PDL 1331

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1331

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, MELONI, LOLLOBRIGIDA

Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e abrogazione dell'articolo 609-septies del codice penale, in materia di violenza sessuale

Presentata il 31 ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! – La violenza sessuale e in genere qualsiasi forma di violenza in danno delle donne costituisce una dolorosa piaga sociale dell'Italia e dell'umanità, come confermano i fatti di cronaca che si sono verificati negli ultimi tempi.
Ciò deriva, purtroppo, da una visione medievale dei rapporti sociali che sopravvive in ambienti e personalità retrograde ed è dormiente perfino in persone di elevata istruzione e cultura.
Tale annoso problema esprime l'idea di una superiorità dell'uomo nei confronti della donna che si estrinseca anche nel considerarla un oggetto e quindi la sopraffazione sessuale è – in queste menti deviate e incivili – anche una sorta di punizione nei confronti della sempre crescente emancipazione femminile.
Purtroppo le cronache quotidiane riportano gravi e brutali episodi di violenza sessuale mostrando, in concreto, la fallacia del sistema italiano nel prevenire e contrastare efficacemente tali forme di prevaricazione, abuso, violenza e inciviltà.
Troppi sono stati gli eventi di violenza sessuale che il nostro Paese ha dovuto subire negli ultimi mesi: una turista inglese ospite nell'ottobre 2016 in un noto hotel di Meta di Sorrento è stata drogata e stuprata da cinque dipendenti della struttura alberghiera; in data 30 gennaio 2018 la giovane Pamela Mastropietro è stata brutalmente violentata e uccisa e il giudice per le indagini preliminari del tribunale penale di Macerata ha convalidato l'arresto nei confronti di Innocent Oseghale, un ragazzo nigeriano di 29 anni; in data 30 agosto 2018, a Parma, una ragazza di 21 anni è stata seviziata e violentata per oltre cinque ore da un cittadino italiano e da uno di nazionalità nigeriana; il 24 settembre 2018 un'altra ragazza sempre giovanissima, di 21 anni e di origini asiatiche, è stata brutalmente picchiata e violentata nella periferia sud di Firenze; da ultimo, la giovane Desirèe Mariottini, di soli 16 anni, è stata drogata, stuprata e uccisa nel noto quartiere universitario di San Lorenzo in Roma a opera di quattro immigrati, due nigeriani, un senegalese e un cittadino del Ghana.
L'ondata migratoria proveniente da Paesi islamici – spesso minati da una profonda inciviltà nei confronti delle donne o comunque preda di culture retrograde – che ha caratterizzato l'Italia negli ultimi anni rappresenta uno dei fattori che incide in misura significativa sull'annoso problema delle violenze sessuali.
In particolare, la situazione di degrado e di insicurezza di alcune città e in special modo delle metropoli è divenuta insostenibile al punto tale che le donne si trovano nella condizione di non poter più godere della libertà, conquistata dopo secoli di emancipazione, di circolare tranquillamente per le strade durante le ore serali.
A tal riguardo, dati preoccupanti ci vengono offerti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che ha condotto, nel 2006 e nel 2014, due indagini specifiche sulla sicurezza delle donne: quasi 7 milioni di donne, secondo i dati dell'ISTAT, nel corso della propria vita hanno subìto una forma di abuso o di violenza. Con riferimento alla distribuzione territoriale, è emerso che le violenze si concentrano maggiormente nelle regioni del centro Italia e del nord, l'Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio presentano i tassi più elevati (si tratta di regioni che registrano, altresì, la percentuale più alta di stranieri); le regioni del sud presentano tassi minori e inoltre, come del resto la cronaca quotidiana dimostra, la percentuale più alta di violenze si riscontra nelle aree metropolitane.
