PDL 1332

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1332

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GRANDE, SABRINA DE CARLO, FORMENTINI, ZOFFILI, CABRAS, RIBOLLA, CAPPELLANI, BILLI, CARELLI, COLLETTI, DEL GROSSO, DI STASIO, EHM, EMILIOZZI, OLGIATI, PERCONTI, ROMANIELLO, SIRAGUSA, SURIANO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016

Presentata il 31 ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si chiede di autorizzare la ratifica e di disporre l'esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

1. Contesto dell'Accordo.

Le relazioni tra l'Unione europea e Cuba sono attualmente disciplinate dalla posizione comune dell'Unione europea 96/697/PESC del 2 dicembre 1996. L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione, che costituisce il primo accordo bilaterale tra l'Unione europea e Cuba, instaurerà un quadro stabile per le relazioni tra le Parti, sostituendo il dialogo ad hoc e la cooperazione frammentaria che le hanno caratterizzate fino ad oggi.
Esso fungerà da quadro e piattaforma per una più stretta cooperazione e per l'intensificazione del dialogo in un'ampia gamma di settori strategici. Le parti dell'Accordo che rientrano nella competenza dell'Unione europea (principalmente in relazione alla cooperazione e alle questioni commerciali) sono già applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° novembre 2017 mentre la sua applicazione integrale inizierà quando l'Accordo sarà stato ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

2. Iter procedurale di firma dell'Accordo.

Il 10 febbraio 2014 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare i negoziati relativi a un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra. I negoziati sono stati avviati il 29 aprile 2014 e si sono conclusi dopo sette tornate nel marzo 2016. L'Accordo è stato siglato l'11 marzo 2016 all'Avana, alla presenza dell'Alto rappresentante e del Commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo.

3. Finalità dell'Accordo.

L'Accordo intende consolidare e rafforzare i legami tra le Parti in materia di dialogo politico, cooperazione e scambi commerciali, sulla base del mutuo rispetto, della reciprocità, dell'interesse comune e del rispetto della loro sovranità. Le relazioni saranno intese a sostenere la modernizzazione dell'economia e della società cubane, a collaborare a livello bilaterale e nei consessi internazionali per rafforzare i diritti umani e la democrazia, a combattere le discriminazioni e a conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile. L'Accordo comprende gli elementi fondamentali consueti negli analoghi accordi stipulati dall'Unione europea, la clausola sui diritti umani e la clausola in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la cui violazione può comportarne la sospensione.

4. Esame delle disposizioni dell'Accordo.

Oltre i primi due articoli che sanciscono i princìpi e gli obiettivi, la struttura dell'Accordo è fondata essenzialmente su una triplice partizione:

dialogo politico (parte II): le pertinenti disposizioni abbracciano un'ampia gamma di settori strategici, tra cui: diritti umani (il dialogo è instaurato al fine di migliorare la cooperazione pratica, sia a livello multilaterale che bilaterale; l'Accordo stabilisce che l'ordine del giorno delle sessioni di dialogo deve «affrontare in modo equilibrato i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali»); commercio di armi leggere e di piccolo calibro (l'Unione europea e Cuba convengono di cooperare a livello bilaterale, regionale e internazionale e di assicurare il coordinamento dei loro sforzi per garantire un controllo efficace sulla produzione, sulle esportazioni e sulle importazioni di armi leggere e di piccolo calibro e di prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi); disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa (le Parti concordano di cooperare e di contribuire agli sforzi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e di stabilire un dialogo regolare per accompagnare la cooperazione in questo settore); lotta contro il terrorismo (le Parti si scambieranno esperienze e informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, in conformità alla legislazione internazionale e interna, e sui mezzi, i metodi e le migliori pratiche per contrastare il terrorismo); gravi crimini di portata internazionale (le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare il quadro giuridico volto a prevenire e a punire «i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale»; tra le questioni contemplate figura la Corte penale internazionale); misure coercitive unilaterali (le Parti convengono di proseguire un dialogo regolare sull'applicazione di tali misure, ossia l’embargo da parte degli Stati Uniti, e sulla prevenzione e mitigazione dei loro effetti), lotta contro la produzione, il traffico e il consumo delle droghe illecite (l'Unione europea e Cuba ribadiscono l'importanza dello scambio di opinioni allo scopo di individuare settori e definire strategie di azione congiunta per prevenire e combattere la produzione, il traffico e il consumo di droghe illecite, all'occorrenza cooperando con i Paesi terzi per ridurre la produzione e il traffico di sostanze illecite) e la lotta contro la tratta delle persone (le Parti si impegnano a scambiare opinioni sulla prevenzione e sulla lotta al traffico di migranti e alla tratta di persone, al fine di individuare aree di azione comune, concentrandosi sulle migliori pratiche e attività per identificare e perseguire le reti criminali); lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad essa associata (anche attraverso la ratifica e l'attuazione universali della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, resa esecutiva dall'Italia con legge 13 ottobre 1975, n. 654); sviluppo sostenibile (sulla base dell'impegno comune ad attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, le Parti concordano di scambiare opinioni sul modo migliore di collaborare al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile);

