PDL 1376

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1376

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCIA

Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di operazioni finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti Spa

Presentata il 16 novembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge interviene sull'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui individua le operazioni finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti Spa.
Occorre premettere che la suddetta Cassa può finanziare gli enti locali anche per il compimento di operazioni di interesse pubblico dagli stessi promosse, a condizione che ciascuna operazione sia prevista dallo statuto sociale della Cassa e sia economicamente e finanziariamente sostenibile (citato articolo 5, comma 7, lettera a)).
I criteri generali per l'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento – tra essi, le operazioni in project financing e le operazioni di partenariato pubblico-privato – sono determinati con decreto, di natura non regolamentare, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze (citato articolo 5, comma 11, lettera e)).
Lo statuto della Cassa, includendo espressamente talune operazioni tra quelle finanziabili, pone tuttavia due importanti limiti: a) la Cassa finanzia fino al 50 per cento dell'intervento (l'altro 50 per cento deve essere capitale proprio dell'ente locale, ovvero un finanziamento concesso da altri operatori); b) le operazioni finanziabili, per la parte propria della Cassa, devono avere un importo minimo pari a 25 milioni di euro.
Questi due vincoli (in particolare, l'importo minimo di cui alla lettera b)) sortiscono l'effetto di rendere finanziabili dalla Cassa esclusivamente le operazioni, in project financing e di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro.
È di tutta evidenza, però, che interventi di tale importo siano numericamente irrisori rispetto al complesso delle operazioni in project financing e di partenariato pubblico-privato che gli enti locali sono soliti promuovere.
La Cassa motiva l'esistenza dell'importo minimo finanziabile con l'impossibilità di eseguire personalmente l'attività istruttoria di un numero elevato di progetti d'investimento (citato articolo 5, comma 11, lettera e)); il vincolo attuale, infatti, riduce notevolmente il numero delle operazioni che la Cassa deve istruire.
Tuttavia, in un periodo di crisi economico-finanziaria come l'attuale, che vede altresì gli enti locali stretti nella morsa del patto di stabilità interno, fissare l'importo minimo delle operazioni finanziabili dalla Cassa in 50 milioni di euro significa escludere dal finanziamento la maggior parte degli enti locali (in genere di medie o piccole dimensioni) e la maggior parte dei progetti di partenariato (destinati di regola al compimento di opere pubbliche e innegabili «volani» per l'economia locale).
Peraltro, non possono essere le difficoltà organizzative della Cassa nella cura dell'attività istruttoria a supportare la fissazione di un importo minimo finanziabile.
La novella proposta, nell'intento di superare le criticità rilevate, consente, in primis, il finanziamento di operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto il cui valore sia pari o superiore a 5 milioni di euro e, in secondo luogo, stabilisce che per l'esecuzione dell'istruttoria su tali operazioni la Cassa si avvale del supporto tecnico degli istituti bancari, che possono contare su personale altamente qualificato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «di ciascuna operazione.» sono inseriti i seguenti periodi: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è, altresì, consentito per sostenere operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto, il cui valore sia pari o superiore a 5 milioni di euro. Per l'esecuzione dell'istruttoria su tali operazioni, la CDP S.p.A. si avvale del supporto tecnico degli istituti bancari».

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