PDL 1347

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1347

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRASSINI, MOLINARI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MORELLI, MOSCHIONI, PANIZZUT, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOMBOLATO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, ZICCHIERI, ZORDAN

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la detrazione per l'acquisto di strumenti di autodifesa

Presentata il 7 novembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – L'attuale Governo sta, giustamente, intervenendo su un tema particolarmente rilevante, quello della legittima difesa. In particolare, la linea del Governo è quella di modificare l'articolo 52 del codice penale riconoscendo sempre la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa (che oggi è a discrezione del giudice) nel caso in cui il padrone di casa usi un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo per proteggere l'incolumità sua, dei suoi cari e delle sue cose.
Il dibattito che ne è scaturito si è concentrato unicamente sul tema se sia legittimo sparare e non sparare, difendersi o non difendersi, uccidere o non uccidere.
Pur sposando completamente la linea del Governo e, in particolare, del Ministro dell'interno Salvini, la presente proposta di legge prova ad aggiungere un piccolo tassello a questo confronto, incentivando l'uso degli strumenti legali di autodifesa che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, ma che agiscono su naso, occhi, pelle, mucose aumentando la trasmissione nervosa del dolore. Sono strumenti efficaci quanto un'arma «vera», senza però provocare la morte: un potenziale rapinatore o stupratore, se colpito, diventa momentaneamente inerme e, anche in caso di sua fuga, può essere riconosciuto dalle Forze di polizia a causa dell'alone rosso che resta sul viso e sulle parti del corpo colpite.
Entrando nel merito del provvedimento in esame, esso modifica l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo la possibilità per il contribuente di detrarre, per un importo non superiore a 100 euro, le spese sostenute per l'acquisto degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, previsti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 12 maggio 2011, n. 103.
Tali strumenti non sono considerati armi e quindi sono acquistabili ovunque e si possono portare sempre con sé, senza bisogno di licenza o porto d'armi. Sono strumenti semplici che possono essere utilizzati non solo dalle donne, ma anche da anziani, uomini d'affari, sportivi, camperisti, viaggiatori e dai professionisti più a rischio, come negozianti, tabaccai, benzinai, gioiellieri, tassisti e guardie giurate.
Una recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 8624 del 2018, ha confermato che la detenzione e l'uso di dispositivi di autodifesa a base di peperoncino non costituisce reato. I giudici hanno anche precisato che «una bomboletta spray al peperoncino non può considerarsi né un'arma da guerra e neppure un'arma chimica».
Il successo che tali strumenti stanno avendo in altri Paesi conferma che anche l'Italia deve incentivarne l'utilizzo: in Germania lo spray al peperoncino ha raggiunto i 6 milioni di pezzi all'anno, in Francia 4,5 e in Spagna 3,5. Le pistole, negli stessi Stati, hanno raggiunto i 60.000, 70.000 pezzi all'anno.
Per quanto riguarda gli oneri a carico della finanza pubblica, da un'analisi approfondita sui principali operatori del mercato, è emersa una vendita annua di circa 15.000 strumenti di autodifesa che rispondono alle caratteristiche definite dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 12 maggio 2011, n. 103. Tenendo conto della spesa massima detraibile, pari a 100 euro, si stima, quindi, in via prudenziale, un mancato introito per le casse dello Stato pari a 2 milioni di euro annui.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Detrazione per l'acquisto
di strumenti di autodifesa)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera i-decies) è aggiunta la seguente:

«i-undecies) le spese per l'acquisto di strumenti di autodifesa previsti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 12 maggio 2011, n. 103, per un importo non superiore a 100 euro».

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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