cooperazione e dialogo strategico settoriale (parte III): queste disposizioni coprono un'ampia gamma di settori di cooperazione futura, comprese questioni di ordine politico e giuridico (governance e diritti umani, giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione) e questioni sociali, ambientali, economiche e inerenti allo sviluppo, anche a livello subnazionale. Viene prestata particolare attenzione alla cooperazione e all'integrazione a livello regionale (Caraibi e America latina). In particolare, il titolo II si occupa di democrazia, diritti umani, buon governo, potenziamento delle istituzioni e dello Stato di diritto, modernizzazione della pubblica amministrazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti. Le Parti definiscono i princìpi generali per la cooperazione riconoscendo che la protezione e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali spettano in primo luogo ai Governi. Riconoscono che è loro dovere proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali indipendentemente dai loro sistemi politici, economici e culturali. Il testo riconosce anche che la democrazia poggia sulla volontà liberamente espressa dalla popolazione di determinare il proprio ordinamento politico, economico, sociale e culturale, e la propria piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita. La cooperazione in materia di diritti umani può comprendere attività finalizzate a garantire il rispetto e la difesa della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché la promozione e la tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali per tutti, attuando efficacemente gli strumenti internazionali sui diritti umani volti a integrare la promozione e la protezione di essi nelle politiche e nei piani di sviluppo interni. Compito delle Parti è sensibilizzare e promuovere l'educazione ai diritti umani e rafforzare le istituzioni democratiche che si occupano di diritti umani. Sul buon governo le Parti convengono che la cooperazione si basa sul rigoroso rispetto dei princìpi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e che le attività di cooperazione possono comprendere iniziative volte a garantire e rispettare lo Stato di diritto, promuovere istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti, stabili e democratiche, promuovere scambi di buone pratiche sul buon governo, sulla responsabilità e sulla gestione trasparente e collaborando per realizzare processi politici sempre più inclusivi che consentano una reale partecipazione di tutti i cittadini. L'Unione europea e Cuba annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto, compresi l'accesso alla giustizia e un processo equo, nonché al rafforzamento delle istituzioni negli ambiti connessi all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia.

