PDL 1323

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1323

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SCAGLIUSI, MACINA, SABRINA DE CARLO, DIENI, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, BERTI, BILOTTI, BRESCIA, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, DADONE, D'AMBROSIO, FORCINITI, PARISSE, ELISA TRIPODI, FRANCESCO SILVESTRI, CABRAS, CAPPELLANI, CARELLI, COLLETTI, DEL GROSSO, DI STASIO, EHM, EMILIOZZI, GRANDE, OLGIATI, PERCONTI, ROMANIELLO, SIRAGUSA, SURIANO

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani fondamentali

Presentata il 30 ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! — In seguito alla Conferenza mondiale per i diritti umani tenutasi a Vienna nel giugno 1993, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, il 20 dicembre 1993, la risoluzione n. 48/134, che impegna gli Stati membri a istituire organismi nazionali, autorevoli e indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. Dal 1993 diversi Stati hanno istituito questi organismi, altri si sono impegnati a farlo. L'Italia è diventata membro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per il triennio 2007-2010. Nel presentare la propria candidatura il nostro Paese, che si era trovato a competere con Danimarca e Olanda, aveva assunto importanti impegni, tra cui l'istituzione, appunto, di una Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali in attuazione della citata risoluzione. Un altro impegno assunto aveva riguardato il completamento dell'adeguamento del nostro ordinamento giuridico allo statuto della Corte internazionale di giustizia. Tra l'altro, i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sono soggetti a un periodico esame in materia di protezione dei diritti umani nel loro ordinamento e di attuazione degli impegni assunti; il nostro Paese è stato sottoposto a questo esame nel mese di febbraio 2010. L'Italia, purtroppo, è ancora uno dei pochi Paesi europei a non aver dato attuazione alla risoluzione dell'ONU. Infatti, da un lato, non ha alcuna istituzione nazionale del tipo descritto e propugnato dall'ONU nella risoluzione e, da un altro lato, non dispone di una struttura a livello nazionale in grado di offrire almeno un punto di riferimento avverso i comportamenti delle amministrazioni pubbliche commessi in violazione delle norme vigenti in materia di diritti umani, come quella del difensore civico nazionale.
La protezione dei diritti dell'uomo è uno dei fini dell'ONU, come stabilito dagli articoli 1, 55 e 56 del suo Statuto. Come organismo politico volto a supervisionarne l'osservanza è stata istituita la Commissione dei diritti dell'uomo, cui è succeduto nel 2005 il Consiglio dei diritti umani, sempre con sede a Ginevra. Il Consiglio ha assunto una maggiore rilevanza poiché è diventato un organo sussidiario dell'Assemblea generale dell'ONU. Quantunque il nuovo organismo non sia conforme alle aspettative che aveva suscitato e sia ancora notevolmente politicizzato, come lo era la precedente Commissione dei diritti dell'uomo, la sua importanza non deve essere sottovalutata. Il Consiglio sottopone, infatti, tutti i membri dell'ONU a un «esame periodico universale» (universal periodic review – UPR) vertente sull'applicazione dei diritti umani nel loro ordinamento. Il Consiglio si occupa anche di diritto umanitario e di altre questioni collegate.
Nella fattispecie, la citata risoluzione n. 48/134 è una raccomandazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (quindi ha solo natura esortativa) che precisa l'importanza delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani e contiene un annesso che configura le linee essenziali delle istituzioni nazionali.
L'Italia si è impegnata ad attuare questa risoluzione e tale impegno è ormai diventato improcrastinabile, soprattutto se si tiene presente che da tempo nel nostro Paese si sono andate affermando un'accresciuta sensibilità della società civile e una rinnovata volontà politica in relazione ai diritti umani. Esse non escludono, tuttavia, il permanere di vaste zone d'ombra in cui lo Stato può di fatto operare libero da controlli efficaci, mentre l'opinione pubblica, sottoposta a un'informazione fortemente emotiva, rimane sprovvista di strumenti permanenti di riflessione e di intervento.
