PDL 1375

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1375

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCIA

Modifica all'articolo 125-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di recesso dai contratti di credito ai consumatori

Presentata il 16 novembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – Il malessere che affligge il rapporto tra banca e imprese è un fatto ormai noto e il segnale più immediato è offerto dalla lettura dei dati relativi ai prestiti in sofferenza e alle perdite sui crediti.
In tale contesto, assume sempre più peso il fenomeno della revoca o della restrizione improvvisa del fido concesso, che determina una situazione critica irreversibile, sia per l'esigibilità del credito di restituzione, sia per l'interruzione delle fonti di liquidità.
Il recesso ad nutum dalla linea di affidamento determina, infatti, quasi sempre, l'insolvenza dell'impresa rispetto alle proprie obbligazioni, con conseguenze disastrose (impossibilità di saldare i debiti esistenti e i canoni locativi dell'azienda, blocco delle operazioni di acquisto e di vendita, inutilizzabilità del servizio relativo al rapporto interbancario diretto – RID) che possono condurre fino all'eventuale dissesto della società.
Non vi è dubbio, allora, che la definizione delle modalità e, soprattutto, delle condizioni alle quali il recesso (giustificato o ingiustificato) deve essere esercitato rappresenta una tappa fondamentale nel processo di ricostruzione del rapporto fiduciario tra banca e impresa, che necessariamente passa attraverso la corretta valutazione della meritevolezza o del rischio del credito.
Per quanto concerne il quadro normativo, va osservato che il codice civile, all'articolo 1845, terzo comma, prevede la possibilità per ciascuna delle parti di recedere dal contratto di apertura del credito a tempo indeterminato, dandone preavviso all'altra nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
L'articolo 125-quater, comma 2, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), derogando alla disposizione generale, specifica che i contratti a tempo indeterminato possono prevedere la facoltà del finanziatore di recedere «con un preavviso di almeno due mesi», da comunicare al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il recesso implica l'immediata sospensione dell'utilizzo del credito. Tale norma, inderogabile in quanto posta a tutela dei consumatori, è applicata anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia una piccola o media impresa, stante l'evidente ratio di tutela della stessa e del singolo consumatore, qualora l'affidamento appaia, in concreto, finalizzato all'ottenimento di una liquidità essenziale per la sussistenza dell'impresa.
Nella prassi, tuttavia, le banche prevedono la clausola «fido fino a revoca», la quale attribuisce loro la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura del credito.
La presente proposta di legge, pertanto, non può che partire dall'articolo 125-quater del TUB, che costituisce una norma primaria di settore a cui la prassi, se non espressamente richiamata, deve necessariamente adeguarsi.
Nelle ipotesi di recesso senza giusta causa, l'iniziativa si sostanzia, innanzitutto, nell'obbligo per il finanziatore di indicare chiaramente la volontà di recedere, che non può più essere dedotta implicitamente da generiche comunicazioni indicanti, ad esempio, la necessità di un «contatto» con la banca.
Ai fini della tutela del cliente è richiesta inoltre, in conformità alla disciplina inderogabile delle norme in materia di trasparenza, la forma scritta del recesso (contrariamente a quanto previsto dalla clausola «fido fino a revoca»).
Ad assumere particolare rilievo è, inoltre, la durata del preavviso, che passa dagli attuali due mesi a sei mesi, durante i quali la banca dovrà comunque consentire al cliente di continuare a utilizzare il credito concesso, alle condizioni originariamente pattuite.
Così modificata, la norma appare idonea a consentire all'imprenditore o al consumatore:

1) di cercare un'altra controparte contrattuale;

2) di evitare ulteriori difficoltà nello svolgimento dell'attività imprenditoriale;

3) di reperire la provvista per il saldo del conto.

Al verificarsi di una giusta causa, invece, è prevista la sospensione immediata del credito. In tali casi, tuttavia, alla base della revoca del fido deve esservi una motivazione seria, considerate le gravi ripercussioni che l'improvvisa interruzione del flusso finanziario può avere sull'equilibrio economico dell'impresa. In particolare, la presente iniziativa legislativa individua, quale giusta causa di recesso, la presenza di sintomi che alterino in maniera grave e definitiva le previsioni di rischio. Sono da considerare sintomi:

a) la presenza di finanziamenti in sofferenza;

b) la presenza di finanziamenti con almeno centottanta giorni consecutivi di esposizioni scadute o sconfinanti cumulate superiori al 5 per cento dell'intera esposizione di fine periodo;

c) la scarsa mobilitazione del conto;

d) la presenza di procedure monitorie o esecutive promosse da terzi nei confronti del consumatore o dell'impresa;

e) la presenza di notizie preoccupanti circa le condizioni economiche del consumatore o dell'impresa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 125-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dai seguenti:

«2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a recedere dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi, comunicato al consumatore o all'impresa in forma scritta e in modo che risulti chiara e inequivocabile la volontà di interrompere il rapporto. Nei sei mesi di preavviso, il finanziatore deve comunque consentire al consumatore o all'impresa l'utilizzo del credito concesso, secondo le condizioni originariamente pattuite.
2-bis. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzo del credito solo al verificarsi di una giusta causa, la quale deve essere comunicata al consumatore o all'impresa, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, nei tre giorni successivi.
2-ter. Costituisce giusta causa di recesso la presenza di sintomi che alterino in maniera grave e definitiva le previsioni di rischio. Sono da considerare sintomi:

a) la presenza di finanziamenti in sofferenza;

b) la presenza di finanziamenti con almeno centottanta giorni consecutivi di esposizioni scadute o sconfinanti cumulate superiori al 5 per cento dell'intera esposizione di fine periodo;

c) la scarsa mobilitazione del conto;

d) la presenza di procedure monitorie o esecutive promosse da terzi nei confronti del consumatore o dell'impresa;

e) la presenza di notizie preoccupanti circa le condizioni economiche del consumatore o dell'impresa».

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