PDL 1341

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1341

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DALL'OSSO

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista

Presentata il 6 novembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – Nelle molteplici relazioni sulle politiche per le disabilità, presentate al Parlamento nel corso delle passate legislature, è emersa in più occasioni la volontà di modificare e aggiornare la legge 29 marzo 1985, n. 113, che da più di trent'anni disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.
Lo scopo è, in sostanza, quello di adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico nel settore della comunicazione che ha comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici che, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto di operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico.
Più nel dettaglio, la presente proposta di legge tiene conto anche delle modifiche normative intercorse; infatti, laddove si parlava di centralinisti non vedenti, il nuovo testo prevede l'espressione «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista» per armonizzare la disciplina ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 gennaio 2000 e 11 luglio 2011, che hanno individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista, ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Le modifiche proposte alla legge n. 113 del 1985 rappresentano la volontà di superare i limiti della normativa vigente, derivanti, in gran parte, dalla sua obsolescenza.
Infatti, da una parte, gli obblighi ivi previsti riguardano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, superando in tal modo le distinzioni previste dalla normativa attuale; dall'altra parte, è di fondamentale importanza che i nuovi criteri che contrassegnano gli obblighi dei datori di lavoro tengano anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore e prevedano la possibilità che la quota di riserva sia calcolata, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di posti operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni, in modalità automatica.
Come è noto, l'obbligo di assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti grava diversamente sui datori di lavoro pubblici e privati.
Il datore di lavoro pubblico, anche in deroga alle leggi che limitano le assunzioni, è tenuto ad assumere sulla base dell'esistenza di un centralino telefonico.
Il datore di lavoro privato deve procedere all'assunzione di una persona priva della vista qualora sia dotato di un centralino telefonico con almeno cinque linee urbane.
Nel caso in cui il centralino consenta di occupare più di un lavoratore, i datori di lavoro sia pubblici sia privati devono riservare il 50 per cento più uno dei posti ai centralinisti minorati della vista.
Le modalità per il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti si differenziano a seconda della natura pubblica o privata del datore di lavoro. Il datore di lavoro privato, entro sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo, presenta una richiesta nominativa al Servizio competente per il collocamento mirato. Qualora il datore di lavoro non effettui la richiesta entro il predetto termine, il medesimo servizio invita lo stesso a provvedere entro trenta giorni. Decorso tale termine, perdurando l'inerzia del datore di lavoro, il servizio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria.
Il datore di lavoro pubblico, invece, deve espletare un concorso riservato ai soli non vedenti oppure inoltrare una richiesta numerica al competente servizio per il collocamento. Qualora, entro sei mesi dalla data in cui è insorto l'obbligo, lo stesso non abbia provveduto all'assunzione del centralinista telefonico non vedente, il competente servizio per il collocamento, decorso un mese dall'invito a provvedere e perdurando l'inerzia, avvia d'ufficio il centralinista telefonico non vedente.
Naturalmente viene confermato l'obbligo di computare i lavoratori assunti in base ai princìpi della proposta di legge nella quota di riserva fissata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro delle persone disabili.
Si sottolinea, a tale riguardo, che la proposta di legge in oggetto si limita a integrare e modificare in alcune parti un testo normativo assai risalente nel tempo, nel tentativo di migliorare la disciplina del collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti. Pertanto, appare evidente che l'articolo 1, se letto in tale contesto, non introduce nuovi obblighi a carico delle pubblichi amministrazioni, ma si limita a definire in maniera diversa i criteri di individuazione dei soggetti che sono già tenuti al collocamento obbligatorio, alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intercorse e delle disposizioni attuative della citata legge n. 113 del 1985, in particolare i citati decreti ministeriali del 10 gennaio 2000 e 11 luglio 2011, che hanno esteso la portata di tale obbligo occupazionale ad ulteriori ambiti professionali che rappresentano un'evoluzione del centralinista telefonico (si pensi, in particolare, all'operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico o all'operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati o all'operatore amministrativo segretariale) e sono ad esso equipollenti (articolo 1, comma 1, lettera b)).
Sempre con l'articolo 1, comma 1, alle lettere c) e d), si introducono ulteriori elementi rafforzativi per il collocamento obbligatorio e, in particolare, alla lettera c) si ribadisce l'obbligo per le società autorizzate al servizio di installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e all'espletamento del servizio di telefonia accessibile al pubblico di comunicare ai servizi competenti per l'impiego presso quali datori di lavoro pubblici e privati siano stati installati o modificati centralini telefonici, che possono essere utilizzati anche dai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.
Con la lettera d) si risponde all'esigenza di rendere partecipe al procedimento amministrativo di avviamento al lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista chiunque sia portatore di interessi privati o collettivi legittimi e qualificati, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità per «un'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni» finalizzata a favorire forme diffuse di partecipazione al perseguimento delle funzioni istituzionali e all'utilizzo delle risorse pubbliche. Inoltre, ribadisce il principio di una Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS pienamente responsabile del proprio ruolo di tutela e rappresentanza che il legislatore ha riconosciuto alla medesima per legge; per cui è indispensabile valorizzare e sostenere, tra i princìpi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, l'aiuto e il sostegno volontario che tale associazione storica di categoria può offrire ai servizi competenti del lavoro nel favorire l'inclusione sociale dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, coadiuvandoli in un corretto percorso di inserimento lavorativo che individui la persona giusta al posto giusto.
L'articolo 2 della proposta di legge opera uno specifico rinvio all'articolo 45, comma 12, della legge n. 114 del 1999, per estendere, sulle base di identici presupposti normativi, ai possessori di qualifiche equipollenti a quella di centralinista non vedente, di cui alla legge n. 113 del 1985, la stessa tutela normativa oggi riconosciuta ai medesimi centralinisti non vedenti iscritti all'apposita lista del collocamento mirato, in aderenza alle nuove esigenze del mondo del lavoro.
L'articolo 3 della proposta di legge, attraverso la presentazione di specifiche relazioni annuali alle Camere in materia di collocamento obbligatorio, mira a fornire elementi di valutazione dello stato di attuazione della legge n. 113 del 1985, allo scopo di razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali previsti dalla legge (comma 1).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113)