Dunque, nel tentativo di evitare il perpetuarsi di questa situazione (anche di imbarazzo internazionale), nonostante un proliferare di iniziative politiche lodevoli ma settoriali o locali e spesso inefficaci o parziali, da più parti è venuta maturando la convinzione che occorra istituire un organo nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.
La presente proposta di legge, redatta sulla base dei criteri internazionali e dei princìpi di Parigi, istituisce un organo autorevole, indipendente ed efficace, con funzioni di formazione, informazione, coordinamento, controllo e impulso legislativo della complessa materia dei diritti umani, che sono anzitutto universali, indivisibili e interdipendenti e che coinvolgono ambiti sempre nuovi: dai diritti civili e politici a quelli economici e sociali, culturali e ambientali.
La competenza dell'organo, composto da rappresentanti della società civile e delle associazioni non governative impegnate nella promozione e protezione dei diritti umani nonché da docenti universitari, in particolare di discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni, si esplica sia in politica interna sia in politica estera, poiché lo Stato italiano, come ogni altro Stato, è responsabile delle violazioni dei diritti umani ad esso ascrivibili sia nel proprio territorio che all'estero, sia nei confronti di chi possiede la cittadinanza italiana sia di chi non la possiede. Anche l'Italia, al pari di tutti gli altri Stati, non è immune da rischi di violazione dei diritti umani. L'istituzione di tale organo appare tanto più necessaria se si guarda alla sua valenza esterna e al ruolo che l'Italia può e deve attuare per la promozione e la protezione dei diritti umani nel mondo. Gli accresciuti impegni internazionali dell'Italia, la sua partecipazione a numerose missioni umanitarie, il suo ruolo di punta nella battaglia contro la pena di morte e per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente rendono tale organo indispensabile e improcrastinabile. Solo un organo nazionale indipendente, infatti, potrà essere in grado di contribuire a monitorare lo stato dei diritti umani nel mondo in modo coerente, costante, obiettivo, non frammentario e non soggetto a varie contingenze e convenienze.
L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce i princìpi generali anche in ottemperanza alle deliberazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Con l'articolo 2 si individuano le forme di autonomia riconosciute alla Commissione, nonché le modalità per la sua istituzione. La Commissione, costituita come organismo autonomo e indipendente con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, enunciati dalla Costituzione e generalmente riconosciuti dal diritto internazionale, opererà in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Alla Commissione, in quanto organismo indipendente, è garantita autonomia contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. In particolare, il comma 3 precisa che essa è un organo collegiale composto da sette componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in Italia e all'estero. Il presidente è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi, con votazione a maggioranza dei due terzi, e resta in carica per un anno, allo scadere del quale non può essere rieletto fino alla fine del suo mandato.
I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e sono sottoposti a procedura di controllo dopo metà mandato. Per l'intera durata dell'incarico, i componenti della Commissione non possono, pena la revoca dalla carica, svolgere alcuna attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale, professionale e di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né dirigenti o azionisti di aziende pubbliche e private. Se dipendenti di pubbliche amministrazioni, essi sono collocati fuori ruolo. Il compenso dei componenti della Commissione deve essere pari a un terzo di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, che ha fissato in 240.000 euro il limite massimo per il compenso retributivo per le cariche pubbliche.
