PDL 1274

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1274

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRAGA, BENVENUTO, CENNI, FRAGOMELI, LA MARCA, FIANO, GAVINO MANCA, MORGONI, ROTTA, CIAMPI, ENRICO BORGHI, MARCO DI MAIO, SERRACCHIANI

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio geologico, storico, archeologico, paesaggistico e ambientale

Presentata il 16 ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! — Con la cessazione della fiorente attività mineraria, nella seconda metà del ’900, sul territorio nazionale rimane un consistente patrimonio minerario da conservare, riconvertire e riqualificare.
Un patrimonio di notevole valore che riveste un interesse storico, paesaggistico, ambientale, naturale, architettonico, di storia del lavoro, scientifico, tecnologico e culturale.
Da un censimento eseguito dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) risultano 2.990 siti minerari dismessi, di cui circa 765 in Sicilia, 427 in Sardegna, 416 in Toscana, 375 in Piemonte, 294 in Lombardia e altri situati nel resto del territorio nazionale.
Di questi, alcuni sono stati riqualificati, rivalorizzati e riconvertiti, costituendo un quadro vario composto da parchi minerari, musei ed ecomusei minerari, musei della scienza e della tecnica, itinerari tematici, nonché siti dove sono state introdotte attività «non tipicamente museali» quali quelle ricreative, di artigianato, industriali e altro.
Il patrimonio minerario italiano, riconosciuto «bene culturale di interesse storico ed etnoantropologico» dapprima nel 1939 (legge n. 1089 del 1939, recante «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico») e oggi con il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (articolo 10), rappresenta un perfetto esempio di patrimonio naturale ma al tempo stesso storico-artistico, paesaggistico, archeologico, culturale e industriale, nonché di storia e cultura del lavoro da tutelare e valorizzare.
La situazione legislativa relativa alle attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini turistici, culturali, formativi, di ricerca scientifica e produttivi risulta attualmente caratterizzata da iniziative regionali mancanti di coordinamento sul territorio nazionale, con investimenti economici spesso destinati a rimanere improduttivi in quanto non inseriti in un progetto economico e culturale di sviluppo complessivo.
L'assenza di coordinamento tra le regioni e lo Stato ha infatti portato a una legislazione ancora frammentaria e non omogenea.
In termini concreti, ad esempio, le regioni del nord-ovest (Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta) e la Sardegna hanno legiferato, se pur in modo non omogeneo, individuando princìpi operativi comuni.
Gli elementi di contatto sono giustificati dalle comparabili tipologie di attività estrattive dismesse da valorizzare, tutte collocate sull'arco alpino, che interessano in modo prevalente gli interventi per lo sviluppo turistico, sociale e culturale dei vuoti sotterranei delle miniere, con accessi a mezza costa, con logistica molto favorevole e con presenza di fabbricati e di impianti a «bocca di miniera».
Inoltre, considerando le attività di valorizzazione già avviate, si nota che quasi tutti i progetti hanno riguardato attività facilmente accessibili, fatti salvi i necessari interventi di consolidamento delle gallerie e dei vuoti da visitare: l'accesso al sotterraneo a quote di visita diverse da quelle di accesso, tramite rimonte, discenderie o pozzi, rappresenta una difficoltà, in termini tecnici, economici e di sicurezza, spesso insormontabile e tale da compromettere in concreto lo sviluppo dell'attività di valorizzazione.
Salvo rari e apprezzabili casi, tutte le iniziative di valorizzazione sono state sostenute da enti pubblici, con la disponibilità nella fase di avvio di adeguate risorse economiche per la messa in sicurezza e per la predisposizione alla fruizione del sito estrattivo dismesso. Gli investimenti per l'avvio dell'attività quasi mai possono essere ammortizzati con i ricavi della gestione, anch'essa spesso in perdita e che necessita di supporti da parte delle amministrazioni locali responsabili.
Nelle regioni dell'Italia centrale si riscontra una situazione variegata.
Il Parlamento, all'inizio degli anni 2000, ha individuato quattro parchi nazionali:

a) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005);

b) Parco museo delle miniere dell'Amiata (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002);

c) Parco tecnologico e archeologico delle Colline metallifere grossetane (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002);

d) Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001).

