PDL 1362

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1362

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»

Presentata il 13 novembre 2018

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Onorevoli Deputati! – La legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 19, comma 2, stabilisce che: «Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento (...)».
Al fine di rendere concretamente attuabili ed efficaci tali piani di abbattimento è necessario modificare l'articolo 19 consentendo alle regioni (oltre che alle province autonome) di avvalersi, per gli stessi, di soggetti privati in possesso di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio. Del resto, in diverse regioni tale prassi è stata già attuata e ha portato ad esiti positivi.
La presente proposta di legge d'iniziativa regionale consente, inoltre, alle regioni e alle province autonome di prevedere un'apposita formazione dei soggetti autorizzati a eseguire i piani di controllo.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

La presente proposta di legge d'iniziativa regionale non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a prevedere la possibilità per le regioni e le province autonome di utilizzare soggetti muniti di licenza di caccia per attuare i piani di controllo anche se detti soggetti non sono proprietari o conduttori del fondo.

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 19 della legge
11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono effettuare gli interventi di controllo e attuare i piani di abbattimento indicati al comma 2 anche avvalendosi di privati in possesso di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere procedure di formazione dei soggetti indicati al comma 3».

Art. 2.
(Invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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