Con l'articolo 3, comma 1, si definiscono i compiti della Commissione, tra i quali si segnalano la promozione della cultura dei diritti umani, con l'impiego di tutti gli strumenti idonei; l'istituzione, al proprio interno, di un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero; la verifica dell'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani; la redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali e al Comitato interministeriale per i diritti umani istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; la formulazione, anche di propria iniziativa, di proposte al Governo sulla materia; la promozione della firma di accordi internazionali in materia di diritti umani; la cooperazione con analoghi organismi internazionali o istituzioni di altri Paesi; l'accoglimento di segnalazioni provenienti da singoli soggetti (o da associazioni) relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti umani e l'adozione dei conseguenti provvedimenti; l'inserimento nei codici di deontologia delle categorie professionali di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani; la predisposizione annuale di una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero. Con i successivi commi è prevista una generale facoltà di richiedere informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati, fatti salvi i casi di segreto professionale, d'ufficio o di Stato previsti dai relativi articoli del codice di procedura penale. Inoltre si stabilisce che la Commissione, qualora ne ricorra la necessità, possa richiedere a soggetti pubblici e privati informazioni e documenti, nonché disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture nelle quali ha avuto luogo la presunta violazione dei diritti umani, previa autorizzazione, in mancanza della collaborazione dei soggetti tenuti a farli effettuare, dell'autorità giudiziaria. L'articolo 4 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio della Commissione, i criteri per l'assunzione di personale da parte della Commissione e il trattamento economico, nonché la redazione del rendiconto della gestione finanziaria, che è sottoposta al controllo della Corte dei conti. L'ufficio è composto da un direttore, un vice direttore, un segretario generale e sette impiegati. Il direttore viene nominato dalla Commissione, su proposta del presidente e previa selezione dei candidati.
L'articolo 5 contiene norme di carattere sanzionatorio, destinate a stabilire le sanzioni penali o amministrative comminate a coloro che violino gli obblighi di informazione e documentazione posti all'articolo 3. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie nel caso in cui i soggetti obbligati rifiutino od omettano di fornire informazioni e documenti; nel caso di trasmissione di documenti e informazioni non veritieri è invece prevista la sanzione penale detentiva. Inoltre è previsto che la Commissione presenti un rapporto all'autorità giudiziaria ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e che i componenti della stessa si debbano attenere al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni di cui possano venire a conoscenza.
Con l'articolo 6 si prevede che la Commissione possa avvalersi della collaborazione di centri di ricerca, università, organizzazioni non governative, associazioni e istituzioni con comprovata competenza e professionalità in materia di promozione e protezione dei diritti umani.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007 ha istituito il Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, al fine di garantire un'efficace attività di indirizzo e coordinamento strategico in materia di tutela dei diritti umani; tuttavia, con l'entrata in vigore della legge, tale Comitato non avrebbe più ragione di esistere poiché si troverebbe a esercitare gli stessi compiti della costituenda Commissione. Per tale motivo, l'articolo 7 ne prevede la soppressione.
L'articolo 8, infine, reca la copertura finanziaria per l'attuazione della legge, con una previsione di spesa pari a 1.600.000 euro. L'importo è basato su un approssimativo calcolo, ovvero: 560.000 euro totali per i sette consiglieri, 80.000 euro per il direttore, 55.000 per il vicedirettore, 50.000 per il segretario generale e 40.000 euro (280.000 totali) per ciascuna delle sette unità dell'ufficio, circa 270.000 euro le spese per la sede (locazione e arredo), circa 50.000 euro per la fornitura di servizi (manutenzione, assistenza tecnica, utenze, riscaldamento eccetera), circa 30.000 euro per altre spese (poste, trasporto, rappresentanza, cancelleria) e le inevitabili spese per consulenze e per missioni dei componenti e del personale dell'ufficio, pari a circa 160.000 euro.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

