PDL 1285

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1285

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 17 ottobre 2018 (v. stampato Senato n. 497)

d'iniziativa dei senatori
MORONESE, L'ABBATE, LA MURA, QUARTO, NUGNES, CORRADO, DE LUCIA, GALLICCHIO, BOTTO, CASTELLONE, TRENTACOSTE, DI PIAZZA, DESSÌ, ANGRISANI, MATRISCIANO, SILERI, EVANGELISTA, DONNO, ABATE, ROMANO, FLORIDIA, ANASTASI, DI GIROLAMO, VACCARO, MORRA, LANZI, GIROTTO, GIUSEPPE PISANI, TURCO, MOLLAME, PUGLIA, MARILOTTI, MARINELLO, GIANNUZZI, LUPO, FEDE, BOTTICI, LANNUTTI, PACIFICO, LEONE, ENDRIZZI, COLTORTI, PATUANELLI, ROMEO, BRIZIARELLI, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, D'ANGELO, RUSSO, FAGGI

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine,
lagunari e lacustri

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 ottobre 2018

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità della legge).

1. La presente legge reca misure per la crescita sociale ed economica delle isole minori marine, lagunari e lacustri, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.
2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.
4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
6. Per isole minori si intendono le isole marine e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato.

Art. 2.
(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori).

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4, perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti obiettivi nelle isole minori:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presìdi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, anche tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, bike sharing e servizi annessi, inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO2, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) garantire per il funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

h) promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

i) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (high-voltage shore connection) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili;

m) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

n) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

o ) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

p ) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

q ) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture e gli ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale;

r) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle micro, piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche, e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e delle loro rappresentanze nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine;

s) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

t) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

u) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

v) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;

z) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l’habitat della prateria di posidonia oceanica;

aa) salvaguardare la flora e la fauna locali;

bb) favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili;

cc) prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, come previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;

dd) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti.

Art. 3.
(Strumenti della concertazione per lo
sviluppo delle isole minori).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie su proposta del Comitato di cui al comma 5.
2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.
3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5.
5. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
6. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) da un rappresentante delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;

c) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B.

7. Il Comitato esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.
8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.
9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al comma 9 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 2 del 2010, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027.

Art. 4.
(Fondi per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento degli interventi a favore delle medesime isole minori.
2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3, nonché degli ulteriori interventi in conto capitale per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo.
3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere regolate le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.

Art. 5.
(Ripartizione delle risorse).

1. Le risorse di cui all'articolo 4 sono destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.

Art. 6.
(Disciplina dell'imposta di scopo
per i comuni delle isole minori).

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono prevedere altresì la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006 e all'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Per quanto non diversamente disposto dal comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e dei commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Art. 7.
( Ricognizione infrastrutturale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.
3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 8.
(Censimento del patrimonio storico,
artistico, archeologico e monumentale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.

Art. 9.
(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

Art. 10.
(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.
3. Per «piccole produzioni locali» si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), ai fini della promozione dei medesimi prodotti.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 4, procedendo alla revisione annuale.

Art. 11.
(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica).

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio, e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole minori possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I piani devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.
2. Le regioni interessate e i comuni delle isole minori, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 12.
( Misure per migliorare l'assistenza
sanitaria).

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, ove esistenti.
2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

Art. 13.
(Misure a sostegno del sistema scolastico).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle isole minori ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione.

Art. 14.
(Disposizioni in materia di protezione civile ).

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.
4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 15.
(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito).

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.
2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni delle isole minori possono attivare, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.
3. I comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni delle isole minori adottano iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.

Art. 16.
(Misure relative ai trasporti locali).

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.
2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole minori. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 7 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Art. 17.
(Misure in materia di dissesto
idrogeologico).

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 18.
(Gestione dei rifiuti).

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole minori, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

a) il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il reimpiego e il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

Art. 19.
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, in sede di predisposizione dei PIST, possono prevedere, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.
2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.
3. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.
4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.

Art. 20.
(Demanio regionale e riserve naturali).

1. Le regioni territorialmente competenti possono trasferire ai comuni delle isole minori la proprietà o la gestione dei beni del demanio regionale che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.
2. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

Art. 21.
(Piano di promozione per la produzione
di energia da fonti rinnovabili).

1. Le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.

Art. 22.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 23.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 24.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato A
(Articolo 1, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE MARINE

Prov.

ISOLA

AG

Lampedusa

AG

Lampione

AG

Linosa

FG

Capraia

FG

Pianosa

FG

San Domino

FG

San Nicola

GR

Formiche di Grosseto

GR

Giannutri

GR

Giglio

LI

Capraia

LI

Gorgona

LI

Elba

LI

Montecristo

LI

Pianosa

LI

Secche della Meloria

LT

Palmarola

LT

Ponza

LT

Santo Stefano

LT

Ventotene

LT

Zannone

ME

Alicudi

ME

Filicudi

ME

Lipari

ME

Panarea

ME

Salina

ME

Stromboli

ME

Vulcano

NA

Capri

NA

Ischia

NA

Procida

NA

Nisida

NA

Vivara

PA

Ustica

SP

Palmaria

SP

Tino

SP

Tinetto

SS

Asinara

SS

Budelli

SS

Caprera

SS

La Maddalena

SS

Molara (Olbia)

SS

Mortorio

SS

Razzoli (La Maddalena)

SS

Santa Maria

SS

Santo Stefano

SS

Spargi

SS

Tavolara

SU

San Pietro

SU

Sant'Antioco

SV

Gallinara

SV

Bergeggi

TP

Favignana

TP

Formica

TP

Levanzo

TP

Marettimo

TP

Pantelleria

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Allegato B
(Articolo 1, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI

Prov.

ISOLA LAGUNARE

VE

Isola della laguna veneta – Lido

Isola della laguna veneta – Murano

Isola della laguna veneta – Pellestrina

Isola della laguna veneta – Burano

Isola della laguna veneta – Sant'Erasmo

Isola della laguna veneta – Mazzorbo

Isola della laguna veneta – Vignole

Isola della laguna veneta – Torcello

Isola della laguna veneta – San Giorgio

Isola della laguna veneta – San Michele

Isola della laguna veneta – San Clemente

Isola della laguna veneta – San Francesco del deserto

Isola della laguna veneta – Marzobetto

Isola della laguna veneta – San Lazzaro degli Armeni

GO

Isole della laguna di Grado – Isola di Grado; Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo

TP

Isole dello Stagnone

Prov.

ISOLA LACUSTRE

BS

Isole del lago d'Iseo – Monte Isola

BS

Isole del lago di Garda

CO

Comacina (lago di Como)

NO

Isola d'Orta – San Giulio

PG

Isole del lago Trasimeno – Isola Maggiore e Isola Polvese

VCO

Isole Borromee – Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni

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