PDL 1408-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
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Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
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Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1408-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 novembre 2018 (v. stampato Senato n. 886)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
e ministro del lavoro e delle politiche sociali

( DI MAIO )

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
( TONINELLI )

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 novembre 2018

(Relatore per la maggioranza: CURRÒ )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La VI Commissione permanente (Finanze), l'11 dicembre 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1408.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1408 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il decreto-legge, originariamente composto da 27 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 64 articoli complessivi; in termini di commi si è passati dai 126 commi iniziali a 229 commi complessivi; il provvedimento appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due distinte finalità: da un lato, quella di introdurre nuovi meccanismi di carattere fiscale; dall'altro lato, quella di effettuare rifinanziamenti di significativi stanziamenti di bilancio (quali le risorse destinate al contratto di programma con la società RFI-Spa, art. 21; quelle per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, art. 22; quelle per l'autotrasporto, art. 23; quelle per le missioni internazionali, art. 24); a queste finalità se ne aggiunge una terza, per quanto non riportata nel preambolo, vale a dire quella di intervenire in materia di integrazione salariale straordinaria (art. 25); andrebbe approfondita la riconducibilità a tale perimetro degli articoli 16-bis (digitalizzazione della giustizia); 20-bis e 20-ter (disposizioni per il credito cooperativo); 21-ter (disposizioni in materia di concessioni autostradali); 22-bis (disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale); 22-ter (proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche); 22-quater (transazioni con le aziende farmaceutiche); 23-bis (incremento delle sanzioni per violazione degli obblighi di assicurazione civile dei veicoli); 23-ter (reti a banda ultralarga); 23-quater (politiche per la famiglia); 24-bis (gestione della contabilità speciale unica della Difesa); 25-quater (contrasto al fenomeno del caporalato); 25-quinquies (contributi per la ricostruzione post-sisma del 2012); 25-septies (piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario); 25-octies, commi 1, 2 e 3 (nomina di un Commissario straordinario per il rilancio del comune di Campione d'Italia) e 25-undecies (determinazione del prezzo massimo di cessione di unità abitative realizzate in regime di edilizia residenziale convenzionata);

per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 64 articoli del provvedimento 18 rinviano a successivi provvedimenti attuativi; inoltre il comma 2 dell'articolo 11 precisa che le misure contenute nel medesimo articolo in materia di semplificazione delle fatture si applicano solo a decorrere dal 1° luglio 2019;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la chiarezza della formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 e il comma 2 dell'articolo 2 fanno riferimento all’«invito al contraddittorio» di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, mentre la disposizione citata fa riferimento a un «invito a comparire»; al comma 3 dell'articolo 4 andrebbe invece specificato meglio quali siano i «restanti carichi» per cui va presentata richiesta di rimborso direttamente all'ente creditore;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

alcune disposizioni del testo andrebbero riformulate in termini di novella di disposizioni vigenti che vengono invece modificate solo implicitamente, in coerenza con il paragrafo 3, lettera a), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; si tratta in particolare del comma 4 dell'articolo 16 in materia di udienza pubblica del processo tributario; del comma 1-bis dell'articolo 17 in materia di tenuta dei registri in formato elettronico; dell'articolo 22-quater, concernente le transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica; del comma 1 dell'articolo 25-bis, in materia di trattamento di mobilità in deroga per le aree di Termini Imerese e di Gela;