Quanto emerge dai dati statistici è dimostrazione del fatto che nonostante le profonde riforme legislative in materia, la violenza sessuale, soprattutto la brutale condotta dello stupro, costituiscono una vera e propria emergenza a causa della quale dilaga tra i cittadini un profondo sentimento di insicurezza e di terrore che non può e non deve essere trascurato.
La violenza sessuale e in particolar modo lo stupro costituiscono una delle forme più gravi di violenza in danno delle donne costrette, di fatto, non solo a subire un'illegittima invasione della loro sfera sessuale, limitativa della loro libertà, ma anche a patire il forte stress psicologico post delictum, spesso insanabile e che si ripercuote sulla vita privata e sociale delle vittime, oltre al rischio concreto di gravi malattie, un tempo debellate.
Le violenze sessuali che sono state perpetrate negli ultimi mesi in danno di giovani ragazze hanno inevitabilmente riacceso il dibattito sulle pene previste dalla disciplina vigente.
L'attuale formulazione dei reati in materia sessuale, a partire dall'articolo 609-bis del codice penale, prevede pene troppo basse in relazione alla gravità oggettiva delle azioni, anche alla luce delle continue riforme in materia penale ed esecuzione della pena portate avanti dalla sinistra in questi anni; pene, quindi, inidonee a neutralizzare tali eventi e a fungere da deterrente per la commissione di ulteriori e più gravi azioni, con forti ripercussioni sulla sicurezza pubblica e privata.
Per tale ragione si rende opportuno, con la presente proposta di legge, prevedere una riforma in materia di violenza sessuale nei modi che saranno ivi indicati, al fine di attuare un sistema di prevenzione e di punibilità maggiormente pregnante e idoneo in relazione al grave allarme sociale che tali fatti causano.
Il codice Rocco del 1930, sulla scia del codice Zanardelli del 1889, nel libro secondo, al titolo IX in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, contemplava i reati di violenza carnale, gli atti di libidine violenti, il ratto a fine di libidine o di matrimonio e la seduzione con promessa di matrimonio.
La tradizione giuridica e culturale dell'epoca riteneva che le violenze di natura sessuale poste in essere ledessero un bene di natura sociale e pubblicistica.
L'interesse per la riforma dei reati sessuali ha coinvolto il Parlamento già nel corso dell'VIII legislatura, durante la quale sono stati presentati nove progetti di legge, di cui uno di iniziativa popolare, fino a giungere alla riforma del 1996.
Con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, si è attuata la prima grande riforma dei reati in materia di violenza sessuale, spostando l'attenzione dalla sfera pubblica alla sfera personale e intima della vittima: il bene giuridico tutelato dalla norma di riferimento non era più la moralità pubblica, bensì la persona e la sua libertà sessuale.
La legge del 1996 ha, infatti, inserito i reati di violenza sessuale tra i delitti contro la persona affermando in tal modo il predominio della tutela della persona, della sua libertà sessuale e della sua libertà di autodeterminazione a fronte di una disciplina previgente che tutelava un interesse di tipo collettivo, quale è la moralità pubblica.
La legge de qua, inoltre, ha unificato la congiunzione carnale e gli atti di libidine, disciplinati dalla normativa previgente, nella nozione unitaria di «atti sessuali», intesa in senso oggettivo: vi rientrano tutti gli atti che siano oggettivamente idonei ad attentare alla libertà sessuale della persona offesa con invasione della sfera sessuale, tra i quali anche atti fugaci e repentini.
Pertanto, l'attuale disciplina non contempla distinte fattispecie penali incentrate sulla tipologia delle condotte e graduate in base alla gravità delle stesse, a differenza di quanto, invece, avviene in quasi tutti gli altri ordinamenti di civil e common law.
Le più avanzate legislazioni europee distinguono tra:

