PDL 136

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2
          Articolo 3
          Articolo 4
          Articolo 5
          Articolo 6
          Articolo 7
          Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 136

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, LUCASELLI, ZUCCONI

Disposizioni per il censimento e la bonifica dell'amianto nonché in materia di benefìci per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto o che hanno contratto malattie derivanti da tale esposizione

Presentata il 23 marzo 2018

torna su

Onorevoli Colleghi! — La vicenda tragica e drammatica dell'amianto e delle vittime che ha mietuto e che mieterà per ancora molti anni e per la quale il picco è previsto tra il 2020 e il 2025, come emerso in seguito alla sentenza del tribunale di Torino n. 565 del 2012, impone di insistere sui temi della prevenzione primaria, che presuppone non già e non tanto la diagnosi precoce, quanto la bonifica, e cioè la rimozione integrale del materiale cancerogeno dai luoghi di lavoro e dai luoghi di vita, e la relativa mappatura e con essa la tracciatura del rifiuto, anche al fine di interdire le attività delle ecomafie.
L'Osservatorio nazionale sull'amianto ha fatto emergere un sostanziale incremento delle patologie asbesto correlate anche tra i militari, e non solo quelli della Marina militare, e ciò perché per molto, troppo tempo l'amianto è stato utilizzato a dismisura, senza proteggere adeguatamente i lavoratori esposti.
La Corte di cassazione, sezione penale IV, sentenza n. 5117 del 1° febbraio 2008, così recita: «Come è noto, l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesività della salute (...) e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del ’900 e inserita nelle malattie professionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate».
Se dunque il rischio morbigeno legato all'esposizione all'amianto è oggetto di pronuncia della giurisprudenza e se la Carta costituzionale afferma che il diritto alla salute è anche interesse della collettività (articolo 32) e che l'iniziativa economica, pubblica e privata, è ispirata da fini sociali e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (articolo 41, secondo comma, della Costituzione), con tutela del lavoro e dell'esistenza libera e dignitosa di tutti coloro che hanno il diritto e dovere di lavorare (articoli 35, 36 e 4 della Costituzione), non si può non ritenere sussistente il diritto-dovere al lavoro salubre, sul quale si fonda la presente proposta di legge.
Nel silenzio del legislatore italiano, le istituzioni dell'Unione europea sono già intervenute con la direttiva 83/477/CEE – «Direttiva del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/107/CEE)» – del 19 settembre 1983, fissando al 1° gennaio 1987 il termine per il recepimento delle norme da parte degli Stati membri.
Solo dopo la procedura di infrazione n. 240 del 1989, definita con la decisione di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 1990, la direttiva era stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 277 del 1991 (ora abrogato), a seguito del quale era stata approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», con la quale venivano stabilite delle provvidenze in favore dei lavoratori che fossero rimasti esposti all'amianto, che potevano accedere preventivamente al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposizione, purché fosse stata almeno decennale (articolo 13, comma 8), oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie asbesto correlate (articolo 13, comma 7).
La Corte costituzionale prima (sentenza n. 5 del 2000), la Corte di cassazione dopo (sentenza n. 4913 del 2001) e, ancora, la Corte costituzionale (sentenza n. 127 del 2002) hanno stabilito che il beneficio contributivo altro non è che un indennizzo per il danno che le fibre di amianto comunque arrecano alla salute, in relazione al precetto di cui all'articolo 38 della Costituzione e al richiamato inadempimento degli obblighi costituzionali ed europei, con una soluzione che, tenendo conto della capacità di produrre danni in relazione al tempo di esposizione, consente una maggiorazione dell'anzianità contributiva per tutti i dipendenti che siano stati esposti all'amianto per più di dieci anni – in attuazione dei princìpi di solidarietà di cui è espressione il citato articolo 38 della Costituzione – in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa.
Il legislatore è intervenuto ancora e più volte, prima con l'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che ha ridotto la misura previdenziale al 25 per cento, utile soltanto per l'entità della prestazione e con un termine di decadenza al 15 giugno 2005, sia con l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, con i quali per i siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale il beneficio amianto, con il coefficiente 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione, veniva riconosciuto fino all'inizio delle bonifiche al 2 ottobre 2003.
La direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ma soprattutto le norme di cui agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza e di cui all'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata ai sensi della legge n. 848 del 1955, ora a pieno titolo norme di diritto comunitario, in forza dell'articolo 6 del nuovo Trattato di Lisbona, e l'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vietano ogni forma di discriminazione, e specificamente in materia di retribuzione, cui sono ricomprese, nella giurisprudenza internazionale ed europea, le prestazioni previdenziali (nel concetto giuridico di retribuzione sono contemplate anche le prestazioni pensionistiche).
Al fine di adeguare le norme interne a quelle del diritto europeo e internazionale si presenta la proposta di legge: agli atti di indirizzo ministeriale, per le province autonome di Trento e di Bolzano, e per le regioni a statuto speciale, devono essere parificati gli atti equipollenti del presidente e dell'assessore competente per il lavoro delle stesse province autonome e delle regioni a statuto speciale.
Si deve istituire anche un registro dei tumori da amianto, che non siano mesoteliomi, perché ora esiste solo quello dei mesoteliomi (circa 1.200 ogni anno), perché coloro che muoiono sono molti di più (in linea con quanto già stabilito dall'articolo 17 della citata direttiva 83/477/CEE, che faceva riferimento anche ai casi di asbestosi e non solo a quelli di mesotelioma).
La proposta di legge, inoltre, vieta ogni forma di esposizione e prevede un'assistenza adeguata per i malati. Le misure previste comporteranno minori spese per prestazioni mediche, previdenziali ed assistenziali nel futuro, perché, se continua l'esposizione, i malati saranno destinati ad aumentare ed è questa una tendenza che deve essere invertita.
La presente proposta di legge indica, altresì, termini specifici e tassativi per eseguire e portare a termine la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e la bonifica, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 93 del 2001 e del relativo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 101 del 2003, atteso che l'assenza di un termine finale rischia di prorogare sine die la bonifica e di esporre a rischio cittadini e lavoratori, con maggior rischio di insorgenza di malattie e con lesione della pubblica incolumità, nonché con maggiori oneri sociali e sanitari.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Segnalazione dell'amianto e termine per il censimento).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere segnalata con un'etichetta chiara e visibile, recante l'indicazione che trattasi di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte.
2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 10 gennaio 2015, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.