altre disposizioni del provvedimento presentano un uso non appropriato delle diverse fonti normative; in particolare il comma 2-ter dell'articolo 18 prevede decreti di natura non regolamentare, provvedimenti che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006 ha qualificato come «atti statali dalla indefinibile natura giuridica»; il comma 1 dell'articolo 20-quater dispone che la possibilità, per i soggetti che non utilizzano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli al valore di iscrizione e non a quello di mercato, possibilità introdotta dal medesimo comma in via sperimentale per un solo esercizio, possa essere prorogata agli esercizi successivi con una fonte non legislativa, vale a dire un decreto ministeriale, attuando così, una «delegificazione spuria»; l'articolo 20-quinquies opera una modifica diretta di una fonte regolamentare, vale a dire il DPR n. 116 del 2007, in violazione del paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla redazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche non frammentarie ad atti non aventi forza di legge (la disposizione andrebbe semmai riformulata nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza); il comma 3 dell'articolo 24-quater e il comma 1 dell'articolo 25-octies prevedono l'adozione di DPCM di concerto o su proposta di singoli ministri, mutuando per i DPCM, che rimangono, allo stato, nel nostro ordinamento, un «atto atipico», procedure proprie di atti di natura regolamentare; inoltre il comma 1 dell'articolo 25-octies prevede il ricorso a DPCM per la nomina di un Commissario straordinario, in contrasto con quanto previsto in via generale dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che dispone che i Commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il comma 2 dell'articolo 25-novies prevede in maniera incongrua l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia d'intesa con un ente pubblico sottoposto ai poteri d'indirizzo e vigilanza del medesimo ministro quale è l'Agenzia delle entrate;

l'articolo 21-bis differisce al 2021 la previsione della riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale nel caso di mancato affidamento dei servizi attraverso procedure di evidenza pubblica; in proposito si segnala che l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 109 del 2018 ha operato un differimento della riduzione al 31 dicembre 2019 limitato alla sola regione Liguria, in considerazione dell'emergenza successiva al crollo del Ponte Morandi di Genova, con la finalità evidente di agevolare tale regione; tuttavia qualora la normativa speciale prevista per la regione Liguria sia ritenuta prevalente su quella generale, anche se successiva, l'eventuale riduzione dei trasferimenti si applicherà alla regione Liguria prima che alle altre regioni; appare pertanto opportuno approfondire il coordinamento tra le due disposizioni;

l'articolo 24-quater istituisce un Fondo per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018, introducendo anche un'articolata disciplina per il suo utilizzo; al riguardo andrebbe approfondito il coordinamento della norma con la disciplina generale prevista in materia dal Codice per la protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, anche in considerazione del fatto che per gli eventi calamitosi del settembre 2018 non risultano pubblicate delibere riguardanti la dichiarazione dello stato d'emergenza;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risultava corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di riformulare in termini più chiari le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1; all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 4, comma 3;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

riformulare in termini di novella le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4; 17, comma 1-bis; 22-quater e 25-bis, comma 1;

prevedere un uso più appropriato delle diverse fonti normative, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2-ter; 20-quater, comma 1; 24-quater, comma 3; 25-octies, comma 1 e 25-novies, comma 2;

approfondire il coordinamento tra l'articolo 21-bis e l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 109 del 2018;

approfondire il coordinamento tra l'articolo 24-quater e la disciplina generale prevista dal codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

abbia cura il Legislatore di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 in materia di decretazione d'urgenza, evitando «la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia in primo luogo riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela della concorrenza», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

rilevato altresì come l'articolo 22-bis, che prevede l'istituzione della nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto, inerisca alla materia portuale, riconducibile a quelle di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato come l'articolo 25-undecies intervenga sulla disciplina relativa alla determinazione del prezzo massimo per la cessione del diritto di proprietà ovvero del diritto di superficie delle singole unità abitative edificate in regime di edilizia residenziale convenzionata, prevedendo l'applicazione della misura anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 22-bis, il quale prevede l'istituzione della nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto, poiché la materia portuale è riconducibile a quelle di competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei porti rientranti nell'ambito di competenza dell'autorità di sistema portuale, anche con l'eventuale attivazione del procedimento di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994;

b) con riferimento all'articolo 25-undecies, il quale interviene sulla determinazione del prezzo massimo per la cessione del diritto di proprietà ovvero del diritto di superficie delle singole unità abitative edificate in regime di edilizia residenziale convenzionata, prevedendo che tale vincolo del prezzo massimo di cessione possa essere rimosso con atto pubblico o scrittura privata autenticata e che l'applicazione della predetta misura si applichi anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della disposizione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere che il disposto normativo abbia effetti sulle controversie già definite con pronunce dell'autorità giudiziaria passate in giudicato.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