1. La presente legge, in attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, contiene disposizioni per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, nel rispetto dei princìpi della Costituzione, del diritto internazionale e del diritto umanitario, pattizio e consuetudinario, e in ottemperanza alle deliberazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
2. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la Commissione di cui all'articolo 2 può segnalare al Governo le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali non ancora ratificate dall'Italia e formulare proposte per la loro esecuzione nell'ordinamento interno.

Art. 2.
(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali).

1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. La Commissione è indipendente ed è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e contabile. Essa opera in piena indipendenza amministrativa, di giudizio e di valutazione, è dotata di proprio personale e di una propria sede.
3. La Commissione è organo collegiale costituito da sette componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza ed esperienza comprovate nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere e che abbiano svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero.
4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati con le seguenti modalità:

a) tre componenti sono scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell'attività nazionale e internazionale di difesa dei diritti umani e di protezione contro la discriminazione;

b) due componenti sono scelti nell'ambito della società civile, tra soggetti impegnati nella promozione e nella protezione dei diritti umani;

c) due componenti sono scelti tra docenti universitari, in particolare di discipline pertinenti allo studio dei diritti umani o della filosofia.

5. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di tre elenchi, ciascuno dei quali costituito da soggetti indicati per metà dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato della Repubblica e per metà dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti; ciascuno dei tre elenchi è costituito da soggetti appartenenti alle categorie di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 4; l'elenco relativo alla categoria di cui alla citata lettera a) del comma 4 è costituito da dieci soggetti; ciascuno degli elenchi relativi alle categorie di cui alle citate lettere b) e c) del comma 4 è costituito da sei soggetti. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una procedura informata a criteri di trasparenza ed evidenza pubblica, nel rispetto delle pari opportunità, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza dei due terzi, rimane in carica per un anno e non può essere rieletto fino al termine del mandato.
6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni degli obblighi di legge. A metà del mandato essi sono comunque sottoposti a una procedura di controllo al fine di accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle qualità prescritti per la nomina e di valutare l'efficacia delle determinazioni adottate e dei risultati ottenuti, in funzione di un'eventuale riconferma degli incarichi o di una loro revoca. In ogni caso, i componenti rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
7. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione, direzione o controllo e con la proprietà di azioni di società pubbliche o private, nonché con l'esercizio di ogni professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva o governativa, e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.
8. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Della Commissione non possono fare parte i magistrati in servizio.
9. Al presidente e ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione pari a un terzo del limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non può essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.
10. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della Commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità prescritti per la nomina. Alla sostituzione dei componenti cessati si provvede con le modalità previste dal comma 5.
11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifici problemi di natura tecnica, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive, senza voto deliberativo e senza compenso, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) vigilare sul rispetto dei diritti umani e su eventuali abusi perpetrati ai danni di popoli, in Italia e all'estero, con riferimento al diritto interno e alle a norme e ai trattati internazionali;

b) promuovere la cultura dei diritti umani e la loro divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi concernenti i princìpi e le norme che regolano la materia, coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e promuovendo campagne di informazione tramite i mezzi di comunicazione, compresa la rete internet, assicurandone l'accessibilità anche alle persone con disabilità sensoriale;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alla lettera a), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. In particolare può proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, di adottare le opportune iniziative legislative, nonché i relativi regolamenti e atti amministrativi, e di promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni sul lavoro per motivi connessi al sesso, alla razza, all'etnia, alla religione o all'orientamento sessuale. Il Governo, a tale fine, sottopone al parere della Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti, sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ogniqualvolta siano in corso negoziati per la conclusione di accordi multilaterali o bilaterali che abbiano a oggetto materie di competenza della Commissione o che possano incidere, anche indirettamente, sul livello di protezione garantito dalla vigente disciplina in materia di diritti umani; proporre altresì al Governo di valutare, nei casi di palese e grave violazione dei diritti umani, la possibilità di annullamento di ogni tipo di contratto stipulato con il soggetto che ha commesso la violazione;

e) assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, siano tenute in adeguata considerazione la promozione e la protezione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;

f) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali e al Comitato interministeriale per i diritti umani;

g) cooperare con gli organismi internazionali, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, e con le istituzioni di altri Stati europei ed extraeuropei che operano nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani, della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra;

h) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani;

i) ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse mediante i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui al comma 2;

l) promuovere e sostenere le azioni necessarie, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le università, per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti i temi attinenti alla protezione dei diritti umani;

m) promuovere la diffusione la cultura dei diritti umani nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, attraverso la realizzazione di campagne informative e la collaborazione con le istituzioni scolastiche ai fini dell'inserimento dei temi attinenti alla protezione dei diritti umani tra le materie di studio;

n) fornire assistenza e rendere pareri alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire nei programmi di formazione e aggiornamento del personale le materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

o) informare il pubblico sugli sviluppi internazionali nel campo dei diritti umani attraverso la pubblicazione, nel sito internet istituzionale della Commissione, di un bollettino nel quale sono riportati gli atti e i documenti adottati e le attività svolte, con modalità idonee a renderne agevoli la comprensione, l'apprendimento e l'utilizzazione;

