per gli interventi di bonifica previsti dal Patto per lo sviluppo della città siglato il 26 novembre 2016 con il coinvolgimento del Comitato;

d) interventi, d'intesa con l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, per la logistica e per le attività a basso impatto ambientale;

e) l'ampliamento dell'area e dell'operatività del punto franco di Venezia di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013.

2. Al fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti e di promuovere la capacità attrattiva del Porto di Venezia, ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 66, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato d'intesa con la regione Veneto e con la città metropolitana di Venezia, è istituita una Zona logistica semplificata nella citata area portuale, per una durata massima di sette anni, rinnovabile.

Art. 10.
(Misure per il distretto del vetro artistico e per la valorizzazione delle attività delle isole minori della laguna)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le imprese e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, prevede la realizzazione di progetti mirati per promuovere lo sviluppo e il sostegno delle imprese del distretto del vetro artistico di Murano nei campi del marketing, della digitalizzazione e della ricerca e innovazione dei processi e del prodotto, favorendo l'internazionalizzazione e la commercializzazione delle sue produzioni e rafforzando la loro tutela, anche ai fini del contrasto della loro contraffazione, attraverso l'istituzione del marchio nazionale «vetro artistico di Murano». I progetti di cui al presente comma sono conformi a quanto previsto dal piano operativo e dal piano di comunicazione del distretto del vetro artistico di Murano definiti con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1796 del 9 dicembre 2015, in attuazione della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le parti sociali e con gli enti istituzionali territoriali competenti, predispone un piano operativo per la rivitalizzazione delle isole minori della laguna di Venezia recante interventi per lo sviluppo di un turismo sostenibile.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è prevista la spesa di 10 milioni di euro annui.
4. Entro il 30 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 3 ai progetti finanziati.

Art. 11.
(Disposizioni in materia socio-economica)

1. Per gli incentivi alle aziende di cui all'articolo 1, comma 8, le amministrazioni comunali hanno facoltà di applicare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, imposte inferiori all'aliquota applicata a livello nazionale. Gli incentivi ai privati sono assegnati dai comuni interessati a seguito di bando, sulla base di progetti finalizzati alla realizzazione di programmi valutati favorevolmente dai rispettivi consigli comunali.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 8, per favorire la riconversione dell'economia di Venezia e della sua laguna alla green economy e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, e dalla normativa dell'Unione europea in materia, è previsto il finanziamento di progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare l'impatto delle emissioni e dei fattori inquinanti dell'acqua, dell'aria e del suolo sull'ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale, e di progetti di infrastrutturazione della città, compresi gli edifici civili, con reti in fibra ottica. Sono inoltre cofinanziati progetti di città intelligenti, secondo quanto previsto dall'Unione europea in materia di internet degli oggetti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma, il Ministro dello sviluppo economico adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive in conformità alle norme previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
3. La regione Veneto verifica il rispetto dell'obbligo da parte della competente azienda sanitaria locale di riconoscere e di assicurare la specificità lagunare conformando ad essa gli standard della spedalità e dell'assistenza territoriale.

Art. 12.
(Delega al Governo in materia di circolazione acquea del traffico)

1. Il Governo, d'intesa con la città metropolitana di Venezia e con la regione Veneto, su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti una nuova disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento e disciplina della navigazione lagunare, con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi;

b) individuazione di un sistema di rilevamento dei natanti, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione, individuando i soggetti ai quali può essere applicato;

c) disciplina delle materie inerenti ai requisiti, ai titoli professionali e alle patenti, necessari per l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e, in generale, per la conduzione dei mezzi;

d) disciplina del sistema sanzionatorio;

e) definizione delle norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti, prevedendo per tutte le navi che entrano nella laguna di Venezia o che utilizzano eventuali strutture portuali esterne l'obbligo di usare carburanti che consentano il rispetto dei limiti più restrittivi imposti dalla normativa internazionale per le aree di controllo delle emissioni, nonché prevedendo, per le medesime navi, l'obbligo di dotarsi delle migliori tecnologie disponibili in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale;

f) rafforzamento degli organici e dei mezzi in dotazione alle Forze di polizia per le finalità di cui al presente comma;

g) promozione delle attività di educazione nautica nelle scuole dei comuni della conterminazione lagunare.