Art. 2.
(Riduzione del rischio di esposizione all'amianto e termine per la bonifica).

1. È fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all'amianto attraverso la sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene.
2. Gli interventi di bonifica previsti dall'articolo 20 della legge 23 gennaio 2001, n. 93, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, devono essere realizzati entro il 1° gennaio 2020.
3. I rifiuti costituiti dall'amianto devono essere tracciati ed è istituito, presso ogni regione e provincia autonoma, un registro che reca l'indicazione della loro destinazione finale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è vietata l'esposizione professionale e ambientale all'amianto. In caso di presenza dell'amianto si deve procedere alla sua bonifica immediata.

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).

1. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

«5. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1, non è fissato nessun termine per la presentazione della relativa domanda».

2. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dagli eventuali atti equipollenti che i presidenti e gli assessori competenti per il lavoro delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale possono emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 4.
(Maggiorazioni contributive per il personale militare).

1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con il coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 5.
(Maggiorazioni contributive per il personale militare affetto da patologie asbesto correlate).

1. Al personale di cui all'articolo 4 della presente legge per il quale è stata accertata, da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto correlata si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal curriculum ovvero dall'estratto del foglio matricolare.

Art. 6.
(Istituzione del Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto correlate).

1. È istituito, d'intesa con le regioni, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto correlate, costituito dai dati comunicati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle associazioni delle vittime dell'amianto, nonché dai dati rilevati dai registri dei tumori.

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 150 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di rendita di passaggio).

1. All'articolo 150 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) dopo le parole: «o di asbestosi» sono inserite le seguenti: «ovvero da patologie tumorali derivanti dall'esposizione all'amianto»;

2) le parole: «per il periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per tutto il periodo di durata della patologia»;

b) al quinto comma, le parole: «La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi,» sono sostituite dalle seguenti: «La rendita di passaggio può essere sempre concessa senza nessun limite».

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

torna su