preso atto, quanto all'articolo 24, dell'incremento di 130 milioni di euro per l'anno 2018 del Fondo, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, per garantire la copertura finanziaria delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2018;

nell'auspicio che la deliberazione sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali per l'anno 2019 si caratterizzi, per quanto concerne gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per trasparenza ed analiticità rispetto alle aree geografiche, alle tipologie dei progetti e al numero di cooperanti coinvolti, nello spirito di una maggiore coerenza e specularità tra interventi di cooperazione allo sviluppo e missioni militari internazionali cui l'Italia partecipa;

quanto all'articolo 26, preso atto delle riduzioni delle dotazioni del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla Missione «L'Italia in Europa e nel mondo» e di quelle del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale che, seppur contenute in termini assoluti, incidono su un bilancio di entità già ridotta e per sua natura rigido, essendo costituito in misura prevalente da voci di spesa a carattere obbligatorio e non comprimibile;

segnalato, altresì, ai sensi dello stesso articolo 26, comma 3, lettera d), che spetta al MAECI disporre degli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite;

valutata positivamente la finalità degli articoli introdotti al Senato, in tema di lotta alla evasione ed elusione fiscale, con riferimento all'articolo 16-sexies, sullo scambio automatico di informazioni per attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale anche in base ad accordi tra l'Italia e Stati esteri; all'articolo 25-octies, comma 4, sulla disciplina fiscale per i residenti nel comune di Campione d'Italia iscritti all'AIRE; e all'articolo 25-novies, sulla tassazione dei trasferimenti di denaro all'estero, ad esclusione delle transazioni commerciali, verso Paesi non appartenenti all'Unione europea in modo da consentirne la operabilità esclusivamente su canali finanziari che consentano la piena tracciabilità dei flussi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

nel sostegno all'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica, valuti la Commissione di merito l'esigenza di apportare riduzioni alle dotazioni del MAECI preservando in ogni caso l'operatività della rete diplomatico-consolare e, con essa, il prestigio dell'azione internazionale dell'Italia.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

rilevato che l'articolo 24, al comma 1, incrementa di 130 milioni di euro, per il 2018, il Fondo istituito dall'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 individuando così le risorse finanziarie necessarie a consentire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali anche per l'ultimo trimestre del 2018;

rilevato che, durante l'esame al Senato, è stata introdotta una disposizione che novella il codice dell'ordinamento militare al fine di inserirvi il nuovo articolo 2195-ter in materia di contabilità speciale unica della difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

L'VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

rilevato che l'articolo 21-ter, precisa il ruolo di «concessionari» rivestito dalle Regioni e dagli enti locali in riferimento alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e per il raccordo Villesse Gorizia;

richiamato l'articolo 22-ter, anch'esso introdotto dal Senato, che interviene sulla disciplina relativa alla revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate;

preso atto che l'articolo 24-quater, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce un Fondo per gli investimenti delle Regioni e le Provincie autonome colpite da eventi calamitosi, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che l'articolo 25-quinquies, anch'esso introdotto dal Senato, interviene sulle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali, ubicate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

segnalato che l'articolo 25-undecies, modifica la disciplina in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione di taluni diritti riferiti alle unità abitative e loro pertinenze edificate in regime di edilizia residenziale convenzionata, al fine di facilitare la rimozione di tale vincolo, peraltro consentendo tale iniziativa «alle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile» previo pagamento di un corrispettivo, che sarebbe opportuno far ricadere in via prioritaria sul venditore che ha incassato il corrispettivo secondo prezzi di mercato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

preso atto che l'articolo 22-bis del decreto-legge in esame istituisce la nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto, scorporandola dall'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto e assegnandole i porti di Messina (ivi incluso l'approdo di Tremestieri) e Milazzo in Sicilia e di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, in Calabria;

ricordato che l'articolo 6, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994 disciplina il procedimento per il trasferimento di un porto ad una diversa autorità di sistema portuale, con regolamento da adottare previa intesa con le regioni interessate;

