PDL 1389

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1389

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 novembre 2018 (v. stampato Senato n. 659)

d'iniziativa del senatore PETROCELLI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 novembre 2018

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 16 del medesimo Accordo.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalitą dell'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15, č autorizzata la spesa di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farą fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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