La regione Sicilia, pur avendo un notevole patrimonio minerario dismesso passibile di valorizzazione, a fronte di notevoli fondi investiti nelle relative attività presenta un panorama particolarmente deludente per quanto concerne il risultato delle azioni intraprese.
La legge della regione Sicilia 15 maggio 1991, n. 17, infatti, ha istituito numerosi musei minerari, riferiti a miniere dismesse presenti nelle province di Enna, Caltanissetta e Agrigento, tra cui la miniera-museo di Cozzo Disi, nonché l'ente Parco minerario di Floristella-Grottacalda, senza però che a ciò sia stato dato alcun seguito.
La presente proposta di legge, quindi, come emerso anche durante i lavori della Rete dei parchi e musei minerari, attivata a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto in occasione di EXPO Milano nell'ottobre 2015 tra l'ISPRA, il Ministero dello sviluppo economico, la regione Lombardia, le associazioni culturali e gli enti di valorizzazione interessati, prevede:

1) attività di valorizzazione e di fruizione di siti minerari dismessi, soprattutto in ambiente sotterraneo, con la definizione dei procedimenti autorizzativi e della normativa da adottare ai fini della garanzia della sicurezza dei visitatori e del personale impegnato nella gestione delle visite e della manutenzione degli impianti e delle infrastrutture;

2) attività di programmazione e di pianificazione per lo sviluppo dei bacini estrattivi dismessi, al fine di coordinare lo sviluppo, in termini di valorizzazione, di interi complessi immobiliari minerari o di distretti minerari caratterizzati da minerali estratti simili, dalle modalità di coltivazione, dal rapporto con il paesaggio circostante e dai rapporti economici con le comunità locali;

3) attività di tutela dei beni minerari oggetto di dismissione, al fine di salvaguardarli dalla vandalizzazione, dall'utilizzo non adeguatamente giustificato in termini di valorizzazione, dall'asportazione degli impianti e dei macchinari di maggior interesse ai fini museali e di testimonianza delle attività del passato, dal degrado del tempo e dalla destabilizzazione di fronti di scavo a cielo aperto e delle infrastrutture di carreggio, transito, ventilazione e coltivazione in sotterraneo.

Una proposta di legge nazionale sulla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso dovrebbe, in prima istanza, tenere conto della legislazione regionale vigente.
Le leggi regionali approvate dalle regioni del nord-ovest, pur nella loro diversità, hanno dimostrato di funzionare e di favorire lo sviluppo delle attività di valorizzazione e da esse si traggono alcuni spunti concreti:

1) previsione dell'istituto dell'autorizzazione per l'avvio e per l'esercizio delle attività di valorizzazione;

2) attenta definizione degli obiettivi della legge, al fine di escludere utilizzi impropri del patrimonio minerario dismesso;

3) previsione dell'individuazione a livello nazionale delle attività potenzialmente sfruttabili ai fini della valorizzazione;

4) previsione dell'utilizzo a fini produttivi del patrimonio minerario dismesso diversi da quelli strettamente minerari (per esempio, deposito di vini e di formaggi, ricerca scientifica, laboratori per prove geomeccaniche e altro);

5) applicazione alle attività di valorizzazione delle norme di polizia delle cave e delle miniere (decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e decreto legislativo n. 624 del 1996);

6) programmazione e pianificazione delle attività di valorizzazione secondo i princìpi definiti e sperimentati in Valle d'Aosta e in Lombardia, con l'istituzione di parchi geominerari non gravati da sovrastrutture amministrative, che non incontrerebbero il consenso delle amministrazioni locali;

7) ristrutturazione amministrativa e organizzativa dei parchi nazionali, acquisendo il contributo degli amministratori e degli operatori dei parchi stessi;

8) piena tutela del patrimonio minerario dismesso, anche a fini paesaggistici e ambientali, secondo le disposizioni della legge della Valle d'Aosta n. 12 del 2008, eventualmente adeguate a realtà territoriali più estese;

9) integrazione della legislazione in materia di tutela dei beni culturali e ambientali stabilita dal codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

10) rinuncia all'istituzione di nuovi parchi nazionali, non più rispondenti alle esigenze di snellezza operativa;

11) competenze degli operatori interessati alle attività di valorizzazione;

12) coordinamento nazionale delle attività di valorizzazione (si potrebbe partire dal citato protocollo d'intesa con l'ISPRA e con gli altri soggetti interessati alle attività di valorizzazione).

