PDL 134

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 134

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifica all'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti dell'Aeronautica militare

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Le indennità di aeronavigazione per paracadutisti e piloti, entrambe previste dall'articolo 5 della legge n. 78 del 1983, nascono nel 1934 per «compensare», se il termine può essere considerato corretto, il rischio insito nelle due specifiche attività. Il paracadutista giunge in zona di operazioni attraverso un aviolancio che alla alea del volo aggiunge l'incognita del funzionamento del paracadute e dell'atterraggio in una zona idonea, mentre per il pilota è ancor oggi evidente, nonostante i progressi della tecnologia, il rischio della specifica attività.
Le due attività hanno una caratterizzazione particolare come quella di altre attività comunemente considerate ad alto rischio e per le quali è, appunto, prevista la corresponsione di una particolare indennità: quella per i voli di collaudo e quella per il disinnesco di ordigni esplosivi. È opportuno ricordare che alcune delle attività per le quali oggi viene corrisposta un'indennità ad hoc presentano una mortalità o una percentuale di feriti molto inferiore al tributo di vite umane che annualmente viene pagato da paracadutisti e piloti.
In questi ultimi anni, l'evoluzione del nostro modello di difesa e l'ampliamento del teatro operativo hanno portato sempre di più in evidenza le particolarità dell'azione di queste due attività. Come non ricordare le missioni di volo nei cieli dell'ex Jugoslavia, prima quelle operative e poi quelle umanitarie, dove, anche qui, è stato pagato dalle Forze armate italiane un prezzo elevato, e quelle in tante altre parti del mondo; così come è oramai normale vedere il basco amaranto dei paracadutisti in terra afgana o in altri scenari internazionali dove l'Italia si è trovata impegnata in missione per imporre, mantenere o garantire la pace.
Per questi motivi le due indennità nascono separate e sono state denominate nello stesso modo solo a partire dal 1970 (legge n. 365) per meri fini contabili di corresponsione. Oggi appare opportuno prevedere che chi dà lustro alle Forze armate, essendo stato capace di conseguire entrambi i brevetti – di volo e di paracadutismo militare – e che oggi continua a mantenersi prontamente impiegabile in entrambe le specialità, continuando a svolgere attività quale pilota e quale paracadutista militare, debba potersi vedere riconosciuta questa sua particolarità. Particolarità che va a vanto esclusivo delle Forze armate che dispongono così di personale altamente qualificato e specializzato, sempre più necessario in un'epoca nella quale è indispensabile operare e conoscere con una prospettiva «joint».
Per concludere, la presente proposta di legge vuole riconoscere a chi ha conseguito sia il brevetto di pilota, sia il brevetto di paracadutista, il diritto di vedersi corrisposta per intero l'indennità più favorevole e l'altra nella misura del 50 per cento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è inserito il seguente:

«In deroga alle disposizioni di cui ai commi primo e secondo, al personale che si trova in condizioni di avere diritto all'indennità di aeronavigazione per piloti e a quella per paracadutisti, previste dall'articolo 5, sono corrisposte l'indennità più favorevole per intero e l'altra nella misura del 50 per cento».

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