PDL 1410

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1410

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BELOTTI,
MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MARCHETTI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, ZICCHIERI, ZORDAN

Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di disciplina del prezzo dei libri

Presentata il 30 novembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – Al fine di garantire la possibilità per le piccole librerie e per gli editori indipendenti di sopravvivere in modo da mettere in campo un'offerta culturale plurima, è stata approvata la legge 27 luglio 2011, n. 128, cosiddetta legge Levi, dal nome del presidente della Associazione italiana editori che l'aveva fortemente sostenuta.
La Comunità europea, attraverso alcuni atti formali del Parlamento e del Consiglio d'Europa, fin dal 2001, aveva sollecitato i Paesi membri ad adottare leggi sul prezzo fisso dei libri oppure a promuovere accordi di filiera che andassero in questo senso.
La gestione delle librerie indipendenti, autentici presìdi culturali del territorio, è particolarmente complessa a causa della concorrenza delle grandi catene e degli empori online, che vendono i libri a prezzi notevolmente scontati.
Il problema è che le librerie indipendenti non possono permettersi gli sconti: se a una libreria indipendente resta il 30 per cento del prezzo di copertina, applicando uno sconto del 15 per cento essa dimezza il proprio guadagno.
Le grandi società che distribuiscono libri nelle proprie catene, invece, possono beneficiare di utili fino al 90 per cento sui libri che vendono e non del 30 per cento come le piccole librerie; esse si possono permettere di fare sconti, che corrispondono solo a un sesto del ricavato, quindi facilmente ammortizzabili.
La legge n. 128 del 2011 è nata, appunto, con lo scopo di introdurre regole che garantiscano «la differenza e il pluralismo nella produzione editoriale»; a tal fine, la legge ha introdotto un tetto massimo del 15 per cento di sconto sul prezzo di copertina, ma, alla prova dei fatti, tale norma viene in molti casi aggirata attraverso numerosi escamotage.
Dopo sette anni di attuazione della legge Levi, affinché siano rispettate le finalità per cui era stata approvata, è necessario apportarvi delle modifiche, riducendo al 5 per cento il tetto massimo degli sconti, con la conseguente riduzione dei prezzi di copertina, oggi «gonfiati» per poter ammortizzare ribassi più sostanziosi. Va precisato, inoltre, che il limite massimo di sconto del 15 per cento è il più alto in Europa.
L'esperienza di norme simili in altri Paesi, in primis la Francia (legge Lang del 1981), ha portato a una grande diffusione della cultura della lettura (oggi il tasso di lettura in Francia è il doppio che in Italia), al contenimento dei prezzi di copertina dei libri e, quindi, a vantaggi per i consumatori (con grande diffusione delle tirature in brossura ed economiche), a una grande diffusione di librerie e cartolibrerie in tutto il territorio francese (+2,7 per cento il numero di esercizi librari nel 2016, rispetto al –7 per cento in Italia), dato ancora più significativo in epoca di e-commerce, con evidenti ricadute positive sull'occupazione qualificata.
In Francia, inoltre, è vietato ai gruppi editoriali occupare la filiera e perfino detenere librerie (ne è ammessa una sola nella città dove l'editore ha sede).
La presente proposta di legge, composta di un solo articolo, interviene quindi ad apportare le seguenti modifiche alla legge n. 128 del 2011:

al comma 1, lettera a), si prevede un limite massimo di sconto del 5 per cento, anziché del 15 per cento, che attualmente per librai e cartolibrai indipendenti comporta in buona sostanza una riduzione del 50 per cento del margine sui testi di varia tipologia e del 100 per cento sui testi scolastici;

al comma 1, lettera b), si abroga la disposizione che consente ai venditori di effettuare svendite di libri a catalogo, non recentissimi (pubblicati da almeno venti mesi). Detta norma non solo è inutile, in quanto per i librai esiste il diritto di resa dei libri agli editori, ma è stata da molti (i più grandi) interpretata nel senso che l'eccezione si possa applicare nel caso di sussistenza di uno solo dei due requisiti previsti dalla disciplina vigente (venti mesi dalla pubblicazione e sei mesi di mancata movimentazione da parte del punto vendita). A ciò si aggiunge la difficoltà di controllare la corretta applicazione della norma, dando origine a innumerevoli operazioni contrarie alle intenzioni del legislatore;

al comma 1, lettera c), si interviene sul sistema sanzionatorio in caso di violazione della legge, che attualmente assegna ai comuni compiti di vigilanza, di accertamento e di irrogazione della relativa sanzione. Vengono quindi individuati altri soggetti cui affidare il controllo delle vendite effettuate on line, per le quali è quasi sempre difficile individuare il comune di riferimento, che in ogni caso non ha mezzi per controllare la rete. È perciò di fondamentale importanza che il controllo venga affidato alla Polizia postale e al Corpo della guardia di finanza, che hanno mezzi efficaci per individuare e reprimere i comportamenti illegali che alterano la sana concorrenza e sanciscono la definitiva scomparsa di moltissime librerie di vicinato, con grave nocumento del tessuto sociale, produttivo e culturale di molte zone del Paese.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1, anche in caso di cessione di beni a titolo di sconto o premio e di buoni-corrispettivo»;

b) al comma 5, la lettera f) è abrogata;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Alla vigilanza sulle vendite on line provvedono la Polizia postale e il Corpo della guardia di finanza».

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