La presente proposta di legge si compone di 13 articoli e ripresenta quanto già previsto nella passata XVII legislatura dall'atto Camera n. 4566 a prima firma Maria Iacono.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 e in conformità alle attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, tenuto conto dell'articolo 10, comma 4, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, persegue il fine di conservare, tutelare e valorizzare, anche per garantire il benessere economico e sociale dei territori interessati, i siti minerari dismessi e i beni connessi alla cessata attività mineraria, nonché il patrimonio tecnico-scientifico e storico-culturale, sia di valenza materiale che immateriale, e il patrimonio ambientale e paesaggistico che i siti minerari dismessi conservano come elemento identitario dei luoghi.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina, in un quadro di sviluppo sostenibile, le attività di utilizzo e di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nel rispetto dei princìpi di salvaguardia della sicurezza dei territori interessati, della salute e della sicurezza degli operatori, dei lavoratori, dei fruitori e dei visitatori dei siti minerari dismessi oggetto di valorizzazione a fini turistici, culturali, sociali e di ricerca scientifica.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) «geosito»: la località, l'area o il territorio in cui sono presenti elementi di interesse geologico o geomorfologico meritevoli di conservazione e di valorizzazione derivanti dall'affioramento di rocce o di minerali del territorio, in superficie o in sotterraneo, derivante da particolari emergenze geologiche, mineralogiche, geomorfologiche e pedologiche che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico;

b) «miniera-museo o museo geominerario»: un sito minerario dismesso, sviluppato in superficie e in sotterraneo, che, attraverso un soggetto gestore, acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità, in particolare, di educazione permanente, documentazione, ricerca scientifica ed educazione ambientale;

c) «parco geominerario»: un'area terrestre che contiene uno o più siti minerari dismessi di interesse geologico e mineralogico di particolare rilevanza scientifica, archeologica, antropologica, ambientale e paesaggistica, per la quale sia individuato un soggetto gestore o un ente locale di riferimento volto alla tutela e alla valorizzazione del sito stesso;

d) «patrimonio di archeologia industriale mineraria»: l'insieme di manufatti minerari, strutture, gallerie e siti produttivi che per la loro peculiarità e valenza storico-culturale necessitano di azioni di tutela;

e) «patrimonio geominerario»: l'insieme di elementi geologici di valenza naturalistica, mineraria e antropica, diffusi in una porzione di territorio, che per dimensioni, peculiarità, interesse scientifico, tecnico, culturale, turistico, storico ed etnoantropologico risultano suscettibili di tutela e di valorizzazione;

f) «paesaggio minerario»: una porzione di territorio che, ai sensi dell'articolo 131 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esprime una specifica identità mineraria ed è considerata bene paesaggistico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e d), dello stesso codice;

g) «sito di interesse geominerario»: una porzione di territorio all'interno della quale sono presenti elementi peculiari di valenza geologica, mineralogica, mineraria, geomorfologica o geostrutturale, nonché siti minerari dismessi suscettibili di valorizzazione;

h) «sito minerario dismesso»: un'area mineraria dismessa, anche gravata da vincolo minerario per mancato esaurimento del giacimento, i relativi siti geologici e geominerari, superficiali e in sotterraneo, nonché le pertinenze minerarie quali strutture, fabbricati, manufatti, teleferiche, pozzi, gallerie e discenderie, discariche minerarie e quanto altro possa essere ricondotto all'attività mineraria passata e che rivestono interesse storico, etnoantropologico, scientifico, turistico, culturale o archeologico-industriale. Il sito minerario dismesso comprende uno o più ambiti minerari di superficie, che possono essere topograficamente, funzionalmente o cronologicamente distinti.