Al fine di modernizzare la propria pubblica amministrazione, le Parti convengono di cooperare, tra l'altro, per migliorare l'efficacia delle istituzioni pubbliche e per migliorare la gestione delle risorse pubbliche e quindi garantire la rendicontabilità e la trasparenza. Infine, la cooperazione in materia di prevenzione e di risoluzione dei conflitti è finalizzata a rafforzare le capacità di soluzione pacifica, compreso il sostegno alla mediazione, ai negoziati e ai processi di riconciliazione.
Con il titolo III, denominato «Promozione della giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione», l'Accordo stabilisce meccanismi di cooperazione in molti settori che sono compresi anche nel capitolo sul dialogo politico. I settori interessati riguardano: la protezione dei dati personali; la prevenzione e la repressione del traffico di droga, del riciclaggio di denaro e della criminalità organizzata; la lotta contro la corruzione; la prevenzione e la repressione del traffico illecito di armi di piccolo calibro e leggere; la lotta contro il terrorismo; la migrazione, il traffico di persone e il traffico di migranti. Lo sviluppo e la coesione sociali sono invece oggetto del titolo IV, che prevede settori di cooperazione quali: politiche economiche per ridurre la diseguaglianza e l'iniquità; politiche commerciali e di investimento; commercio equo; lo sviluppo delle imprese rurali e urbane e non statali. Le Parti lavoreranno per la promozione di politiche sociali efficienti e per un accesso equo ai servizi sociali per tutti, nonché per politiche di occupazione e programmi di protezione sociale più inclusivi e completi. Nel settore dell'occupazione e della protezione sociale, le Parti concordano di cooperare per creare mercati del lavoro più inclusivi e ben funzionanti e per estendere la protezione sociale, promuovere il dialogo sociale e garantire il rispetto delle norme fondamentali sul lavoro. Per quanto riguarda l'istruzione, l'Unione europea e Cuba convengono di sostenere lo sviluppo delle risorse umane a tutti i livelli, in particolare nell'istruzione superiore, anche promuovendo scambi di studenti, ricercatori e accademici. L'Accordo definisce anche la cooperazione nel settore sanitario e la protezione dei consumatori e nel campo della cultura. Le Parti si impegnano anche nella cooperazione per promuovere l'equa partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale e culturale. L'Accordo stabilisce, altresì, che la prospettiva di genere deve essere considerata in tutti gli ambiti di cooperazione pertinenti e che la cooperazione deve facilitare la parità di accesso per uomini e donne a tutti i servizi e le risorse che consentano loro di esercitare appieno i loro diritti fondamentali. Le Parti concordano di prestare particolare attenzione ai programmi volti a prevenire la violenza contro le donne. Allo stesso modo, l'Unione europea e Cuba si impegnano a promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella società e a promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili.
Il titolo V si occupa della cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e del cambiamento climatico. Le azioni possono comprendere misure connesse, tra l'altro, al trasferimento e all'uso di tecnologie pulite sostenibili e delle relative conoscenze tecniche nonché alla promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, aumentando la resilienza di Cuba ai disastri e la capacità di gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari.
Il titolo VI si occupa di «sviluppo economico», istituendo un'ampia gamma di attività di cooperazione nei settori dell'agricoltura e della pesca, del turismo sostenibile, della scienza, della tecnologia e innovazione, del trasferimento tecnologico, dell'energia, comprese le energie rinnovabili, dei trasporti, delle statistiche, della modernizzazione del modello economico e sociale e della buona governance in materia fiscale. Infine, il titolo VII si occupa di «integrazione e cooperazione regionali»;

scambi e cooperazione commerciale (parte IV): questa parte codifica la base convenzionale (collegata all'Organizzazione mondiale del commercio) per gli scambi tra l'Unione europea e Cuba. Essa prevede, inoltre, disposizioni riguardanti l'agevolazione degli scambi e la cooperazione su questioni quali gli ostacoli tecnici agli scambi e le norme, al fine di migliorare le prospettive di rafforzamento delle relazioni economiche. Contiene altresì una clausola che prevede il futuro sviluppo di un quadro più solido per gli investimenti. Obiettivi primari sono: promuovere l'integrazione di Cuba nell'economia mondiale, sostenere la diversificazione dell'economia cubana e promuovere un contesto favorevole alle imprese. Un altro obiettivo centrale è incentivare i flussi di investimento instaurando un contesto stabile e attraente per gli investimenti reciproci, anche attraverso la cooperazione in materia di investimenti e la promozione di un regime di investimento non discriminatorio.

La parte V («Disposizioni istituzionali e finali») istituisce un quadro istituzionale composto da un Consiglio congiunto, riunito a livello ministeriale almeno ogni due anni, che supervisionerà il rispetto degli obiettivi dell'Accordo nonché la sua attuazione, e da un Comitato misto, che assiste il Comitato congiunto, composto da rappresentanti delle Parti e da alti funzionari. Questa parte contiene, inoltre, una disposizione relativa all'adempimento degli obblighi, che indica le misure da adottare e la procedura da seguire qualora una delle Parti non rispettasse gli obblighi assunti a norma dell'Accordo.
L'Accordo è concluso per un periodo illimitato e può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 86 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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