1) atti penetrativi sessuali, ossia gli atti implicanti una penetrazione, anche di breve durata, anale, vaginale od orale della persona offesa;

2) atti sessuali non penetrativi, ossia gli atti di natura sessuale che ledono incisivamente la libertà sessuale della vittima;

3) molestie sessuali, cioè le condotte che non ledono, se non in misura limitata, la libertà sessuale della vittima, ma sono incidenti sulla cosiddetta «tranquillità sessuale» della stessa.

Per un'analisi comparata si rappresenta che l'ordinamento francese distingue tra il reato di aggressione sessuale e di violenza sessuale. Entrambe le ipotesi criminose richiedono un contatto fisico imposto alla vittima contro la sua volontà, commesso con violenza, costrizione, minaccia o sorpresa, e il discrimen tra esse risiede nella natura stessa del contatto fisico poiché il reato di violenza sessuale punisce la condotta di penetrazione sessuale di ogni genere.
Parimenti, l'ordinamento tedesco sanziona espressamente la condotta dello stupro. Nel 2016 è entrata in vigore la nuova disciplina dei delitti contro la libertà sessuale, che ha innovato il § 177 del codice penale, oggi rubricato «Aggressione sessuale, costrizione sessuale e stupro»: il primo comma delinea la fattispecie base deputata a tutelare le vittime dalle aggressioni sessuali meno gravi riferendosi agli atti sessuali posti in essere contro la volontà riconoscibile della vittima; il sesto comma, invece, tipicizza i casi di particolare gravità tra i quali la realizzazione di atti sessuali penetrativi, cosiddetto «stupro», che ricorre nell'ipotesi in cui «l'autore si congiunga carnalmente con la vittima, o compia o faccia compiere su di sé analoghi atti sessuali, tali da umiliarla in maniera particolarmente intensa e consistenti, segnatamente, in una penetrazione del corpo della vittima (stupro) (...)».
In Belgio, lo stupro è definito come un atto commesso su una persona non consenziente e la disciplina penale prevede espressamente la violenza carnale.
La Gran Bretagna definisce lo stupro quale «congiunzione carnale attraverso l'uso della forza, l'intimidazione, l'inganno o la somministrazione di droghe», prevedendo la reclusione fino all'ergastolo se ricorrono aggravanti.
La normativa penale vigente in Lussemburgo distingue gli atti di libidine violenta dallo stupro.
Alla luce di quanto esposto, quindi, la normativa italiana, a differenza di altri Paesi, comprende nell'unitaria nozione di «atti sessuali» un vasto campo di applicazione che racchiude in sé molteplici tipologie di condotte che, di fatto, si caratterizzano per un diverso livello di gravità e di conseguenze dannose che dalle stesse possano derivare.
Sebbene la riforma del 1996 possa essere considerata degna di nota, la disciplina attuale è di tutta evidenza inidonea a fronteggiare il grave allarme sociale connesso a questo aberrante delitto atteso che, per certi versi, il codice Rocco presentava una tutela più precisa basata sulla tipizzazione e sulla scisssione di condotte caratterizzate da un diverso grado di pericolosità e di allarme sociale.
Non si può, infatti, ritenere che la nozione unitaria di «atti sessuali» di cui all'articolo 609-bis del codice penale possa abbracciare qualsiasi condotta, lasciando ampia discrezionalità al giudice di valutare il caso concreto e decidere, ove ritenga opportuno, di applicare quella che è stata definita da molti come la «super attenuante» generica prevista dal terzo comma dell'articolo 609-bis.
Ogni forma di violenza sessuale perpetrata in danno di un soggetto, uomo o donna che sia, rappresenta una lesione grave e – troppo spesso – insanabile; tuttavia è lecito affermare che la consumazione di una violenza carnale completa, per l'oggettiva gravità insita nello stupro, non possa essere sussumibile tra le violenze sessuali di minore gravità.
A tal riguardo, per completezza, si evidenzia che nella giurisprudenza penale di merito e di legittimità si sono registrate sentenze di condanna che hanno applicato la circostanza attenuante di cui al terzo comma dell'articolo 609-bis del codice penale nell'ipotesi di violenza sessuale «completa».
La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 39445 del 25 settembre 2014, ha stabilito che in materia di violenza sessuale, la circostanza attenuante della minore gravità di cui all'articolo 609-bis, terzo comma, del codice penale può essere riconosciuta solo all'esito di una valutazione globale del fatto che tenga conto del grado di coartazione esercitato sulla vittima, delle sue condizioni fisiche e mentali, dell'entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psichici, al soggetto passivo, sicché deve escludersi che la sola «tipologia» dell'atto possa essere sufficiente per ravvisare o negare tale alternativa.
Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata per aver escluso la citata circostanza attenuante in base all'unica considerazione che vi era stata la consumazione di un rapporto sessuale completo, senza alcuna valutazione del fatto nella sua complessità, di guisa che, pur in presenza di un rapporto sessuale completo, nello stupro si può configurare l'attenuante della minore gravità, con una considerevole riduzione della pena.
Orbene, non vi è chi non veda, come gli atti di libidine posti in essere contro il consenso del soggetto passivo vadano normativamente tenuti distinti per gravità, modalità di azione e conseguenze che da essi possano derivare dalla violenza carnale, onde limitare l'ampiezza del potere discrezionale del giudice nelle ipotesi di stupro, inteso quale atto sessuale penetrativo contro la volontà del soggetto passivo.
Il continuo dilagare di un simile aberrante reato dimostra inequivocabilmente che le attuali previsioni sanzionatorie nei confronti di colui che commette condotte di violenza sessuale non fungono in alcun modo da deterrente per prevenire e inibire la commissione di simili reati.
Del resto, con le vigenti pene edittali il condannato potrebbe usufruire di diversi benefìci di legge che gli consentirebbero in tempi brevi di eludere l'esecuzione della pena.
Pertanto, si ritiene opportuno procedere, sulla scia delle altre legislazioni europee, a una scissione delle condotte di violenza sessuale sulla base della gravità intrinseca delle stesse onde garantire una pena certa, effettiva e proporzionata.
L'inasprimento delle sanzioni penali permetterebbe, da un lato, di contrastare e di punire il fenomeno delle violenze sessuali con pene effettivamente proporzionate alla gravità dei fatti e, dall'altro lato, di dare una risposta immediata alle continue e legittime sollecitazioni dell'opinione pubblica.
A tal fine occorre, altresì, un'effettiva valorizzazione delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter del codice penale introducendo una disciplina ad hoc che preveda il divieto di bilanciamento delle stesse con le circostanze attenuanti, ponendo un ulteriore limite alla discrezionalità giudiziale, atteso che i reati di violenza sessuale rientrano sicuramente tra quelli caratterizzati da un grave e diffuso allarme sociale.
Pertanto, le circostanze aggravanti di cui all'articolo 609-ter, laddove ritenute sussistenti, non potranno essere dichiarate né equivalenti né soccombenti ma, in relazione alla particolare gravità del reato a cui attengono, dovranno trovare applicazione a prescindere dagli esiti del giudizio di bilanciamento operato dal giudice.
Infine, attesa la gravità intrinseca di tali condotte, i reati di violenza sessuale devono essere procedibili d'ufficio, svincolando gli accertamenti degli stessi, l'esercizio dell'azione penale e lo svolgimento del procedimento da eventuali difetti e vulnerabilità della querela di parte.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-bis. – (Violenza sessuale). – Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali penetrativi, anche se di breve durata, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali diversi da quelli di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alle stesse pene previste dai commi primo e secondo soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali di cui ai medesimi commi:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Per i fatti di cui al secondo comma, nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi qualora l'imputato abbia risarcito interamente il danno cagionato dal reato alla vittima».

Art. 2.

1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata da un terzo fino alla metà»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è della reclusione non inferiore ad anni diciotto se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci»;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con una o più delle aggravanti di cui al presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Art. 3.

1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: «Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali» sono sostituite dalle seguenti: «Soggiace alle pene stabilite dall'articolo 609-bis chiunque compie atti sessuali»;

b) al secondo comma, le parole: «con la reclusione da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a sette anni».

Art. 4.

1. L'articolo 609-septies del codice penale è abrogato.

Art. 5.

1. Al secondo comma dell'articolo 609-octies del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da otto a quattordici anni».

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