Art. 3.
(Funzioni dello Stato)

1. In conformità con quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 1, lo Stato esercita le seguenti funzioni:

a) studio e verifica dei censimenti relativi al patrimonio minerario dismesso effettuati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali e con la regione competente, compresi i siti minerari inseriti nella Rete nazionale dei parchi e musei minerari italiani, per l'individuazione dei siti minerari dismessi o in fase di dismissione e dei relativi compendi immobiliari, ai fini della loro tutela e valorizzazione;

b) promozione dell'attività di censimento ai fini della realizzazione della banca dati geologico-mineraria nazionale ad opera dell'ISPRA;

c) sostegno al recupero e alla conservazione del patrimonio di archeologia industriale, documentale, librario e fotografico d'interesse conoscitivo della storia e della cultura minerarie;

d) protezione e valorizzazione delle zone d'interesse archeologico e dei valori antropici delle attività umane connesse allo svolgimento delle attività minerarie;

e) sostegno alle attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;

f) promozione, sostegno e sviluppo, nel quadro dello sviluppo sostenibile, delle attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;

g) collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, con attività di promozione e di sostegno, alla creazione di un processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico e culturale e dell'artigianato tradizionale e innovativo locale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lo Stato attua forme di coordinamento con le regioni e con le altre autonomie locali.

Art. 4.
(Funzioni delle regioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni esercitano le seguenti funzioni:

a) programmazione delle attività di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, anche prevedendo lo sviluppo integrato delle stesse attività in caso di contemporanea presenza di siti minerari dismessi e di attività minerarie in corso;

b) verifica della sicurezza dei siti minerari, dei relativi immobili e dell'ambiente circostante, definendo, in accordo con gli enti locali interessati, gli eventuali interventi di messa in sicurezza statica, di bonifica e di recupero ambientale necessari;

c) conservazione e valorizzazione degli habitat e del paesaggio culturale generato dall'attività mineraria, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

d) facilitazione del processo di riutilizzo dei siti minerari dismessi per fini diversi da quelli minerari, in particolare per scopi turistici, culturali, sociali e di ricerca scientifica, semplificando i procedimenti amministrativi per l'autorizzazione degli interventi di utilizzo e di valorizzazione, nel rispetto della normativa statale;

e) recupero e conservazione, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali, paesaggistici e turistici, dei cantieri, delle strutture minerarie e dei relativi siti geologici, con particolare riferimento a quelli ambientalmente più compromessi o più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale, situati in aree economicamente fragili che potrebbero beneficiare dell'indotto generato dalla fruizione turistica;

f) controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività di conservazione, tutela e valorizzazione dei siti minerari dismessi;

g) istituzione di parchi geominerari o di miniere-museo, su proposta dei comuni o degli enti locali territorialmente interessati;

h) autorizzazione degli interventi di valorizzazione dei sotterranei di miniere dismesse di cui all'articolo 10.

2. Le regioni, nelle materia di propria competenza, possono prevedere ulteriori funzioni, oltre quelle di cui al comma 1, in funzione delle peculiarità del rispettivo patrimonio minerario dismesso.
3. Le regioni, con il supporto dello Stato e degli enti locali, possono finanziare la gestione dei parchi minerari e delle miniere-museo.

Art. 5.
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, anche in forma associata, o gli altri enti pubblici territoriali, nel rispetto del programma regionale per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio geominerario e del patrimonio di archeologia industriale mineraria di cui all'articolo 6, esercitano le seguenti funzioni:

a) richiesta alla regione dell'istituzione di un parco minerario o di una miniera-museo;

b) gestione di un parco geominerario o di una miniera-museo;

c) espressione di un parere vincolante in materia di autorizzazione regionale per l'esercizio di attività di valorizzazione del sotterraneo delle miniere dismesse da parte di privati, di cui all'articolo 10.