sottolineata l'opportunità di assicurare un coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei porti rientranti nell'ambito di competenza di ciascuna autorità di sistema portuale;

considerata altresì l'opportunità di valutare un accorpamento dei porti calabresi sotto un'unica autorità di sistema portuale;

espressa soddisfazione per le misure previste dall'articolo 23, che aumenta la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni per interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto, incrementa le risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti da assegnare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ed attribuisce ulteriori risorse per il trasporto merci ferroviario;

evidenziato che l'articolo 23-ter del decreto-legge in esame, introdotto dal Senato, modifica i criteri, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, in base ai quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha la facoltà di ordinare alle imprese verticalmente integrate la separazione funzionale, in un'entità indipendente, delle attività relative alla fornitura all'ingrosso (wholesale) di determinati prodotti di accesso;

sottolineato che il medesimo articolo 23-ter modifica la disciplina della separazione volontaria della rete di cui all'articolo 50-ter del codice delle comunicazioni elettroniche, disponendo che, al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'AGCOM determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito;

rilevata l'opportunità di affrontare nelle competenti sedi parlamentari le questioni relative al futuro della banda ultralarga e all'impatto sui cittadini-utenti delle operazioni che riguardano la rete,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 22-bis, si valuti l'opportunità di assicurare un coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei porti rientranti nell'ambito di competenza dell'autorità di sistema portuale, anche con l'eventuale attivazione del procedimento di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, e di ricomprendere – nel rispetto delle specificità regionali e dell'autonomia del porto di Messina, Milazzo e Tremestieri rispetto alle autorità di sistema portuali – i porti di Gioia Tauro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria nell'ambito di competenza di un'unica autorità di sistema portuale calabrese, in una prospettiva di sviluppo commerciale e di riorganizzazione del sistema portuale, evitando la congestione di traffico nella città di Reggio Calabria;

b) con riferimento all'articolo 23-ter, appare opportuno attivare meccanismi di coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari sulle questioni relative al futuro della banda ultralarga e sulle operazioni che riguardano la rete, al fine di valutarne l'impatto sui cittadini-utenti.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

preso atto, per quanto di competenza della X Commissione, che l'articolo 19 detta i criteri per determinare, attraverso la fissazione di appositi consumi specifici convenzionali, la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l'obiettivo di definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione, al momento rimesso alla normativa secondaria, non emanata;

preso, altresì, atto dell'articolo 22, che assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 735 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 300 milioni sono a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, già destinate al Fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge di stabilità 2014. La rimanente quota, pari a 435 milioni, è coperta ai sensi dell'articolo 26,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 119 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

preso atto delle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica nel corso dell'esame in prima lettura;

considerato che le disposizioni del decreto-legge concorrono all'andamento dei saldi e al finanziamento degli interventi disposti con la manovra finanziaria, in corso di esame da parte della Camera dei deputati;

rilevato che la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro il 24 ottobre 2018, disciplinata dall'articolo 1, è applicabile anche ai PVC consegnati in materia di contributi previdenziali e ritenute;

tenuto conto che, in conformità con quanto già previsto per i precedenti provvedimenti di definizione agevolata, nell'ambito delle disposizioni per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, introdotte dall'articolo 3, è prevista, al comma 10, la lettera f-bis), l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, che consente il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento;

apprezzati, all'articolo 25, l'eliminazione del limite minimo dimensionale dell'organico dell'impresa richiesto per la concessione, negli anni 2018 e 2019, della proroga della CIGS – per riorganizzazione o crisi aziendale – oltre i limiti massimi di durata previsti dalla normativa generale, nonché la possibilità di concedere la proroga in deroga anche della CIGS relativa alla causale contratto di solidarietà, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo collettivo che costituisce il contratto di solidarietà;

osservato che l'articolo 25-bis dispone la possibilità per le regioni, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti, di riconoscere trattamenti di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga;

rilevato che l'articolo 25-ter estende la concessione della mobilità in deroga, prevista dall'articolo 1, comma 142, della legge n. 205 del 2017, anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità, ordinaria o in deroga, nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018;