Art. 13.
(Cessioni demaniali e Arsenale di Venezia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), le seguenti aree sono sdemanializzate e cedute gratuitamente rispettivamente ai comuni di Venezia e di Chioggia: bacino di San Marco e canale della Giudecca, idroscalo G. Miraglia, forte di Sant'Andrea-Vignole, caserma Pepe-Lido, forte Ca’ Bianca-Lido, forte Malamocco-Lido, forte Ca’ Roman-Pellestrina, forte Penzo-Chioggia e forte San Felice. Per la finalità di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio procede alla perimetrazione e alla delimitazione delle singole aree citate, nonché alla loro consegna ai comuni rispettivamente di Venezia e di Chioggia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I progetti di utilizzo delle aree di cui al comma 1 previsti dalla legislazione vigente possono essere presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto privato o pubblico scelti attraverso una gara ad evidenza pubblica.
3. I progetti di cui al comma 2 sono corredati di adeguata strumentazione urbanistica e del piano finanziario.
4. Le amministrazioni proprietarie, dopo l'approvazione dei progetti da parte del Comitato, provvedono, entro tre mesi dalla data della loro approvazione, a concedere il bene al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 2, in regime di concessione, per un tempo necessario a remunerare il capitale investito nella realizzazione del progetto stesso.
5. Per i beni demaniali loro concessi, le amministrazioni comunali di Venezia e di Chioggia hanno la facoltà di prevedere la concessione della gestione a soggetti terzi.
6. Le amministrazioni comunali di Venezia e di Chioggia hanno la facoltà di rivedere, anche con potere di revoca, eventuali concessioni esistenti sulle aree di cui al comma 1 situate nel proprio territorio, tenendo in debita considerazione eventuali atti adottati, effetti prodotti e rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le aree e gli insediamenti militari di Venezia sono trasferiti al comune di Venezia.
7. Il comune di Venezia procede al trasferimento in concessione a titolo oneroso ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano legittimamente i compendi immobiliari situati nelle aree di cui al comma 1. Resta confermato l'uso gratuito già concesso alla Fondazione La Biennale di Venezia.
8. Le somme ricavate per effetto della concessione dei compendi immobiliari di cui al comma 7 sono impiegate esclusivamente per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale di Venezia.
9. Il comune di Venezia si dota di ulteriori strumenti operativi finalizzati a gestire l'Arsenale per quanto di propria competenza e a garantirne la conservazione e il recupero in termini funzionali alla città. A tale scopo, nel primo triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 5 per cento delle risorse annue di cui alla presente legge è destinato alla valorizzazione dell'Arsenale.

Art. 14.
(Delega al Governo in materia culturale)

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere vincolante del Comitato, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere lo sviluppo, quali centri di eccellenza di produzione culturale a vocazione internazionale, degli istituti universitari, degli enti culturali e di ricerca, nonché delle fondazioni con sede nelle città della laguna di Venezia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) patrimonializzare gli istituti universitari, gli enti culturali e le fondazioni garantendo l'autonomia finanziaria;

b) prevedere formule istituzionali idonee per l'eventuale ingresso di investitori privati per il rafforzamento delle attività;

c) delineare gli obiettivi degli enti e delle fondazioni culturali, favorendo l'alta formazione e la specializzazione a livello internazionale;

d) promuovere corsi di studio in lingua straniera;

e) favorire il reclutamento di professori di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di alta cultura straniere e individuati sulla base di reclutamenti pubblici internazionali;

f) favorire la migrazione delle istituzioni di cui al comma 1 verso istituzioni plurilingue a riferimento internazionale;

g) promuovere, con iniziative di livello scientifico e didattico, le realtà di eccellenza del territorio lagunare in ambito culturale, artistico e artigianale;

h) promuovere iniziative idonee a garantire la residenzialità universitaria degli studenti italiani e stranieri nelle città della laguna di Venezia provvedendo alla costruzione di apposite residenze gestite dalle istituzioni universitarie.