2. I comuni e gli enti locali, d'intesa tra loro, promuovono l'istituzione di un parco geominerario o di una miniera-museo coinvolgendo gli enti economici e sociali del territorio interessato, nonché le associazioni culturali e scientifiche e le imprese dei settori turistico, agricolo e produttivo.
3. Il soggetto gestore del parco geominerario o della miniera-museo può utilizzare fonti di finanziamento pubbliche e private ovvero può prevedere forme di valorizzazione economica delle strutture o dei servizi del parco geominerario o della miniera-museo ai fini dell'autofinanziamento purché non in contrasto con le finalità di tutela del patrimonio geominerario, ambientale, paesaggistico e culturale del sito.
4. I comuni nel cui territorio è presente un sito minerario dismesso promuovono il suo riconoscimento quale bene culturale ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 6.
(Programma regionale per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio geominerario e del patrimonio di archeologia industriale mineraria)

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano il programma regionale per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e del patrimonio di archeologia industriale mineraria, di seguito denominato «programma regionale».
2. Il programma regionale costituisce lo strumento di coordinamento delle azioni di tutti i soggetti istituzionali interessati.
3. Il programma regionale definisce le linee e gli indirizzi per lo sviluppo delle attività condotte dalla regione, dai comuni e dagli altri enti pubblici per l'attuazione delle finalità della presente legge, tenendo conto delle specifiche attività di conservazione, di tutela e di valorizzazione già avviate, delle necessità di sviluppo delle attività minerarie in esercizio, della necessità di salvaguardia dei giacimenti minerari non ancora esauriti e della possibilità di ripresa a fini estrattivi delle miniere dismesse.
4. Il programma regionale individua i siti minerari dismessi e i siti di interesse minerario quali facenti parte del patrimonio minerario dismesso, potenzialmente utilizzabili ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 7.
(Parco geominerario e miniera-museo)

1. I comuni, anche in forma associata, o gli altri enti pubblici territoriali, possono chiedere alla regione l'istituzione di un parco geominerario o di una miniera-museo, in conformità alle previsioni del programma regionale, presentando un progetto di valorizzazione che evidenzi le peculiarità del patrimonio e la sua distribuzione territoriale, individuando anche aree più ampie che comprendano gli elementi del paesaggio geologico e minerario e altri aspetti caratteristici ad esso ricollegabili in senso funzionale, sociale, culturale e tecnologico. Il parco geominerario o la miniera-museo, qualora siano presenti gallerie minerarie, può svilupparsi in superficie, considerando la proiezione dello sviluppo della rete di gallerie minerarie e dei servizi del sotterraneo e tenendo conto delle attuali e preesistenti condizioni urbanistiche già codificate. Il progetto di valorizzazione individua i siti in sotterraneo da utilizzare per le finalità della presente legge, evidenziandone le specifiche necessità di messa in sicurezza statica e impiantistica.
2. Il comune disciplina il sito individuato come parco geominerario o miniera-museo nel proprio strumento urbanistico e lo sottopone a idonea tutela o a divieto di variante strutturale del relativo territorio. Il comune propone alla regione l'inserimento del sito nel piano paesistico regionale, ove adottato o in fase di elaborazione.
3. I comuni individuano o costituiscono un soggetto gestore del parco geominerario o della miniera-museo, tenendo conto della sostenibilità economico-finanziaria del parco o della miniera e considerano forme di aggregazione con altre realtà finalizzate alla gestione unitaria.
4. In caso di mancata approvazione del programma regionale entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1, il comune può procedere alla istituzione del parco geominerario o della miniera-museo, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ad esclusione della richiesta alla regione.

Art. 8.
(Tutela dei siti inclusi in un parco
geominerario o in una miniera-museo)

1. All'interno di un parco geominerario o di una miniera-museo sono vietati:

a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e ogni intervento che possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari, in contrasto con le finalità del parco o della miniera;

b) la rimozione o l'asportazione dei reperti di archeologia mineraria, il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse;

c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie o promozionali non autorizzate dal soggetto gestore del parco o della miniera ovvero dal comune.