condivisa l'istituzione, all'articolo 25-quater, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 22-quater, intervenendo in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica, potrà consentire di erogare alle regioni in tempi più contenuti la quota attualmente ancora in sospeso a titolo di payback riferita al triennio 2013-2015;

espresso, inoltre, apprezzamento per le disposizioni – di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 23-quater — che consentono la prosecuzione per il 2019 dell'assegno di natalità (cosiddetto Bonus bebè) per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019;

segnalate, altresì, le disposizioni concernenti, rispettivamente, lo stanziamento per il 2020 di 50 milioni di euro per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, nell'ottica della riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie (comma 5 del suddetto articolo 23-quater) e un accantonamento di risorse per il 2018 – pari a 32,5 milioni di euro, da vincolare sul Fondo sanitario nazionale – a favore di strutture che svolgono particolari attività di ricerca, assistenza e cura nel campo dei trapianti, neoplasie e neuroriabilitazione (articolo 25-sexies);

manifestata condivisione per la disposizione recata dall'articolo 25-septies, che modifica la disciplina in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario, riaffermando il principio della incompatibilità del commissario ad acta con qualsiasi incarico istituzionale;

ritenute, altresì, condivisibili le disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (articolo 10-bis) e preso atto delle modifiche apportate al Codice del Terzo settore, soprattutto in materia di rimborso delle spese e di criteri per la determinazione della natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore (articolo 24-ter);

osservato, infine, che misure di rilievo in materia sanitaria e socio-sanitaria, come quelle appena richiamate, sono contenute in diversi atti all'esame dei due rami del Parlamento oltre che nel provvedimento in esame, rischiando così di rendere poco agevole la ricostruzione delle novità normative introdotte,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato;

espresso apprezzamento per i contenuti recati dall'articolo 25-quater, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, che prevede l'istituzione di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura;

preso atto favorevolmente dell'istituzione del Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi (articolo 24-quater) con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per il 2019 e della destinazione di tali risorse anche alla realizzazione di interventi in materia di contrasto al dissesto idrogeologico;

valutato, inoltre, con favore il complesso di disposizioni in materia di pacificazione fiscale, di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario, che sono suscettibili di produrre effetti positivi anche per le aziende del settore agricolo,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 119 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

rilevato che agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 5, si stabilisce che con riferimento alla regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del nuovo codice doganale comunitario, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;

valutato che l'articolo 2, comma 2-bis, proroga al 30 giugno 2022 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea;

considerato che all'articolo 3, commi 1 e 16, lettera a), è disposta l'esclusione dalle disposizioni relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui a tale articolo dei debiti relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione europea di cui all'articolo 5 e dei debiti relativi al recupero di aiuti di Stato;

rilevato che all'articolo 4, comma 5, è disposta l'esclusione dei debiti derivanti dal recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 in materia di stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;

considerato che all'articolo 5 si detta una disciplina specifica per la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione concernenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, prevedendo, oltre alle somme previste dall'articolo 3, anche il pagamento degli interessi moratori dal 1° maggio 2016 al 31 luglio 2019, in conformità alle disposizioni del nuovo codice doganale, nonché il pagamento dell'interesse del 2 per cento a decorrere dal 1° agosto 2019, mentre non è prevista la compensazione;

rilevato che l'articolo 6, comma 5, dispone l'esclusione dalla definizione delle controversie tributarie ivi prevista delle controversie concernenti anche solo in parte recupero di risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e di aiuti di Stato;

considerato che l'articolo 16-sexies, comma 1, prevede che l'Agenzia delle entrate comunichi, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, previa la stipula di un'apposita convenzione, le informazioni riguardanti la rendicontazione Paese per Paese delle imprese internazionali obbligate ai sensi del comma 145 della legge n. 208 del 2015, nonché quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri;

rilevato che l'articolo 24-ter, recante alcune modifiche al Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede al comma 5 che la disciplina prevista dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 79 e dall'articolo 77 del Codice sia subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

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PARERE FAVOREVOLE

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