PDL 1361

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1361

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FURGIUELE, BAZZARO, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAVANDOLI, COIN, DE ANGELIS, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, ZICCHIERI

Modifiche agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernenti l'introduzione di agevolazioni fiscali e interventi per favorire l'accesso al credito per spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso

Presentata il 13 novembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – In Italia nel 2016 si sono celebrati 107.873 matrimoni religiosi, di cui 33.250 al nord, 16.598 al centro e 58.025 al sud e nelle isole. Questo dato assume un'importanza considerevole se lo si confronta con il totale dei matrimoni religiosi in Italia nel 2006, cioè 162.364, di cui 54.968 al nord, 29.078 al centro e 78.588 al sud e nelle Isole.
Abbiamo assistito, di fatto, a un crollo dei matrimoni religiosi pari a circa il 34 per cento, che in valore assoluto è pari a 54.491 nozze in meno nell'arco temporale di un decennio.
I matrimoni religiosi non diminuiscono solo in termini assoluti, ma anche in base all'età in cui le giovani coppie riescono a sposarsi. Gli uomini sono, in media, 2,3 anni più vecchi (si passa infatti dai 32,4 anni nel 2006 ai 34,9 anni nel 2016), mentre le donne sono cresciute di 2,5 anni (29,4 anni nel 2006 e 31,9 anni nel 2016).
Cambiamenti significativi nel corso degli anni si sono verificati anche nella scelta della tipologia di matrimonio, religioso o civile. Quest'ultimo è scelto da quasi una coppia su due: ad oggi le giovani coppie che prediligono il matrimonio civile rappresentano circa il 46,9 per cento. Le ragioni che allontanano le giovani coppie dall'altare e che le portano a prendere in considerazione solo ed esclusivamente il matrimonio civile sono molteplici e di natura differente. Innanzitutto il matrimonio civile è di per sé una celebrazione meno onerosa rispetto al matrimonio religioso.
Molte coppie sono dubbiose anche sui corsi prematrimoniali, i quali hanno una finalità ben precisa e spesso sottovalutata: cercare di far capire alla coppia se si è realmente pronti nel prendere la decisione di sposarsi.
La presente proposta di legge intende, pertanto, introdurre il cosiddetto «bonus matrimonio», volto ad agevolare quelle giovani coppie che intendono celebrare il matrimonio religioso e che avranno la possibilità, a seguito del suddetto bonus, di usufruire della detrazione del 20 per cento delle spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso quali: ornamenti in Chiesa, tra cui i fiori decorativi, la passatoia e i libretti, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, le bomboniere, il servizio di coiffeur e di make-up e, in fine, il servizio del wedding reporter. I soggetti che possono usufruire di tale bonus sono le giovani coppie under 35 anni che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito al reddito dichiarato al 31 dicembre 2018 non superiore a 23.000 euro e non superiore a 11.500 euro a persona. Le spese detraibili connesse alla celebrazione del matrimonio religioso sono stabilite nella cifra massima di 20.000 euro e sono ripartite tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Le spese devono state essere sostenute nel territorio dello Stato italiano e, in fine, i beneficiari del bonus devono essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni.
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello redditi persone fisiche). Occorre, pertanto, effettuare i pagamenti delle spese con bonifico ovvero con carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto tramite bonifico, non è necessario utilizzare quello appositamente predisposto dalle banche e dalla società Poste italiane Spa.
I documenti da conservare al fine di usufruire del bonus matrimonio sono la ricevuta del bonifico, la ricevuta di avvenuta transazione per quanto riguarda i pagamenti con carta di credito o di debito, la documentazione di addebito sul conto corrente e tutte le fatture di acquisto, riportanti la natura, la quantità e qualità dei beni e dei servizi acquistati.
Per quanto concerne la copertura finanziaria del bonus matrimonio, si fa riferimento ai dati dell'ISTAT relativi ai matrimoni celebrati nell'anno 2016.
Considerando il numero dei matrimoni nell'anno 2016, i quali ammontano a 107.873, si prevede che la quota massima detraibile per coppia sarà pari al 20 per cento di 20.000 euro, cioè 4.000 euro da dividere in cinque quote costanti.
A seguito di tale analisi risulta che la spesa prevista per il bonus matrimonio sarà pari a circa 431.492.000 euro, cioè a 86.298.400 euro per cinque rate. La spesa potrà essere però più bassa, considerati il calo dei matrimoni nel nostro Paese e i requisiti richiesti per usufruire del bonus.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Per le spese documentate connesse alla celebrazione del matrimonio religioso, quali la passatoia e i libretti, l'addobbo floreale, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, il servizio di acconciatura e il servizio fotografico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 20 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. I beneficiari devono essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni e avere un indicatore della situazione economica equivalente, riferito al reddito dichiarato al 31 dicembre 2018, non superiore a 23.000 euro ovvero non superiore a 11.500 euro a persona. Le spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso devono essere state sostenute nel territorio dello Stato italiano»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e agevolazioni fiscali per spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per le spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso, quali la passatoia e i libretti, l'addobbo floreale, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, il servizio di acconciatura e il servizio fotografico».

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2019, in 75 milioni di euro per l'anno 2020 e in 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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