2. All'interno di un parco geominerario e di una miniera-museo è consentito realizzare strutture e infrastrutture soltanto se sono funzionali alle specifiche attività del parco o della miniera, in armonia con lo stile delle altre strutture esistenti. Tali opere devono risultare a basso impatto ambientale e paesaggistico, con dimensioni commisurate alle reali necessità per la fruizione del parco o della miniera in idonee condizioni di sicurezza dei lavoratori e dei turisti.
3. All'interno di un parco geominerario e di una miniera-museo il prelievo e l'asportazione di rocce e minerali sono permessi previa autorizzazione dell'ente gestore. Sono fatte salve le leggi regionali che disciplinano la materia.
4. All'interno di un parco geominerario e di una miniera-museo il prelievo e l'asportazione di rocce, minerali e fossili devono essere ridotti al minimo, devono essere effettuati con strumenti non meccanici e senza l'impiego di esplosivo e non devono pregiudicare l'integrità dell'emergenza in affioramento e in discarica. Possibili deroghe devono essere autorizzate dalla regione competente.

Art. 9.
(Sistemi a rete dei parchi geominerari
e delle miniere-museo)

1. I parchi geominerari e le miniere-museo valutano la possibilità di gestioni unitarie con altri parchi o miniere contermini simili in base alle caratteristiche morfologiche e socio-economiche dei territori, al fine di ridurre le spese di gestione e di rafforzare le azioni di promozione turistica.

Art. 10.
(Autorizzazioni)

1. Gli interventi di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali di cantieri dismessi all'interno di aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in corso sono soggetti alla specifica normativa in materia di miniere.
2. Gli interventi di valorizzazione dei sotterranei di miniere dismesse sono soggetti ad autorizzazione regionale.
3. L'autorizzazione regionale di cui al comma 2 è richiesta dall'ente gestore del parco geominerario. Qualora il parco geominerario o la miniera-museo non sia stato istituito, l'autorizzazione regionale può essere richiesta dal comune competente e da chiunque abbia interesse all'attività di valorizzazione.
4. La regione definisce i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
5. La regione definisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente articolo.
6. La concessione mineraria per lo sfruttamento di minerali solidi può essere rilasciata per lo sfruttamento integrato del giacimento minerario a fini produttivi minerari e per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali.
7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 11.
(Bonifica dei siti minerari dismessi)

1. Nei casi in cui il sito minerario dismesso necessiti di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli interventi devono essere realizzati garantendo il più possibile il mantenimento, oltre che delle strutture e dei manufatti, anche delle forme minerarie residuali, quali discariche, laverie o fronti di escavazione, senza alterare le forme minerarie essenziali e riconoscibili e, in generale, la morfologia originaria del paesaggio minerario. A tali fini, sono da privilegiare le tecniche di bonifica a basso impatto ambientale e non invasive. Ove il quadro complessivo del patrimonio residuale, a seguito di bonifica del sito minerario dismesso, mantenga elementi significativi per quanto attiene il patrimonio geominerario e di archeologia industriale, la regione o l'ente locale competente possono verificare la sussistenza di elementi per realizzare un processo di valorizzazione anche mediante l'istituzione di un parco geominerario o di una miniera-museo.
2. Qualora, a causa dell'inquinamento delle diverse matrici ambientali o della contaminazione di specifici recettori, sia necessaria una bonifica ambientale con totale o parziale cancellazione degli elementi minerari, la regione provvede all'effettuazione di uno studio completo del sito minerario dismesso con rilevamento topografico, fotografico e documentale al fine di impedire la dispersione completa del patrimonio geominerario o di archeologia industriale mineraria.

Art. 12.
(Disposizioni in materia di parchi
minerari nazionali)

1. Restano confermate le funzioni svolte alla data di entrata in vigore della presente legge dai seguenti parchi nazionali:

a) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005;

b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

c) Parco tecnologico e archeologico delle Colline metallifere grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

d) Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001.

Art. 13.
(Disposizioni finali)

1. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati dalle regioni in applicazione delle leggi regionali vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

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