Art. 15.
(Commissione per la salvaguardia di Venezia)

1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, esprime il proprio parere vincolante sulle autorizzazioni edilizie e sugli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare fino all'entrata in vigore dei piani di assetto territoriale (PAT) comunali nonché, fino all'approvazione, in adeguamento al PALAV, del nuovo piano regolatore del porto, del piano regolatore aeroportuale, del piano morfologico della laguna, del piano di bacino e del piano di assetto idrogeologico del bacino scolante, per i progetti degli enti competenti per i rispettivi settori di intervento.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) il presidente della regione Veneto, che la presiede;

b) un rappresentante dell'UNESCO;

c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

f) il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e della sua laguna;

g) il soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare;

h) un rappresentante del Consiglio di partecipazione;

i) un rappresentante dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;

l) tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

m) tre rappresentanti del comune di Venezia eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;

n) due rappresentanti degli altri comuni della conterminazione lagunare, designati dai rispettivi sindaci con voto limitato;

o) un rappresentante dei vigili del fuoco del comando di Venezia.

3. A seguito dell'approvazione dei PAT comunali e fino all'approvazione del Piano paesaggistico della laguna di Venezia, di cui al presente articolo, la Commissione di cui al comma 1 esprime il proprio parere in materia paesaggistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in merito alla conterminazione lagunare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La conterminazione lagunare è definita «ambito territoriale prioritario» soggetto a Piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Le intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta del Piano paesaggistico della laguna di Venezia sono definite, ai sensi del comma 2 dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.
6. Il Piano, completato entro due anni dalla stipula delle intese di cui cui al comma 5, è approvato, con i contenuti e secondo il procedimento di cui agli articoli 143, 144 e 145 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, con provvedimento della regione Veneto su richiesta del Comitato. Con tale provvedimento i contenuti del Piano sono inseriti negli strumenti urbanistici comunali.
7. Dopo l'approvazione del Piano paesaggistico il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) è vincolante in relazione agli interventi da eseguire nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

b) assume natura obbligatoria non vincolante per tutti i beni paesaggistici tutelati dal Piano diversi da quelli di cui alla lettera a) ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Art. 16.
(Finanziamento degli interventi)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le entrate dello Stato relative:

a) a imposte dirette e indirette, diritti e tasse relativi ad attività svolte nell'ambito dei porti di Venezia e di Chioggia, di competenza dello Stato;

b) a quota parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto riscosse sul territorio dei comuni della conterminazione lagunare.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2019, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo ed è fissato, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, l'ammontare annuale delle quote di gettito dei tributi e delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1, comunque non inferiore a complessivi 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019, da attribuire al Fondo di cui al comma 3.
3. Le somme di cui al comma 1 sono assegnate annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2020, al Fondo per l'attuazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e vincolate all'attuazione degli interventi del piano generale degli interventi di cui all'articolo 1. Al comune di Chioggia, per le finalità di cui alla presente legge, è assegnato almeno il 12 per cento delle risorse attribuite al comune di Venezia. Per l'anno 2019, le predette somme sono assegnate al Fondo per l'attuazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano entro il 31 dicembre 2019.
4. Le somme di cui al comma 1, qualora siano inferiori a 2 miliardi di euro, sono integrate annualmente, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di cui all'articolo 17.

Art. 17.
(Copertura finanziaria)

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a un'ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2 miliardi di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2019 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
2. Per l'individuazione di strumenti di finanziamento ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione e della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Veneto e con la città metropolitana di Venezia, con proprio decreto stabilisce le misure di cofinanziamento per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge, in particolare per quanto concerne il funzionamento del MOSE.
3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di bilancio, le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento dei citati obiettivi.

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