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «centralinisti non vedenti» e le parole: «centralinisti telefonici privi della vista», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Obblighi dei datori di lavoro) – 1. I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, sono quelli addetti ai centralini telefonici che prevedano l'impiego di uno o più posti operatore ovvero che siano dotati di impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, ad un numero minimo di linee telefoniche esterne e derivati interni ovvero derivati intercomunicanti, come stabilito dal presente articolo.
2. Anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico funzionante anche con impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, a linee telefoniche esterne e derivati interni ovvero derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico e operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.
3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico collegato, con qualsiasi modalità, ad almeno cinque linee telefoniche esterne e cento derivati interni ovvero ad almeno a cinquanta derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico e operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.
4. Qualora il centralino telefonico utilizzato da datori di lavoro sia pubblici che privati abbia più di un posto operatore o comunque sia collegato, con qualsiasi modalità, ad almeno cinque linee telefoniche esterne e cento derivati interni, ovvero ad almeno cinquanta derivati intercomunicanti, il 50 per cento più uno dei posti operatore disponibili è riservato ai minorati della vista.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti, ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nei commi da 2 a 4.
6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999»;

c) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le società autorizzate ai servizi di installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenute a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione»;

d) all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e mediante affissione presso il servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono
6-bis. Al fine di garantire l'esercizio dei compiti di rappresentanza e di tutela delle persone non vedenti e ipovedenti riconosciute dalla legge all'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS, nonché il rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, la graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo è trasmessa, a cura del responsabile del procedimento, contemporaneamente anche all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS».

Art. 2.
(Individuazione degli operatori della comunicazione minorati della vista)

1. Ai fini della presente legge gli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista sono individuati ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, e 11 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2011.

Art. 3.
(Relazione alle Camere e verifica triennale)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge 29 marzo 1985, n. 113.
2. Al fine di razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali previsti dalle leggi 29 marzo 1985, n. 113, e 12 marzo 1999, n. 68, il Governo, sulla base delle relazioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 21, comma 1, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, provvede, ogni tre anni, alla verifica dello stato di attuazione della legge 29 marzo 1985, n. 113.

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