PDL 1297

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1297

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SERRACCHIANI, CARLA CANTONE, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI, MURA, VISCOMI, ZAN

Disposizioni concernenti i benefìci previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto e i termini per l'accesso ai medesimi benefìci

Presentata il 24 ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! — Dopo oltre venticinque anni dall'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, con la quale sono state vietate l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione di prodotti contenenti amianto, tale sostanza rappresenta ancora una gravissima minaccia per la salute di tanti lavoratori e cittadini che negli anni sono stati esposti alle sue fibre cancerogene. L'amianto è un materiale potenzialmente indistruttibile in quanto resiste sia al fuoco che al calore, nonché agli agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. Per le sue caratteristiche di resistenza e di forte flessibilità è stato ampiamente usato nell'industria e nell'edilizia, benché – già negli anni ’40 del secolo scorso – fosse stato scientificamente dimostrato che si trattava di una sostanza altamente nociva per la salute, risultata poi avere anche effetti cancerogeni.
Tra i molti meriti della citata legge n. 257 del 1992 vi è senz'altro anche quello relativo alle misure previdenziali riconosciute ai lavoratori che hanno manipolato l'amianto, che prevedono un risarcimento per il rischio connesso alla presenza di sostanze tanto pericolose e la cui latenza nociva può durare diversi decenni. Basti pensare che, secondo diversi studi scientifici, il picco delle malattie provocate dall'esposizione all'amianto sarà raggiunto nei prossimi quindici anni. Secondo le stime dell'Osservatorio nazionale amianto, l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che raggruppa lavoratori ex esposti, familiari delle vittime, medici, ricercatori, avvocati e ingegneri, i mesoteliomi con esito infausto sono circa 1.500 l'anno, i tumori polmonari almeno 3.000 e, se si aggiungono le altre patologie asbesto-correlate, si arriva a oltre 5.000 morti per amianto ogni anno.
Purtroppo la legge n. 257 del 1992 è stata solo parzialmente attuata (così come è avvenuto, durante il suo periodo di vigenza, per il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, attuativo di direttive europee in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti climatici, fisici e biologici, poi abrogato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto. L'emergenza amianto non è, infatti, finita con la chiusura delle fabbriche: l'amianto è un nemico subdolo, che colpisce a distanza anche di molti anni e che continua a fare vittime ancora oggi.
Durante la scorsa legislatura, molti sono stati gli interventi normativi volti a superare alcune delle incongruenze ancora presenti nel nostro ordinamento rispetto alle legittime aspettative di tanti lavoratori che non si sono visti riconoscere le previste provvidenze previdenziali, pur avendone sostanzialmente i requisiti professionali.
La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di consentire la rivalutazione, riaprendo i termini per la presentazione delle relative domande, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, dei periodi contributivi corrispondenti alle lavorazioni dell'amianto dei lavoratori che, spesso a causa di difficoltà amministrative, non hanno potuto ricostruire la propria carriera lavorativa, pur essendo stati sottoposti a lungo ai rischi connessi alle suddette lavorazioni, così come previsto dalla citata legge n. 257 del 1992.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti o non coperti dall'assicurazione sociale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che sono stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto a esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà è riconosciuta alle medesime condizioni anche ai lavoratori in pensione che non hanno già beneficiato delle misure di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al medesimo comma che alla data del 1° ottobre 2003 erano già stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre per litro come valore medio su otto ore al giorno, e che non hanno già presentato istanza per avere accesso ai benefìci previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
3. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato istanza per avere accesso ai benefìci previdenziali per l'esposizione all'amianto, possono presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, una richiesta all'INAIL corredata, a pena di improcedibilità, di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL e sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per quanto di sua competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.

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