PDL 1348

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1348

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GADDA, NOJA, ROSATO, PELLA, FORNARO, LUCA DE CARLO, ASCANI, BRAGA, BONOMO, BRUNO BOSSIO, BOSCHI, BURATTI, CARLA CANTONE, CARNEVALI, CARÈ, CECCANTI, CIAMPI, CRITELLI, DEL BARBA, D'ALESSANDRO, DE FILIPPO, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FRAGOMELI, FRANCESCHINI, GAVINO MANCA, MICELI, MIGLIORE, MOR, MORANI, MORETTO, MURA, MURONI, NARDI, NOBILI, UBALDO PAGANO, PAITA, PEZZOPANE, PORTAS, PRESTIPINO, RIZZO NERVO, ROSSI, ROTTA, SCALFAROTTO, SCHIRÒ, SENSI, SERRACCHIANI, SIANI, UNGARO, VAZIO, ZAN

Modifica all'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di gratuità della sosta per i veicoli al servizio di persone invalide

Presentata il 7 novembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – La Costituzione della Repubblica italiana sancisce il diritto alla mobilità per tutti gli individui, senza discriminazione alcuna.
Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.
Tale Convenzione, all'articolo 20, sancisce in particolare l'obbligo per gli Stati firmatari di assumere misure efficaci «ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile» e «nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi sostenibili».
Nei suoi princìpi ispiratori la Convenzione non riconosce «nuovi» diritti alle persone con disabilità; intende piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciuti agli altri cittadini.
A tal fine, la Convenzione si basa su una serie di princìpi, tra i quali si ritiene ricordare il rispetto per la dignità, l'autonomia e l'indipendenza delle persone; la non discriminazione; la partecipazione e l'inclusione nella società; il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone; la parità di opportunità; l'accessibilità, soprattutto dei trasporti, nelle aree urbane e rurali; la partecipazione alla vita politica e pubblica, nonché alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport.
La decisione 2010/48/CE adotta per conto della Comunità europea la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Il diritto alla mobilità delle persone con disabilità trova ulteriore tutela a livello comunitario, attraverso la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio avente ad oggetto il contrassegno di parcheggio per disabili europeo, ove si afferma che «ogni persona con disabilità deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale» e che «l'utilizzazione di un mezzo di trasporto diverso dai mezzi di trasporto pubblici costituisce, per molti disabili, il solo mezzo per spostarsi in modo autonomo ai fini di un'integrazione professionale e sociale».
Il codice della strada, di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e la relativa normativa di attuazione hanno previsto una serie di garanzie a tutela del diritto alla mobilità per le persone con disabilità, tra cui è opportuno citare l'individuazione di spazi da destinare al parcheggio delle auto a servizio delle persone con disabilità e l'esenzione dagli obblighi relativi ai limiti di tempo previsti nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
Si tratta di garanzie fondamentali che, tuttavia, necessitano di un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
Il codice della strada prevede, inoltre, sanzioni per i soggetti che, non avendone il permesso, decidono di parcheggiare in un posto riservato alle persone con disabilità.
I nostri centri urbani sono spesso sottoposti a variabilità nelle presenze giornaliere rispetto al numero di abitanti residenti.
Anche per questo, molti enti locali hanno deliberato la gratuità per i titolari di contrassegno della sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu, qualora risultino indisponibili gli stalli riservati gratuitamente.
La presente proposta di legge intende rendere omogenea questa iniziativa sull'intero territorio nazionale, attraverso un'integrazione alle previsioni del codice della strada, al fine di dare piena attuazione ai princìpi sanciti nella Convenzione Onu sul diritto alla mobilità per le persone con disabilità e di colmare un'incertezza normativa.
Sono infatti frequenti i casi di cittadini con disabilità, muniti di regolare contrassegno, che si sono visti respingere dalla Corte di cassazione i propri ricorsi di annullamento delle multe, ricevute in ragione della sosta nei parcheggi a strisce blu senza il pagamento della tariffa oraria. A sostegno di tali pronunciamenti, la suprema Corte ha evidenziato l'assenza di una normativa nazionale in materia.
Tale mancanza si traduce in concreto in una disparità di trattamento delle persone con disabilità che non possono avvalersi di regole di utilizzo del contrassegno uniformi su tutto il territorio nazionale. Il che, stante l'insufficienza del numero degli stalli riservati rispetto al numero di contrassegni rilasciati, può costituire una effettiva limitazione dell'esercizio del diritto alla mobilità da parte delle persone con disabilità, che spesso devono necessariamente muoversi con autoveicolo, non essendo ancora assicurata la fruibilità di mezzi pubblici alternativi accessibili in tutte le città.
La presente proposta di legge raccoglie le istanze e l'impegno quotidiano su questi temi di Cittadinanzattiva, associazione che opera in Italia e in Europa dal 1978 per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, e dell'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM), associazione anch'essa impegnata su tutto il territorio nazionale a sostegno dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
La proposta di legge in oggetto si propone di colmare un'incertezza normativa attraverso l'integrazione del codice della strada, consentendo ai veicoli al servizio di persone invalide, titolari di regolare contrassegno, di sostare gratuitamente nelle aree di parcheggio delimitate dalle strisce blu.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai veicoli al servizio di persone invalide, titolari del contrassegno speciale rilasciato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu».

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