p) promuovere la costituzione di un forum permanente di pubblico confronto, al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili. Il forum è consultato semestralmente dalla Commissione anche per l'adozione delle politiche nazionali e per le decisioni di maggiore rilievo. Le modalità di costituzione del forum sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati;

q) istituire un forum permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione, anche attraverso la predisposizione, nel sito internet istituzionale della Commissione stessa, di una piattaforma che consenta a ogni cittadino di esprimere la propria opinione su qualunque tema attinente all'operato della Commissione;

r) promuovere, nell'ambito delle categorie professionali, l'inserimento nei codici di deontologia di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani nonché per il controllo della loro attuazione, anche avvalendosi dei soggetti deputati ai controlli e alle segnalazioni;

s) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta, sullo stato di attuazione degli atti internazionali concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani e sul rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero. La relazione è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e alle Camere.

2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera i), può chiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti interpellati devono rispondere entro trenta giorni dalla richiesta. Le modalità di richiesta e trasmissione sono stabilite dalla Commissione con proprio regolamento.
3. In caso di rifiuto od omissione o di trasmissione di risposte non veritiere da parte dei soggetti di cui al comma 2, la Commissione può chiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione, con decreto motivato.
4. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera i), la Commissione può altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunziata ha avuto luogo, per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
5. La Commissione, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, si avvale, con funzioni consultive, dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).
6. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali previste da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di un'istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti umani riconosciuti dalle leggi vigenti, la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento, eccettuati i casi in cui, per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere, tale comunicazione debba essere effettuata successivamente.
8. Assunte le necessarie informazioni, la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia di cui al comma 7 del presente articolo, assegna al responsabile un termine per la cessazione del comportamento denunciato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e stabilendo il termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio di cui all'articolo 4.
9. Il soggetto interessato, se non intende conformarsi alla richiesta di cui al comma 8, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui il soggetto interessato non comunichi il dissenso motivato nel termine di cui al primo periodo o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita, la Commissione, ove ne ricorrano i presupposti, ricorre all'autorità giudiziaria competente. Qualora il soggetto sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al primo periodo o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quello originariamente interessato. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, sono tenuti a instaurare il procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può chiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare agli uffici interessati di tenere il comportamento dovuto.
10. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera i), la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi in loro possesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione del primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.
11. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, gli altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Ufficio di segreteria della Commissione).

1. La Commissione ha sede in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato, atto ad accogliere anche persone con disabilità motorie e sensoriali. Tutti hanno diritto ad accedere senza limitazioni alla sede della Commissione.
2. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria, il cui organico iniziale è costituito da dieci unità, di cui un direttore, un vice direttore, un segretario generale e sette impiegati. Tale organico può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 3, ove ne sussista comprovata esigenza. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla Commissione in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, di adeguata conoscenza delle principali lingue straniere.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio di segreteria nonché le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio.
4. Al direttore, al vice direttore, al segretario generale e agli impiegati dell'ufficio di segreteria è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.
5. Al fine di garantirne la responsabilità e l'autonomia, il direttore, il vice direttore, il segretario generale e gli impiegati dell'ufficio di segreteria rispondono esclusivamente alla Commissione.
6. L'ufficio di segreteria predispone il rendiconto della gestione finanziaria, che è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Il rendiconto, approvato dalla Commissione, è pubblicato nei siti internet istituzionali della Commissione medesima e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in forme idonee ad assicurarne la diffusione e l'accessibilità a tutti gli utenti.

Art. 5.
(Obbligo di rapporto,
segreto d'ufficio e sanzioni).

1. La Commissione presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e svolge indagini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive, anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può chiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subìto una violazione dei propri diritti umani fondamentali.
3. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui princìpi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.
4. Chiunque rifiuta od omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui all'articolo 3, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 15.000 euro.
5. Chiunque attesta alla Commissione notizie o circostanze false ovvero produce ad essa atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
5. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. La Commissione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.

Art. 6.
(Collaborazione con enti di ricerca,
centri di studi, università e organizzazioni).

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di competenza e professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Abrogazione).

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile. 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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