PDL 1379

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1379

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCIA

Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente disposizioni in materia di versamento dell'imposta sul valore aggiunto nelle transazioni tra soggetti che esercitano imprese, arti o professioni

Presentata il 16 novembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – È un fatto ormai noto che nel nostro Paese basterebbe recuperare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) evasa per coprire quasi per intero la prossima manovra finanziaria. Secondo un rapporto diffuso a settembre dalla Commissione europea, infatti, la differenza tra quanto lo Stato incassa dall'IVA e quanto in linea teorica dovrebbe raccogliere è stata, nel 2016 – ultimo anno completo analizzato – di 35,9 miliardi di euro, tra elusione fiscale ed errori nei calcoli dell'imposta, circa un quarto dei 147,1 miliardi di euro evasi nell'intera Unione europea e la somma più alta registrata nei Paesi membri: un primato che non merita certo complimenti.
La presente iniziativa legislativa, che introduce un nuovo comma nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, intende, pertanto, contenere questo fenomeno, che si conferma uno dei punti più vulnerabili della nostra economia, e persegue, al contempo, i seguenti obiettivi:

1) assicurare un immediato aumento delle entrate fiscali, non trascurabile in momenti di significativa crisi economico-finanziaria quale quella attuale. Un aumento che nell'immediato, su base annua, potrebbe essere stimato, per quanto concerne il recupero delle somme eluse, in 15 miliardi di euro sulla base dei dati del 2016 (ultima rilevazione) e, prudenzialmente, in una cifra inferiore al 50 per cento della differenza accertata dalla Commissione europea tra effettivo incasso e presumibile incasso per anno di imposta;

2) evitare che l'IVA a debito, la quale rimane comunque nella disponibilità del contribuente fino alla data di scadenza stabilita per legge, possa essere utilizzata per scopi diversi da quello contributivo o addirittura in prossimità di fallimenti divenuti inevitabili (sono noti i casi di cronaca in tal senso);

3) lasciare in ogni caso nella disponibilità del cedente o fornitore una parte dell'IVA (il 30 per cento), al fine di consentire successive eventuali compensazioni che, ove non possibili, costringerebbero il soggetto a richiedere il rimborso dell'IVA in eccedenza tramite i canali ordinari, con tempi e modalità tecniche ben noti per la loro farraginosità.

Nello specifico, la presente proposta di legge prevede che nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate business to business (ossia tra soggetti entrambi titolari di partita IVA) l'imposta sia versata dal cessionario o committente, in una percentuale pari al 70 per cento dell'aliquota prevista, direttamente allo Stato entro il 16 del mese successivo all'operazione, a prescindere dal regime fiscale adottato.
Il versamento dovrà essere eseguito in nome e per conto del cedente o fornitore, al quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità in caso di mancato versamento dell'IVA ad opera del cessionario o committente. Nei quindici giorni successivi all'avvenuto versamento dell'imposta, il cessionario o committente dovrà comunicare al cedente o fornitore gli estremi del versamento eseguito.
Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno specificate le modalità di applicazione della normativa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

«In deroga al primo comma, nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti entrambi titolari di partita IVA l'imposta è versata dal cessionario o committente, in misura pari al 70 per cento, entro il 16 del mese successivo all'operazione, a prescindere dal regime fiscale adottato. Il versamento deve essere eseguito in nome e per conto del cedente o fornitore, al quale non può essere imputata alcuna responsabilità nel caso di mancato versamento dell'imposta ad opera del cessionario o committente. Nei quindici giorni successivi all'avvenuto versamento dell'imposta, il cessionario o committente deve comunicare gli estremi del versamento eseguito al cedente o fornitore, il quale deve apporre sulla fattura la seguente annotazione: “articolo 17, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972”. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Le risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti dalle disposizioni del presente comma sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

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