PDL 1300

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1300

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUTTI

Modifiche all'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e introduzione dell'articolo 8-bis del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di regime tributario speciale in favore dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia

Presentata il 24 ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il comune di Campione d'Italia, isola comasca nel cuore del Canton Ticino, è un'enclave italiana in territorio svizzero, inserita nel suo sistema economico. Un tempo paradiso dorato, oggi il comune di Campione d'Italia è sull'orlo del dissesto finanziario ed è costretto a mettere in vendita il patrimonio pubblico nel disperato tentativo di rimettere in sesto un bilancio disastroso.
La sempre maggiore integrazione dell'economia elvetica nel mercato europeo, grazie agli accordi bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera, ha comportato un acuirsi delle condizioni di disparità, soprattutto in campo fiscale e amministrativo, con il risultato che il tessuto economico campionese si è progressivamente ridotto fin quasi alla totale scomparsa, sia in campo imprenditoriale, che in quelli dei servizi, delle attività commerciali, della ricettività e della ristorazione.
Come è noto, peraltro, il destino del comune è da sempre strettamente legato a quello del casinò, controllato al 100 per cento dalla Municipalità di Campione d'Italia e dichiarato fallito nel luglio 2018.
La legislazione fiscale speciale, riferita tanto alla municipalità e alle proprietà pubbliche sul territorio, quanto alle persone fisiche residenti nel comune di Campione d'Italia o iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune, ma residenti nella Repubblica del Canton Ticino, era stata storicamente concepita per permettere che i proventi della casa da giuoco, istituita nel lontano 1933, permettessero alla municipalità una sorta di auto-finanziamento impositivo extra-doganale, che tenesse conto dell'elevato costo della vita per tutti coloro che fossero residenti nell'enclave elvetica.
In considerazione della sua particolare collocazione geografica extra-doganale, il territorio di Campione d'Italia è stato escluso dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, tanto per consolidato diritto consuetudinario internazionale, quanto per il combinato disposto degli articoli 1 e 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
La Confederazione Elvetica, con la nuova legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20, entrata in vigore il 1° gennaio 2010) ha regolamentato per legge ciò che per diritto consuetudinario internazionale (che nel sistema delle fonti normative ha valore di puro regolamento) era indiscusso, considerando il territorio di Campione d'Italia come territorio doganale elvetico.
Da ultimo giova osservare che il documento Roadmap on the way forward in fiscal and financial issues between Italy and Switzerland, sottoscritto in data 23 febbraio 2015 unitamente al Protocollo di modifica della Convenzione Italia – Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, detto anche «ROAD MAP 2015», volto, tra le tante cose, a regolamentare meglio i ristorni transfrontalieri dei lavoratori e a dettare una disciplina speciale più favorevole relativa al comune di Campione d'Italia, è ancora oggi lungi dall'essere sottoscritto dalle delegazioni estere competenti.
La peculiarità territoriale di Campione d'Italia impone un doveroso e quanto mai necessario sforzo normativo, che permetta, al netto della riapertura della locale casa da giuoco e dell'improbabile risanamento delle casse municipali, di creare una speciale zona ad autonomia impositiva comunale e agevolativa fiscale in concorrenza con la Repubblica del Canton Ticino per attrarre investimenti nazionali ed esteri sul territorio.
La presente proposta di legge ha, pertanto, tale scopo, rendendo omogenea la tassazione dei redditi in franchi svizzeri e in euro e riducendo il differenziale in termini di imposte con la Svizzera; ha inoltre la finalità di ridurre lo spopolamento del comune di Campione d'Italia e di rendere conveniente lo sviluppo e la creazione di nuove iniziative commerciali imprenditoriali locali, anche sotto forma di società dotate di personalità giuridica.
Nel contempo viene aggiornata e resa omogenea la tassazione delle persone fisiche residenti e riconosciuto anche alle ditte individuali e alle società di persone, con sede legale operativa nel comune di Campione d'Italia, la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive coerentemente con quanto previsto per le società dotate di personalità giuridica.
Per evidente omogeneità, viene infine estesa anche alle persone fisiche residenti nel territorio extra-doganale di Campione d'Italia la disciplina in materia di monitoraggio fiscale, già in vigore per le persone che lavorano in Svizzera, quali i lavoratori frontalieri, e per gli iscritti all'AIRE del territorio stesso.
Senza un intervento normativo come quello prospettato nella presente proposta di legge il tessuto economico e sociale campionese sarà destinato ad un ulteriore, e questa volta definitivo, degrado, con tutte le conseguenze in termini di scompensi sociali e perdita di gettito, a diretto ed esclusivo favore dell'economia svizzera circostante, mentre il rilancio dell'economia campionese e dell'occupazione porterebbe sia alla rivitalizzazione del paese, sia a importanti entrate per i conti pubblici in termini di imposte dirette pagate da attività economiche e da occupati (che oggi non ci sono), anche in termini di contributi previdenziali sugli stipendi, oltre a rendere interessante un possibile trasferimento a Campione d'Italia di attività economiche e di servizi oggi basate in Svizzera e, in particolare, nel Canton Ticino.
Infine, la proposta di legge consentirà di rendere omogenei, ai fini dell'imponibilità, i redditi di qualsivoglia natura prodotti in euro o in franchi svizzeri, da privati e da ditte individuali, società di persone, società ed enti dotati di personalità giuridica, che abbiano effettiva residenza a Campione d'Italia o vi abbiano la sede legale e operativa.
In attesa, pertanto, di una più ampia revisione convenzionale dei rapporti tra i due Stati, si ritiene che il Parlamento italiano possa da subito affrontare quantomeno la tematica fiscale impositiva, a beneficio delle persone fisiche e delle persone giuridiche fiscalmente residenti nel territorio di Campione d'Italia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, per un importo complessivo non superiore a 600.000 franchi, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente in misura non inferiore al 40 per cento
1-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) i redditi imponibili delle società dotate di personalità giuridica, aventi sede legale e operativa nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri, sono computati in euro sulla base del cambio di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, ai fini dell'IRAP, anche ai redditi delle imprese individuali e delle società di persone, aventi sede legale e operativa, ovvero unità locali operative, nel comune di Campione d'Italia, nonché ad ogni forma di applicazione di tassazione forfetaria dell'imposta per i residenti in Campione d'Italia»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione, di lavoro e assimilati, prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente euro 15.000».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 8-bis del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di rilevazione di trasferimenti di denaro, titoli e valori da e per l'estero)

1. Prima dell'articolo 9 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. – (Esenzione in favore delle persone fisiche residenti nel comune di Campione d'Italia). – 1. Agli obblighi previsti dal presente decreto non sono soggette le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, limitatamente agli investimenti e alle attività di natura patrimoniale da esse detenute nel territorio della Confederazione svizzera».

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