PDL 1386

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1386

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GOLINELLI, VIVIANI, LOLINI, COIN, GASTALDI, LIUNI,
LO MONTE, VALLOTTO, ZANOTELLI

Istituzione di un marchio biologico italiano

Presentata il 21 novembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a valorizzare il prodotto biologico ottenuto da materie prime coltivate in Italia.
Già l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, rubricato «Indicazioni obbligatorie», impone di indicare l'origine della materia del prodotto biologico caratterizzato dal logo europeo. Tale norma è prevista anche nell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che troverà applicazione dal 1° gennaio 2021.
La materia prima può essere originaria di Stati dell'Unione europea (Agricoltura UE) o di Paesi terzi (Agricoltura non UE) o di origine mista (Agricoltura UE/non UE). Il citato regolamento (CE) consente di sostituire la citata indicazione con quella del Paese di origine della materia prima. Pertanto, l'azienda che ha utilizzato materie prime italiane (almeno al 98 per cento) può riportare la dizione «Agricoltura Italia».
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per rendere più chiara la suddetta indicazione (obbligatoria per legge), può istituire il «marchio biologico italiano».
Per evitare appesantimenti burocratici, tale marchio potrà essere utilizzato dagli operatori che possiedono i requisiti normativi previsti per riportare in etichetta la dizione «Agricoltura Italia».
In tal modo si potrebbero valorizzare le produzioni agricole italiane, rendendo più evidente e soprattutto riconoscibile dai consumatori l'indicazione di origine prevista dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007.
Quest'informazione non è fine a se stessa, poiché in Italia le produzioni biologiche devono sottostare a regole più restrittive – imposte da decreti ministeriali – rispetto a quelle previste dalla legislazione europea di settore. Per esempio, il prodotto derivante da agricoltura biologica ma avente una percentuale di residui superiore a 0,01 ppm non può essere certificato come prodotto biologico. Inoltre, le colture devono seguire precisi avvicendamenti colturali più restrittivi rispetto a quelli generici imposti dalla normativa europea.
L'istituzione del marchio dovrebbe essere accompagnata da una campagna informativa ad hoc, volta a promuovere il marchio stesso, a pubblicizzare le specificità della produzione biologica italiana e ad insegnare ai consumatori – con annunzi pubblicitari trasmessi sulle reti di comunicazione nazionali – come leggere correttamente l'etichetta dei prodotti biologici.
Un marchio nazionale biologico esiste in Francia dal 1985 e viene utilizzato con successo in quanto i consumatori francesi sono abituati a identificare il prodotto biologico con il marchio francese «Agriculture biologique», anche se il suddetto marchio non aggiunge nulla alle caratteristiche del prodotto biologico contraddistinto dal logo europeo e, a differenza di quanto previsto dalla presente proposta di legge, non identifica i prodotti ottenuti da materia prima agricola di origine francese.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Marchio biologico italiano)

1. È istituito il Marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materie prime agricole italiane contraddistinti dall'indicazione «Agricoltura Italia» di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007.
2. Il Marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il logo del Marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di autorizzazione all'uso del Marchio biologico italiano. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie per l'istituzione del Marchio biologico italiano e per lo svolgimento di iniziative promozionali volte a pubblicizzare il Marchio stesso, a illustrare le caratteristiche peculiari dell'agricoltura biologica italiana e a insegnare ai consumatori la corretta lettura dell'etichetta dei prodotti biologici.

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